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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 212 del 21 dicembre 2016
ECO ERIDANIA S.P.A. Domanda di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e contestuale rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per un nuovo impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel territorio del Comune di Cadoneghe (PD) Comune di localizzazione: Cadoneghe (PD) Procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (DGR n. 16/2014). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizzazione dell'intervento e Autorizzazione Integrata Ambientale.
Il presente provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizza l'intervento e rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per il progetto di un nuovo impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel territorio del Comune di Cadoneghe (PD), presentato dalla società ECO ERIDANIA S.p.A.
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.C.M. 18/04/2013;
VISTA la L.R. n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013;
VISTA la D.G.R. n. 16/2014;
VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014;
VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016;
CONSIDERATO che la Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. n. 592 del 1/6/2016, Allegato A al presente provvedimento, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame e, integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L.R. 10/1999, parere favorevole all’autorizzazione dell’intervento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di cui sopra, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza;
VISTO il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 592 del 1/6/2016, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 1/6/2016 è stato approvato nel corso della seduta del 16/6/2016;
CONSIDERATO che la Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 606 del 5/8/2016, Allegato B e sub allegati B1 e B2 al presente provvedimento, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di cui sopra;
CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 5/8/2016 è stato approvato seduta stante;
CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale VIA si è conclusa favorevolmente con i pareri n. 588 del 4/5/2016 e n. 608 del 5/8/2016, espressi entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi;
VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;
CONSIDERATO che la D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016 prevede che, per i procedimenti amministrativi che si sono conclusi favorevolmente nel periodo di vigenza della L.R. n. 10/99, qualora il proponente abbia fatto richiesta contestuale di rilascio del provvedimento di VIA, dell’autorizzazione del progetto e del rilascio dell’AIA, il provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia;
CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta al progetto in questione, a favore della società ECO ERIDANIA S.p.A. con sede legale ad Arenzano (GE) in Via Pian Masino 103/105 (C.F./P.IVA 03033240106) è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;
VISTO che la società ECO ERIDANIA S.p.A. con sede legale ad Arenzano (GE) in Via Pian Masino 103/105 (C.F./P.IVA 03033240106), è iscritta all'elenco (c.d. "white list"), di cui all’art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, presso la Prefettura di Genova, per la seguenti attività: “Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi”, a decorrere dalla data 23/6/2015 e in fase di rinnovo (alla data 22/6/2016);
decreta
Luigi Fortunato
(seguono allegati)
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