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Bur n. 1 del 03 gennaio 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 33 del 21 dicembre 2016

NUMERIA S.G.R. S.p.A. Laguna del Doge - Comune di localizzazione: Eraclea (VE) Comune interessato: Jesolo (VE) - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Giudizio di compatibilità ambientale non favorevole.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il giudizio di compatibilità ambientale non favorevole per il progetto denominato " Laguna del Doge" localizzato in comune di Eraclea.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla società Numeria SGR S.p.A., acquisita agli atti con prot. n. 334278 del 06/08/2013; parere prot. n. 17031 del 01/10/2013 della Direzione Regionale (oggi Segretariato Regionale) del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;parere n. 17602 del 27/07/2016 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso parere di V.I.A. n. 609 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 18/08/2016.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con prot. n. 334278 del 06/08/2013 la società Numeria SGR S.p.A., in qualità di proponente dell’intervento, ha presentato istanza di procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della DGR n. 575/2013 per il progetto denominato “Laguna del Doge” da realizzarsi in Comune di Eraclea (VE);
  • contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l’Unità Complessa VIA (oggi Unità Organizzativa VIA della Direzione Commissioni Valutazioni) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare, in data 07/08/2013 sul quotidiano "Il Gazzettino", l’annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione Veneto, la Provincia di Venezia (oggi Città metropolitana di Venezia) ed il Comune di Eraclea;
  • in data 09/08/2013 presso il Centro di Educazione Ambientale IAT, sito in via degli Abeti 2 in Comune di Eraclea il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 10/99, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell’intervento;
  • verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 363059 del 30/08/2013 l’Unità Complessa VIA ha comunicato l’avvio del procedimento;
  • con nota prot. n. 363111 del 30/08/2013 gli Uffici dell’Unità Complessa VIA, facendo seguito alla trasmissione della documentazione di cui alla Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, avvenuta da parte del proponente in data 06/08/2013, hanno provveduto a richiedere alla Direzione Regionale (oggi Segretariato Regionale) del Ministero, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, l’espressione del parere di compatibilità paesaggistica di competenza, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero;
  • nella seduta del 11/09/2013 il progetto in oggetto è stato presentato alla Commissione Regionale VIA ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame del progetto;
  • con nota prot. n. 17031 del 01/10/2013, acquisita agli atti con prot. n. 440801 del 15/10/2013, la Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici ha espresso parere contrario, per quanto di competenza, sulla richiesta di pronuncia di valutazione di impatto ambientale;
  • in data 28/10/2013 è stata depositata dal proponente una “Relazione integrativa a seguito del parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto prot. n. 25339 del 01/10/2013”, acquisita agli atti con prot. n. 46898 e trasmessa per le eventuali ulteriori determinazioni di competenza alla Direzione Regionale del Ministero ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con nota prot. n. 466231 del 29/10/2013;
  • con nota prot. n. 532437 del 05/12/2013, gli uffici dell’Unità Complessa VIA hanno provveduto a trasmettere al proponente la richiesta integrazioni allo studio per la Valutazione di Incidenza, trasmessa dalla competente Sezione Coordinamento Commissioni con nota prot. n. 508372 del 22/11/2013;
  • con nota prot. n. 28079 del 22/01/2014 la Sezione Coordinamento Attività Operative ha preso atto della richiesta di sospensione dell’iter istruttorio formulata dal proponente in data 19/12/2013 ed acquisita agli atti con prot. n. 570308 del 31/12/2013;
  • con nota acquisita agli atti con prot. n. 307835 del 18/07/2014 il proponente ha richiesto alla Commissione Regionale V.I.A. un chiarimento in merito all’effettiva efficacia del vincolo paesaggistico conseguente alla proposta della Commissione Provinciale di Venezia della 27/11/1991 che viene richiamato nel parere 25339 del 02/10/2013 reso dalla Direzione del Ministero;
  • nel merito è stato acquisito agli atti con prot. n. 467367 del 5/11/2014 il parere reso dalla Sezione regionale Affari Legislativi, nel quale si conclude che: “…in assenza di ulteriori elementi a conoscenza di questa struttura, la dichiarazione di notevole interesse pubblico formulata dalla Commissione Provinciale di Venezia nel 1991 dovrebbe ritenersi priva di efficacia”;
  • a seguito della riattivazione dell’istruttoria avvenuta in riscontro alla comunicazione del proponente acquisita agli atti con prot. n. 229801 del 03/06/2015, l’argomento è stato discusso nella seduta del 29/07/2015 dalla Commissione Regionale V.I.A., la quale, a seguito della verifica condotta dal gruppo istruttorio incaricato, ha ritenuto necessario inserire il Comune di Jesolo nell’elenco dei Comuni interessati dagli impatti ambientali indotti dalle opere previste dal progetto, come previsto dall’art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006. Conseguentemente è stata comunicata al proponente la necessità di provvedere al deposito della documentazione presso il Comune di Jesolo ed alla pubblicazione a mezzo stampa del relativo avviso di deposito;
  • con nota prot. n. 482105 del 25/11/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative, sulla base delle determinazioni della Commissione Regionale V.I.A. del 17/11/2015, ha concesso una proroga 150 giorni per la ripubblicazione dell’avviso a mezzo stampa di cui sopra, in riscontro alla nota prot. n. 458155 del 11/11/2015 con la quale il proponente comunicava di aver avviato un lungo confronto collaborativo con la competente Soprintendenza (da ultimo con gli incontri effettuati nelle date 22/04/2015, 10/07/2015, 20/07/2015, 31/07/2015, 04/08/2015, 10/11/2015) al fine di verificare la possibilità di individuare criteri condivisi e graditi alla medesima Soprintendenza di eventuale modifica del progetto;
  • con nota prot. n. 497263 del 04/12/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative ha provveduto ad inviare al Segretariato regionale del Ministero ed alle competenti Soprintendenze la richiesta di specificazione dei criteri di eventuale modifica progettuale, trasmessi dal proponente con nota acquisita agli atti con prot. n. 475793 del 23/11/2015;
  • con nota prot. n. 5973 del 16/03/2016 la Soprintendenza competente, comunicando che nel verbale della seduta del 07/03/2016 la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto ha confermato all’unanimità la sussistenza del vincolo paesaggistico sull’area in oggetto, ha richiesto al proponente di produrre gli elaborati esplicativi che consentano di tradurre in forma di simulazione le possibili declinazioni progettuali scaturite dai descritti criteri metodologici, al fine che gli stessi possano essere oggetto di valutazione da parte del Comitato tecnico-scientifico competente, secondo le modalità normate dall’art. 26, co. 1 lett. b) del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171;
  • la richiesta di cui sopra è stata trasmessa dalla Sezione Coordinamento Attività Operative al proponente con nota prot. n. 116211 del 24/03/2016;
  • in data 21/04/2016 il proponente ha provveduto a pubblicare sui quotidiani “Il Gazzettino” e “La Nuova Venezia” l’avviso a mezzo stampa del deposito presso il Comune di Jesolo della documentazione relativa alla versione originaria del progetto, già depositata presso la Regione Veneto, la Città Metropolitana di Venezia ed il Comune di Eraclea, contrariamente a quanto invece dichiarato dallo stesso proponente nella nota di richiesta di proroga alla ripubblicazione (nota prot. n. 458155 del 11/11/2015);
  • in data 09/05/2016 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Jesolo il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA;
  • nella seduta del 19/05/2016 la Commissione Regionale V.I.A., tenuto conto dei contenuti del parere n. 25339 del 02/10/2013, del notevole tempo trascorso dalla data di formulazione dello stesso, e degli ulteriori elementi acquisiti in corso di istruttoria, con particolare riferimento al parere formulato dalla Sezione regionale Affari legislativi nel merito dell’efficacia del vincolo derivante dalla proposta della Commissione Provinciale Vincoli di Venezia della 27/11/1991, ha valutato di richiedere al Segretariato Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici ed alla competente Soprintendenza di esprimersi in merito ad un’eventuale conferma del parere reso;
  • in data 28/07/2016 è stata acquisita agli atti la nota con prot. n. 17602 del 27/07/2016 con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, non essendo stati riscontrati agli atti aggiornamenti che modifichino i presupposti, conferma e ribadisce il parere contrario espresso con parere n. 25339 del 02/10/2013 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, per quanto di competenza, sulla richiesta di pronuncia di valutazione di impatto ambientale;
  • nella seduta del 18/08/2016 l’argomento è stato discusso dalla Commissione regionale VIA, la quale,

Considerato che il proponente, contrariamente a quanto invece dichiarato in più occasioni relativamente all’intenzione di procedere ad una revisione del progetto in esito al confronto intrapreso con la Soprintendenza, ha provveduto alla ripubblicazione dell’avviso a mezzo stampa del deposito presso il Comune di Jesolo della documentazione relativa alla versione originaria del progetto, richiedendone di fatto la prosecuzione della relativa istruttoria avviata, sospesa a più riprese in riscontro alle richieste dello stesso proponente;

Vista e considerata la nota prot. n. 17602 del 27/07/2016 con la quale la Soprintendenza, in riscontro alla richiesta della Commissione regionale VIA di esprimersi ai fini dell’eventuale conferma del parere reso, alla luce degli elementi acquisiti in corso di istruttoria, con particolare riferimento al parere formulato dalla Sezione regionale Affari legislativi nel merito dell’efficacia del vincolo derivante dalla proposta della Commissione Provinciale Vincoli di Venezia della 27/11/1991, ritenendo di non aver riscontrato agli atti aggiornamenti che modifichino i presupposti di cui al precedente parere, ha confermato e ribadito, con prot. n. 17602 del 27/07/2016, il parere precedentemente reso;

Considerato che dalla situazione vincolistica dell’area complessiva di progetto risulta che l’area di intervento, oltre che essere interessata dalla proposta della Commissione Provinciale Vincoli di Venezia della 27/11/1991, è soggetta per quota parte soggetta a vincolo insistente per effetto del D.M. 27-03-1963 (zona della Pineta) e del D.M. 01-08-1985 (ecosistema fluviale e della foce);

Evidenziato che il citato parere n. 17602 del 27/07/2016 risulta riferito all’area complessiva di progetto;

Considerato che la Commissione regionale VIA, è tenuta alla valutazione degli impatti ambientali del progetto nei suoi diversi fattori, tra i quali risultano espressamente previsti, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 152/06, quelli relativi al patrimonio culturale (da intendersi ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 come l’insieme dei beni culturali e paesaggistici), e che pertanto nell’ambito di tale valutazione la Commissione regionale VIA è tenuta necessariamente a conformarsi ai contenuti del parere vincolante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Dato conto che nell’ambito dell’istruttoria di competenza della Commissione VIA sono stati preliminarmente verificati i soggetti interessati dagli impatti ambientali indotti dalle opere previste dal progetto (con il conseguente inserimento del Comune di Jesolo tra gli stessi) ed è stata acquisita la richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata dagli uffici competenti in materia di VINCA, rispetto alla quale non risultano pervenuti riscontri da parte del proponente;

Considerato che la Commissione VIA, alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria in merito alla situazione vincolistica dell’area interessata dalle opere, ha ritenuto necessario procedere ad un approfondimento circa la compatibilità paesaggistica dell’intervento nel suo complesso, richiedendo all’ente preposto di esprimersi nuovamente nel merito;

Considerato che nel corso dell’istruttoria è stata acquisita la nota prot. n. 17602 del 27/07/2016 con la quale la competente Soprintendenza ha ritenuto di confermare le valutazioni già riportate nel parere della Direzione regionale del Ministero n. 25339 del 01-10-2013;

Considerato che il citato parere negativo n. 25339 del 01-10-2013, stante i contenuti e le motivazioni in esso riportati, risulta dirimente ai fini dell’espressione da parte della Commissione VIA Regionale del relativo parere di compatibilità ambientale;

Valutata la natura vincolante del parere in questione e ritenuto conseguentemente di non poter proseguire l’istruttoria in corso di svolgimento ai fini della valutazione della compatibilità ambientale dell’opera;

con parere n. 609 del 18/08/2016 ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla “Laguna del Doge” in Comune di Eraclea (VE) proposto dalla società Numeria S.G.R. S.p.A.;

  • con nota prot. n. 351769 del 19/09/2016, gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni hanno provveduto a comunicare al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii;
  • con nota acquisita agli atti con prot. n. 403065 del 19/10/2016, la società Numeria S.G.R. S.p.A. ha trasmesso osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241;

Tutto ciò premesso,

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013;

VISTO il parere n. 609 del 18/08/2016, Allegato A al presente provvedimento, con il quale la Commissione Regionale VIA ha espresso all’unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla “Laguna del Doge” in Comune di Eraclea (VE) proposto dalla società Numeria S.G.R. S.p.A.;

CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 18/08/2016 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale VIA si è conclusa con il parere n. 609 del 18/08/2015, espresso entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. 4/2016;

CONSIDERATO che la nota acquisita agli atti con prot. n. 403065 del 19/10/2016, con la quale il proponente ha formulato osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 214/90, risulta limitata a ribadire “l’inesistenza del vincolo paesaggistico sulla base del quale la Soprintendenza ha emesso i pareri per le ragioni già ampiamente esposte in corso di procedimento” e non introduce, di fatto, ulteriori elementi di novità rispetto a quanto già valutato dalla Commissione regionale VIA;

VALUTATO che il procedimento in oggetto può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento finale del giudizio di compatibilità ambientale non favorevole;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi;

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;

CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. 4/16 prevede che il provvedimento di VIA venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere n. 609 del 18/08/2016 della Commissione regionale V.I.A. (Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale), al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale non favorevole per il progetto relativo alla “Laguna del Doge” in Comune di Eraclea (VE), proposto dalla società Numeria S.G.R. S.p.A.;
  3. di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla “Laguna del Doge” in Comune di Eraclea (VE), proposto dalla società Numeria S.G.R. S.p.A. con sede legale in Via Monte Grappa, 45 – 31100 Treviso – P.IVA e C.F. 03900990262, per le motivazioni indicate nel parere n. 609 in data 18/08/2016 - Allegato A al presente provvedimento;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Numeria S.G.R. S.p.A. (numeriasgr@legalmail.it) con sede legale in Via Monte Grappa, 45 – 31100 Treviso – P.IVA e C.F. 03900990262 e di comunicare l’avvenuta adozione della stesso alla Città Metropolitana di Venezia, ai Comuni di Eraclea e Jesolo (VE), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, All’U.O. Urbanistica, all’ U.O. Genio civile Litorale Veneto, All’U.O. Forestale Treviso e Venezia, all’U.O. Mobilità e Trasporti, All’U.O. Caccia e Pesca ed alla Direzione Affari Legislativi;
  5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

33_Allegato_DDR_33_21-12-2016_336133.pdf

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