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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 33 del 21 dicembre 2016
NUMERIA S.G.R. S.p.A. Laguna del Doge - Comune di localizzazione: Eraclea (VE) Comune interessato: Jesolo (VE) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Giudizio di compatibilità ambientale non favorevole.
Con il presente provvedimento si rilascia il giudizio di compatibilità ambientale non favorevole per il progetto denominato " Laguna del Doge" localizzato in comune di Eraclea.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla società Numeria SGR S.p.A., acquisita agli atti con prot. n. 334278 del 06/08/2013; parere prot. n. 17031 del 01/10/2013 della Direzione Regionale (oggi Segretariato Regionale) del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;parere n. 17602 del 27/07/2016 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso parere di V.I.A. n. 609 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 18/08/2016.
Il Direttore
PREMESSO che:
Considerato che il proponente, contrariamente a quanto invece dichiarato in più occasioni relativamente all’intenzione di procedere ad una revisione del progetto in esito al confronto intrapreso con la Soprintendenza, ha provveduto alla ripubblicazione dell’avviso a mezzo stampa del deposito presso il Comune di Jesolo della documentazione relativa alla versione originaria del progetto, richiedendone di fatto la prosecuzione della relativa istruttoria avviata, sospesa a più riprese in riscontro alle richieste dello stesso proponente;
Vista e considerata la nota prot. n. 17602 del 27/07/2016 con la quale la Soprintendenza, in riscontro alla richiesta della Commissione regionale VIA di esprimersi ai fini dell’eventuale conferma del parere reso, alla luce degli elementi acquisiti in corso di istruttoria, con particolare riferimento al parere formulato dalla Sezione regionale Affari legislativi nel merito dell’efficacia del vincolo derivante dalla proposta della Commissione Provinciale Vincoli di Venezia della 27/11/1991, ritenendo di non aver riscontrato agli atti aggiornamenti che modifichino i presupposti di cui al precedente parere, ha confermato e ribadito, con prot. n. 17602 del 27/07/2016, il parere precedentemente reso;
Considerato che dalla situazione vincolistica dell’area complessiva di progetto risulta che l’area di intervento, oltre che essere interessata dalla proposta della Commissione Provinciale Vincoli di Venezia della 27/11/1991, è soggetta per quota parte soggetta a vincolo insistente per effetto del D.M. 27-03-1963 (zona della Pineta) e del D.M. 01-08-1985 (ecosistema fluviale e della foce);
Evidenziato che il citato parere n. 17602 del 27/07/2016 risulta riferito all’area complessiva di progetto;
Considerato che la Commissione regionale VIA, è tenuta alla valutazione degli impatti ambientali del progetto nei suoi diversi fattori, tra i quali risultano espressamente previsti, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 152/06, quelli relativi al patrimonio culturale (da intendersi ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 come l’insieme dei beni culturali e paesaggistici), e che pertanto nell’ambito di tale valutazione la Commissione regionale VIA è tenuta necessariamente a conformarsi ai contenuti del parere vincolante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Dato conto che nell’ambito dell’istruttoria di competenza della Commissione VIA sono stati preliminarmente verificati i soggetti interessati dagli impatti ambientali indotti dalle opere previste dal progetto (con il conseguente inserimento del Comune di Jesolo tra gli stessi) ed è stata acquisita la richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata dagli uffici competenti in materia di VINCA, rispetto alla quale non risultano pervenuti riscontri da parte del proponente;
Considerato che la Commissione VIA, alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria in merito alla situazione vincolistica dell’area interessata dalle opere, ha ritenuto necessario procedere ad un approfondimento circa la compatibilità paesaggistica dell’intervento nel suo complesso, richiedendo all’ente preposto di esprimersi nuovamente nel merito;
Considerato che nel corso dell’istruttoria è stata acquisita la nota prot. n. 17602 del 27/07/2016 con la quale la competente Soprintendenza ha ritenuto di confermare le valutazioni già riportate nel parere della Direzione regionale del Ministero n. 25339 del 01-10-2013;
Considerato che il citato parere negativo n. 25339 del 01-10-2013, stante i contenuti e le motivazioni in esso riportati, risulta dirimente ai fini dell’espressione da parte della Commissione VIA Regionale del relativo parere di compatibilità ambientale;
Valutata la natura vincolante del parere in questione e ritenuto conseguentemente di non poter proseguire l’istruttoria in corso di svolgimento ai fini della valutazione della compatibilità ambientale dell’opera;
con parere n. 609 del 18/08/2016 ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla “Laguna del Doge” in Comune di Eraclea (VE) proposto dalla società Numeria S.G.R. S.p.A.;
Tutto ciò premesso,
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013;
VISTO il parere n. 609 del 18/08/2016, Allegato A al presente provvedimento, con il quale la Commissione Regionale VIA ha espresso all’unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla “Laguna del Doge” in Comune di Eraclea (VE) proposto dalla società Numeria S.G.R. S.p.A.;
CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 18/08/2016 è stato approvato seduta stante;
CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale VIA si è conclusa con il parere n. 609 del 18/08/2015, espresso entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. 4/2016;
CONSIDERATO che la nota acquisita agli atti con prot. n. 403065 del 19/10/2016, con la quale il proponente ha formulato osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 214/90, risulta limitata a ribadire “l’inesistenza del vincolo paesaggistico sulla base del quale la Soprintendenza ha emesso i pareri per le ragioni già ampiamente esposte in corso di procedimento” e non introduce, di fatto, ulteriori elementi di novità rispetto a quanto già valutato dalla Commissione regionale VIA;
VALUTATO che il procedimento in oggetto può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento finale del giudizio di compatibilità ambientale non favorevole;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi;
VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;
CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. 4/16 prevede che il provvedimento di VIA venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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