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Bur n. 1 del 03 gennaio 2017


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 114 del 30 novembre 2016

Aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato, art. 4 L.R. 30.08.1993 n. 40 e delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. 27/2001 art. 43

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti e del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale relativamente ad alcuni passaggi contestuali. 

 

Il Direttore

  • preso atto che con Legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 4 della citata L. R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 11.08.1991 n. 266;
  • preso atto che la citata normativa nazionale e regionale:
    • considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità (art. 2 L.R. 40/1993);
  • dispone che:
    • l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
    • la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte
  • stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l’attività da esse svolta e non per l’esercizio di attività di solidarietà (art. 3 L.R. 40/1993);
  • prevede:
    • la cancellazione automatica dal Registro dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni (art. 4 comma 5 LR 40/1993);
    • le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 8 comma 2 L. 266/1991);
    • i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG ora IRES) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR ora IRAP), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato (art. 8 comma 4 L. 266/1991);
    • le organizzazioni che svolgono attività diverse da quelle commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 1995 perdono la qualifica di onlus di diritto (art. 30 L. 2/2009);
  • ricordato che il Decreto Legislativo 460/97 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” prevede il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e l’obbligo di reinvestire eventuali utili nella realizzazione delle attività istituzionali;
  • tenuto conto che con DGR del 29.12.2009 n. 4314 sono stati ridefiniti i criteri di iscrivibilità e le modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
  • ricordati alcuni dei requisiti previsti dalla citata deliberazione ovvero che le organizzazioni di volontariato devono:
    • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
    • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
    • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
    • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • dato atto che la citata Deliberazione prevede altresì che:
    • al Registro regionale possano essere iscritti anche organismi di coordinamento e collegamento, quale sia la denominazione assunta, a condizione che raggruppino almeno quattro aderenti,
    • tali soggetti siano composti da organizzazioni di volontariato iscritte (la maggioranza) e organizzazioni di volontariato “iscrivibili” (che possiedono quindi i requisiti per l’iscrivibilità al registro del volontariato ma non hanno optato per tale facoltà);
  • ricordato che:
  • in caso di preponderanza dell’attività di promozione sociale rispetto a quella di solidarietà le associazioni che non optano per l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale non saranno confermate al Registro del volontariato;
  • le associazioni di volontariato inserite nel sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, autorizzate ed accreditate ai sensi delle LR nn. 22/2002 e 26/2012 e della DGR 179/2014 devono operare nel rispetto dei limiti previsti dalla LR 40/1993 art. 3, relativamente al personale retribuito, come pronunciato nella Sentenza n. 1102 del 31.07.2014 del TAR Veneto;
  • preso atto che con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
  • l’iscrizione di n. 5 organizzazioni evidenziate nell’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
  • la conferma dell’iscrizione di n. 129 associazioni, già iscritte, di cui all’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o alle condizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
  • la conferma dell’iscrizione dell’Associazione Lilt Vicenza, C.F. 95034560243, per un anno dalla data del presente provvedimento al fine di consentire all’associazione medesima di adottare la forma giuridica più consona alle modalità gestionali dei servizi espletati;
  • la cancellazione dal Registro del volontariato di n. 6 associazioni, Allegato C, poiché:
    • l’Associazione “Le Ali Amministratori di sostegno” C.F. 91018000256, con sede a Feltre BL, ha comunicato lo scioglimento, come da verbale agli atti del 19.09.2016;
    • n. 2 associazioni “AISMME -Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie” C.F. 92181040285, con sede a Padova e “Centro Famiglia di Fumane” C.F. 93131370236 con sede a Fumane VR, hanno optato per un passaggio contestuale al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, in quanto più consono alle attività svolte (le associazioni dovranno, entro un anno dalla data del presente provvedimento, adeguare lo statuto alla normativa sull’associazionismo);
    • l’associazione “Aido – Gruppo di Maserada sul Piave”, Treviso, C.F. 94095450261 ha cessato l’attività in data 14.10.2016, come da apposita comunicazione agli atti;
    • l’Associazione “Il Girasole” C.F. 92027440277, con sede a Cinto Caomaggiore VE, non ha più i requisiti per la permanenza al Registro del volontariato (gestisce una Comunità familiare mediante il ricorso alle prestazioni lavorative di n. 2 dipendenti) ed ha optato per l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus, ottenuta con provvedimento n. 48218 del 13.09.2016;
    • l’ “Associazione Missionaria della Parrocchia” C.F. 01966610238, con sede a San Bonifacio VR, ha perso i requisiti necessari alla permanenza al Registro del volontariato poiché:
      • non ha ottemperato alle prescrizioni dettate dal DDR n. 169/2013 (trasferimento del ramo aziendale entro settembre 2015),
      • svolge attività commerciali e produttive che non rivestono il carattere di marginalità e iniziative di raccolta fondi e sostegno a persone disoccupate e alle loro famiglie attraverso formule di inserimento lavorativo (diniego di conferma di iscrizione formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. 512609 del 17.12.2015).
    • la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 3 organizzazioni, Allegato D, poiché:
    • l’Associazione “Informatici senza Frontiere” C.F. 9410698026, con sede a Treviso, ha accolto la richiesta di un passaggio contestuale al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, in quanto più consono alle attività svolte (l’associazione è impegnata nella creazione di corsi, di programmi specifici e di reti informatiche, nell’informatizzazione di ospedali rurali e centri di accoglienza ecc.); entro un anno dalla data del presente provvedimento l’associazione dovrà adeguare lo statuto alla normativa di settore;
    • l’Associazione “DeeBee Italia” C.F. 92037270276, con sede a San Michele al Tagliamento, è priva dei requisiti necessari all’iscrizione: le finalità statutarie e l’attività svolta (informazione, realizzazione di progetti e divulgazione delle tecnologie applicate al diabete) riconducono alla disciplina sulle associazioni di promozione sociale ma non ha optato per l’iscrizione in tale Registro (le integrazioni pervenute in data 13.10.2016 a seguito del diniego di iscrizione formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. n. 379567 del 05.10.2016, non modificano gli esiti istruttori);
    • l’Associazione “Mani in Terra”, C.F. 90171510275, con sede a Vigonovo VE, è priva dei requisiti necessari all’iscrizione: l’attività svolta è tipica delle imprese sociali e più precisamente delle fattorie sociali, disciplinate da normativa diversa (le integrazioni pervenute via fax il 12.08.2016, a seguito del diniego di iscrizione formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. n. 278076 del 19.07.2016, non modificano gli esiti istruttori)
    • preso atto della variazione della denominazione delle seguenti associazioni, come da documentazione agli atti:
      • da “Federazione Provinciale ANC di Treviso” a “ANC Federazione Interprovinciale di TV-BL-VE”, C.F. 91023250268, con sede a Conegliano, TV, codice di iscrizione TV0543, scadenza 31/03/2019;
      • da “Acat Arcobaleno” a “Arcobaleno – Club Alcologici di Ecologia Familiare”, C.F. 93259930233, con sede a Lazise VR, codice di iscrizione vR0580, scadenza 28/09/2019;
  • preso atto della corretta denominazione dell’Associazione iscritta alla posizione VR0738, ovvero “Circolo Santa Maria in Chiavica” C.F. 93188770239, con sede a Verona, scadenza 11/07/2019 (e non Centro Turistico Giovanile Circolo Santa Maria in Chiavica);
  • preso atto che con Decreto direttoriale n. 78 del 28/09/2016 l’Associazione Aido Gruppo comunale di Rovigo, C.F. 93037600298, con sede a Rovigo, è stata iscritta al Registro regionale con un codice di classificazione autonomo, ovvero RO0217, scadenza 28/09/2019;
  • vista la richiesta pervenuta in data 7.11.2016 con la quale l’associazione chiede di essere iscritta al Registro quale articolazione territoriale dell’Associazione Aido Provinciale di Rovigo, iscritta al Registro con il codice di classificazione RO0059, scadenza 12/02/2019;
  • ritenuto pertanto di assegnare all’Associazione Aido Gruppo comunale di Rovigo il codice di classificazione del coordinamento seguito da una specifica numerica progressiva, ovvero RO0059/044;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • visto il D.M. 1995;
  • visto il D.Lgs. 460/97;
  • vista la Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383;
  • vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • vista la L.R. 27/2001 art. 43;
  • viste la L.R. 22/2002 e L.R. 26/2012;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • vista la DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652;
  • vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
  • vista la DGR 179/2014 “Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: disposizioni attuative”;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. l’iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 5 Organizzazioni, di cui all’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggetti a prescrizioni o condizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
  3. l’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale di n. 2 associazioni “AISMME -Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie” C.F. 92181040285 e “Centro Famiglia di Fumane” C.F. 93131370236 e la contestuale cancellazione dal Registro del volontariato, Allegato C ;
  4. l’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale dell’associazione “Informatici senza Frontiere” C.F. 9410698026 e la contestuale non ammissione al Registro del volontariato, Allegato D;
  5. la conferma dell’iscrizione di n. 129 associazioni evidenziate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  6. la conferma dell’iscrizione dell’Associazione Lilt Vicenza, C.F. 95034560243, per un anno dalla data del presente provvedimento per le motivazioni meglio dettagliate in premessa;
  7. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 4 Organizzazioni per le motivazioni meglio specificate in premessa ed evidenziate nell’Allegato C;
  8. la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 2 Organizzazioni per le motivazioni meglio esplicitate in premessa ed evidenziate nell’Allegato D;
  9. la presa d’atto della variazione della denominazione di n. 3 associazioni meglio evidenziate in premessa;
  10. la modifica del codice di classificazione assegnato all’Associazione Aido Gruppo comunale di Rovigo che, in qualità di aderente al Coordinamento Aido provinciale di Rovigo risulta essere RO0059/044;
  11. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  12. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonella Pinzauti

(seguono allegati)

114_Allegato_A_DDR_335973.pdf
114_Allegato_B_DDR_114_335973.pdf
114_Allegato_C_DDR_114_335973.pdf
114_Allegato_D_DDR_114_335973.pdf

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