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Bur n. 1 del 03 gennaio 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 212 del 21 dicembre 2016

ECO ERIDANIA S.P.A. Domanda di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e contestuale rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per un nuovo impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel territorio del Comune di Cadoneghe (PD) Comune di localizzazione: Cadoneghe (PD) Procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (DGR n. 16/2014). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizzazione dell'intervento e Autorizzazione Integrata Ambientale.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizza l'intervento e rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per il progetto di un nuovo impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel territorio del Comune di Cadoneghe (PD), presentato dalla società ECO ERIDANIA S.p.A.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • Con nota prot. n. 411943 del 13/10/2015, è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla società ECO ERIDANIA S.p.A. con sede legale ad Arenzano (GE) in Via Pian Masino 103/105 (C.F./P.IVA 03033240106), domanda di procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. 10/1999, DGR n. 575/2013, DGR n. 16/2014.
  • Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.
  • Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 14/10/2015 sul quotidiano "Il Giornale" e successivamente il 14/11/2015 sul quotidiano “Il Mattino”, l’annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Padova e il Comune di Cadoneghe (PD). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 21/10/2015 presso la Sala Consiliare del Comune di Cadoneghe (PD).
  • Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 485472 del 27/11/2016 il Settore V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l’avvio del procedimento.
  • Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 21/12/2015.
  • In data 1/2/2016, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l’esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’impianto.
  • Il Presidente della Commissione nella riunione del 2/3/2016 ha disposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame.
  • Il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva:
    • in data 29/4/2016, ricevuta con prot. n. 168956 del 2/5/2016, in merito ai seguenti aspetti:
      • modalità di stoccaggio per ogni singolo codice CER;
      • tavole grafica con indicazione delle quote della pavimentazione e la posizione del distributore del gasolio.
    • in data 1/6/2016, ricevuta con prot. n. 224398 del 9/6/2016, in merito ai seguenti aspetti: revisione di alcune tavole progettuali a seguito del recepimento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Cadoneghe.
  • Ai fini dell’approvazione del progetto e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 1/6/2016, è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.
  • Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 592 del 1/6/2016, Allegato A al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.
  • La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L.R. 10/1999, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, facendo salva l’eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso altresì all’unanimità dei presenti parere favorevole all’autorizzazione del progetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere n. 592 del 1/6/2016, Allegato A al presente provvedimento.
  • La Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 5/8/2016, integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto (parere n. 592 del 1/6/2016), con le prescrizioni in toto richiamate, ha espresso altresì all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 606 del 5/8/2016, Allegato B e sub allegati B1 e B2 al presente provvedimento.
  • La società ECO ERIDANIA S.p.A. risulta essere iscritta dalla data 23/6/2015 e in fase di rinnovo (alla data 22/6/2016), all'elenco (c.d. "white list") di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18/04/2013, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, istituito presso la Prefettura di Genova, per le attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. 18/04/2013;

VISTA la L.R. n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013;

VISTA la D.G.R. n. 16/2014;

VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014;

VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016;

CONSIDERATO che la Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. n. 592 del 1/6/2016, Allegato A al presente provvedimento, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame e, integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L.R. 10/1999, parere favorevole all’autorizzazione dell’intervento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di cui sopra, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza;

VISTO il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 592 del 1/6/2016, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 1/6/2016 è stato approvato nel corso della seduta del 16/6/2016;

CONSIDERATO che la Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 606 del 5/8/2016, Allegato B e sub allegati B1 e B2 al presente provvedimento, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di cui sopra;

CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 5/8/2016 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale VIA si è conclusa favorevolmente con i pareri n. 588 del 4/5/2016 e n. 608 del 5/8/2016, espressi entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi;

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016 prevede che, per i procedimenti amministrativi che si sono conclusi favorevolmente nel periodo di vigenza della L.R. n. 10/99, qualora il proponente abbia fatto richiesta contestuale di rilascio del provvedimento di VIA, dell’autorizzazione del progetto e del rilascio dell’AIA, il provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia;

CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta al progetto in questione, a favore della società ECO ERIDANIA S.p.A. con sede legale ad Arenzano (GE) in Via Pian Masino 103/105 (C.F./P.IVA 03033240106) è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

VISTO che la società ECO ERIDANIA S.p.A. con sede legale ad Arenzano (GE) in Via Pian Masino 103/105 (C.F./P.IVA 03033240106), è iscritta all'elenco (c.d. "white list"), di cui all’art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuati dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, presso la Prefettura di Genova, per la seguenti attività: “Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi”, a decorrere dalla data 23/6/2015 e in fase di rinnovo (alla data 22/6/2016);

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere della Commissione regionale V.I.A. n. 592 del 1/6/2016, Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, per il progetto di un nuovo impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel territorio del Comune di Cadoneghe (PD), presentato dalla società ECO ERIDANIA S.p.A.;
  3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di un nuovo impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel territorio del Comune di Cadoneghe (PD), presentato dalla società ECO ERIDANIA S.p.A., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 592 del 1/6/2016, Allegato A del presente provvedimento, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale;;
  4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  5. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento in oggetto, fatta salva l’eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, con le prescrizioni di cui al parere n. 592 del 1/6/2016, Allegato A al presente provvedimento;
  6. di rilasciare alla società ECO ERIDANIA S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - Titolo III-Bis, l’Autorizzazione Integrata Ambientale con le prescrizioni di cui al parere n. 606 del 5/8/2016, Allegato B e sub allegati B1 e B2;
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla società ECO ERIDANIA S.p.A. (PEC: ecoeridania@pec.ecoeridania.it) e di comunicare l’avvenuta adozione della stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Cadoneghe (PD), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Direzione Commissioni Valutazioni, alla Direzione Pianificazione Territoriale e alla Direzione Difesa del Suolo;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  9. di dare atto che la presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Fortunato

(seguono allegati)

212_Allegato_A0_DDR_212_21-12-2016_336177.pdf
212_Allegato_B0_DDR_212_21-12-2016_336177.pdf
212_Allegato_B1_DDR_212_21-12-2016_336177.pdf
212_Allegato_B2_DDR_212_21-12-2016_336177.pdf

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