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Bur n. 111 del 22 novembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 29 del 04 novembre 2016

Società Escavi Berica S.r.l. Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata "S.E.B." - Comune di localizzazione: Albettone (VI) - Comune interessato: Barbarano Vicentino (VI). Procedura di V.I.A. ed autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, DGR n. 575/2013), con contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Note per la trasparenza

Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata "S.E.B." sita nel Comune di Albettone (VI), presentato dalla Società Escavi Berica S.r.l.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • istanza della Società Escavi Berica S.r.l. acquisita con prot. 436380 in data 28/09/2012;
  • parere (n. 443) favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, autorizzazione del progetto, con contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dell’autorizzazione per gli aspetti forestali e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 06/11/2013, allegato A alla D.G.R. n. 60 del 04/02/2014;
  • il Comune di Barbarano ed altri hanno proposto ricorso contro la Regione avanti al TAR Veneto ai fini dell'annullamento della delibera di autorizzazione della Giunta Regionale del Veneto;
  • il TAR Veneto ha rigettato il ricorso del Comune di Barbarano ed altri per inammissibilità, nel gennaio 2015;
  • il Comune di Barbarano Vicentino, l’Associazione Italia Nostra Onlus ed altri hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato; 
  • il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso con sentenze del marzo 2016;
  • la Giunta regionale, con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, ha ritenuto di uniformasi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, in merito alla necessità di acquisire il parere della competente Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.);
  • richiesta di parere alla C.T.P.A.C. della Provincia di Vicenza nel maggio 2016;
  • parere favorevole (n. 604) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, autorizzazione del progetto, con contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dell’autorizzazione per gli aspetti forestali e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 27/07/2016;
  • verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 27/07/2016 approvato seduta stante.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • In data 28/09/2012 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Ditta Società Escavi Berica S.r.l. con sede legale in Via Contrà Porta Nuova, 21 – 36100 Vicenza (VI) (P.IVA. e C.F. 04085480285), domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con prot. n. 436380.
  • Contestualmente alla domanda è stato depositato presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.
  • In data 06/11/2013 la Commissione regionale V.I.A. ha espresso parere (n. 443) favorevole, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, autorizzazione del progetto, con contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dell’autorizzazione per gli aspetti forestali e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, allegato A alla D.G.R. n. 60 del 04/02/2014.
  • Il Comune di Barbarano ed altri hanno proposto ricorso contro la Regione avanti al TAR Veneto ai fini dell'annullamento della citata delibera di autorizzazione della Giunta Regionale del Veneto.
  • Il TAR Veneto con sentenza n. 00586/214REG.RIC. depositata in segreteria il 27/01/2015 ha rigettato il ricorso del Comune di Barbarano ed altri per inammissibilità.
  • Il Comune di Barbarano ha presentato ricorso per la riforma della citata sentenza TAR al Consiglio di Stato. Tale ricorso è stato depositato al numero di registro generale n. 65422 del 2015.
  • Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6422/2015 REG.RIC. e numero 01058/2016 REG.PROV.COLL. depositata in segreteria il 16/03/2016 ha parzialmente accolto il ricorso.
  • Italia Nostra Onlus ed altri ha presentato ricorso per la riforma della citata sentenza TAR al Consiglio di stato, tale ricorso è stato depositato al n. 3715/2015.
  • Il Consiglio di Stato con sentenza numero 3715/2015 REG.RIC. e numero 1182/2016 REG.PROV.COLL. depositato in segreteria il 22/03/2016 ha parzialmente accolto il ricorso. Le citate sentenze hanno evidenziato i seguenti aspetti:
    • l'obbligo dell'acquisizione del parere CTPAC ai sensi della L.R. n.1/2004;
    • la dimostrazione della ragionevolezza della decisione autorizzativa per gli aspetti connessi ai volumi autorizzati in rapporto alle previsioni del PRAC adottato.
  • Con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.). Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.

Per quanto sopra, tenuto conto che il Consiglio di Stato, con le citate sentenze ha riconosciuto la fondatezza del ricorso per quanto attiene, tra l’altro, la necessità di acquisizione del parere della C.T.P.A.C. annullando la Delibera n. 60/2014, si è ritenuto di uniformasi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con le sentenze sopra riportate.

  • Gli Uffici del Settore V.I.A. con nota prot. 209436, in data 27/05/2016, hanno chiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016.
  • Il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza (protocollo provinciale 47323 in data 12/07/2016) è stato acquisito dagli Uffici regionali in data 27/06/2016 al prot. 248724, conteneva le prescrizioni:
    • deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area dell'intervento, il rilievo dovrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un'efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);
    • non dovrà essere asportato il materiale di scarto ed associato eventualmente intercettato in corso dei lavori, che dovrà essere utilizzato per il ripristino ambientale, anche per una potenziale riduzione dei mezzi in ingresso per apporto di terre e rocce da scavo ai fini del ripristino stesso;
    • dovrà essere specificata la tipologia di materiale autorizzato secondo la classificazione prevista dall'art. 3 della LR 44/82, anche in    funzione di quanto previsto dall'art. 44 per la tipologia di materiale “calcari per cemento” appartenente “al gruppo A”, per il quale l'apertura di cave non è consentita in tutti i comuni della Provincia. La cava è destinata anche all'estrazione di basalti che, in quanto materiale principale, andranno specificati nelle tipologie di materiale autorizzati all'estrazione;
    • dovrà essere esplicitamente vietata l'estrazione mediante uso di esplosivo, per quanto ciò non sia previsto in progetto;
    • in conformità al PAT del Comune di Albettone la cava dovrà:
  • garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione;
  • considerata la compatibilità geologica ai fini urbanistici – edificatori, per quanto riferita agli interventi di cui all'art. 3 del DPR 380/2001, il progetto dovrà garantire che le opere ed i lavori di ricomposizione ambientale siano volti al consolidamento dell'esistente con particolare riferimento a:
    • interventi per la messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione delle aree di interesse storico, ambientale ed artistico;
    • interventi atti al miglioramento del sistema naturalistico ambientale e della sicurezza idrogeologica (bacini di laminazione, etc)
    • interventi di carattere infrastrutturale previa approfondita indagine geologica e l'adozione di adeguate metodiche costruttive;
    • interventi di sistemazione e mitigazione del dissesto idrogeologico;

VISTO  il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO  il D.P.R. 09/04/1959;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA  la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la  L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO  l’art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA  la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA   la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTA    la D.G.R. n. 550/2016;

VISTA  la D.G.R. n. 1461/2016;

VISTO  il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 27/07/2016 approvato seduta stante;

VISTO il parere n. 604 del 27/07/2016, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 604 del 27/07/2016, Allegato A al presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, paesaggistico e forestale,  sul progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata “S.E.B.” – in Comune di Albettone (VI), presentato dalla Ditta Società Escavi Berica S.r.l. (con sede legale in Via Contrà Porta Nuova, 21 – 36100 Vicenza (VI), P.IVA. e C.F. 04085480285), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale di cui al citato parere, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d’incidenza ambientale;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), secondo quanto di seguito indicato:

  • per le nuove istanze, la struttura regionale competente per la procedura V.I.A., una volta avviata l’istruttoria, dovrà chiedere alle Provincie coinvolte territorialmente di sottoporre il progetto all’esame della C.T.P.A.C. e trasmettere il relativo parere.

Il parere della C.T.P.A.C., in quanto obbligatorio e vincolante, dovrà essere acquisito prima dell’esame da parte della Commissione regionale V.I.A. e, qualora sia negativo, per evitare inutili aggravi amministrativi, comporterà l’interruzione del relativo procedimento ed il rigetto dell’istanza da parte della Giunta regionale;

  • per quanto attiene i procedimenti già avviati e non ancora conclusi con provvedimento definitivo, la struttura regionale competente per la procedura V.I.A. procederà ad acquisire dalle Provincie coinvolte territorialmente il parere della C.T.P.A.C. sul progetto.

Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con le citate sentenze ha riconosciuto la fondatezza del ricorso per quanto attiene, tra l’altro, la necessità di acquisizione del parere della C.T.P.A.C. annullando la Delibera regionale n. 60/2014.

CONSIDERATO di uniformasi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con le sentenze sopra riportate, con nota prot. 209436, in data 27/05/2016, gli Uffici del Settore V.I.A. hanno chiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016.

CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale V.I.A. si è conclusa favorevolmente con parere n. 604 del 27/07/2016, Allegato A al presente provvedimento, espresso entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. n. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi.

CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”.

CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.

PRESO ATTO  del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza (protocollo provinciale 47323 in data 12/07/2016), acquisito al protocollo regionale 248724 in data 27/06/2016.

PRESO ATTO e valutata, l’osservazione pervenuta dall’Associazione Italia Nostra – Sezione Medio e Basso Vicentino, acquisita al protocollo regionale 287389 in data 26/07/2016.

PRESO ATTO  che, in sede di Commissione regionale V.I.A. del giorno 27/07/2016, il Comune di Barbarano Vicentino (VI) ha depositato il proprio parere motivato non favorevole (datato 26/07/2016 e acquisito al protocollo regionale 291673 in data 28/07/2016).

CONSIDERATI e valutati i contenuti del parere espresso dall’Amministrazione comunale di Barbarano Vicentino (VI), che possono ritenersi superati a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale V.I.A. conclusasi con l’espressione del favorevolmente n. 604 del 27/07/2016, Allegato A al presente provvedimento.

PRESO ATTO  che la Società Escavi Berica S.r.l., ha sollecitato, con nota acquisita in data 11/10/2016 al protocollo regionale 387725, un rapido perfezionamento del procedimento di rilascio del titolo propedeutico all’attività estrattiva;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A., n. 604 del 27/07/2016,  Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, paesaggistico e forestale, sul progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata “S.E.B.” sita nel Comune di Albettone (VI), presentato dalla Società Escavi Berica S.r.l. (con sede legale in Via Contrà Porta Nuova, 21 – 36100 Vicenza (VI) (P.IVA. e C.F. 04085480285), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;
  3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale, paesaggistico e forestale, sul progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata “S.E.B.” sita nel Comune di Albettone (VI), presentato dalla Società Escavi Berica S.r.l. (con sede legale in Via Contrà Porta Nuova, 21 – 36100 Vicenza (VI) (P.IVA. e C.F. 04085480285), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale, indicate nel parere n. 604 del 27/07/2016,  Allegato A al presente provvedimento, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  5. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1461 del 21/06/2016, il provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico verrà adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia;
  6. di trasmettere il presente provvedimento Società Escavi Berica S.r.l., con sede legale in Via Contrà Porta Nuova, 21 – 36100 Vicenza (VI) (P.IVA. e C.F. 04085480285) (PEC: societaescavibericasrl@legalmail.it) nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Albettone (VI), al Comune di Barbarano Vicentino (VI), Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, alla Direzione Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Operativa – U.O. Forestale Padova e Vicenza, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Vicenza, all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, per quanto di competenza in merito agli aspetti relativi all’autorizzazione, ai sensi della D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016;
  8. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  9. di dare atto che la presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;
  11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

29_Allegato_DDR_29_04-11-2016_332791.pdf

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