Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 170 del 01 dicembre 2016
COMUNE DI PESCANTINA Bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica controllata denominata "Ca' Filissine" Comune di localizzazione: Pescantina (VR) Comuni interessati: Bussolengo, Verona, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio in Valpolicella (VR) Giudizio favorevole di V.I.A, autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR. n. 308/2009 e DGR n. 327/2009), rilascio dell'A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (Circolare regionale del 31/10/2008, D.G.R. n. 16/2014) e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Con il presente provvedimento si rilascia il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento e l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per il progetto relativo di bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica controllata denominata "Ca' Filissine", presentato dal Comune di Pescantina (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dal Comune di Pescantina (VR) in data 31/05/2011 e acquisita con prot. n. 263885 del 01/06/2011; richiesta di chiarimenti e integrazioni espressa dalla Commissione Regionale V.I.A notificata al proponente in data 5/12/2012; Risposta alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni ricevuta il 5/12/2012 consistente nell'aggiornamento del progetto con riduzione dell'area di intervento, trasmesso alla Regione Veneto ma non adottato dalla Giunta comunale; Richiesta al proponente da parte del Presidente della Commissione V.I.A., in data 15/4/2013, di regolarizzazione del progetto di aggiornamento; Risposta definitiva alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni inviata dal Comune di Pescantina in data 15/9/2015; parere di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 4/5/2016. parere di autorizzazione e di A.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 8/5/2016.
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;
VISTA la L.R. n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013;
VISTA la D.G.R. n. 16/2014;
VISTA la DGR n. 3173/2006 e la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014;
VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016;
CONSIDERATO che la Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 588 del 4/5/2016, Allegato A al presente provvedimento, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di cui sopra , dando atto dello studio per la Valutazione di Incidenza (Screening) relativa all’intervento in discussione e facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 133 del 23/09/2011 espresse dal Servizio Pianificazione Ambientale dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);
VISTO il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 588 del 4/5/2016, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 4/5/2016 è stato approvato nel corso della seduta del 19/5/2016;
CONSIDERATO che la Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 608 del 5/8/2016, Allegato B e sub allegato B1 al presente provvedimento, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di cui sopra;
VISTO il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 608 del 5/8/2016, Allegato B e sub allegato B1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 5/8/2016 è stato approvato seduta stante;
CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale VIA si è conclusa favorevolmente con i pareri n. 588 del 4/5/2016 e n. 608 del 5/8/2016, espressi entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi;
VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;
CONSIDERATO che la D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016 prevede che, per i procedimenti amministrativi che si sono conclusi favorevolmente nel periodo di vigenza della L.R. n. 10/99, qualora il proponente abbia fatto richiesta contestuale di rilascio del provvedimento di VIA, dell’autorizzazione del progetto e del rilascio dell’AIA, il provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia;
VISTO il parere favorevole di compatibilità paesaggistica espresso dal Segretariato Regionale per il Veneto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con nota prot. n. 1071 del 18/1/2016;
CONSIDERATO peraltro che ai sensi del D.Lgs. 159/2011, la documentazione antimafia di cui all’art. 84 non è richiesta nei rapporti fra soggetti pubblici di cui al comma 1 dell’art. 83 del D.lgs.159/2011;
decreta
Luigi Fortunato
(seguono allegati)
Torna indietro