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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 29 del 04 novembre 2016
Società Escavi Berica S.r.l. Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata "S.E.B." - Comune di localizzazione: Albettone (VI) - Comune interessato: Barbarano Vicentino (VI). Procedura di V.I.A. ed autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, DGR n. 575/2013), con contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata "S.E.B." sita nel Comune di Albettone (VI), presentato dalla Società Escavi Berica S.r.l.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Il Direttore
PREMESSO che:
Per quanto sopra, tenuto conto che il Consiglio di Stato, con le citate sentenze ha riconosciuto la fondatezza del ricorso per quanto attiene, tra l’altro, la necessità di acquisizione del parere della C.T.P.A.C. annullando la Delibera n. 60/2014, si è ritenuto di uniformasi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con le sentenze sopra riportate.
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D.P.R. 09/04/1959;
VISTA la L.R. n. 44/1982;
VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTO l’art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;
VISTA la D.G.R. n. 575/2013;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTA la D.G.R. n. 550/2016;
VISTA la D.G.R. n. 1461/2016;
VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 27/07/2016 approvato seduta stante;
VISTO il parere n. 604 del 27/07/2016, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 604 del 27/07/2016, Allegato A al presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, paesaggistico e forestale, sul progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata “S.E.B.” – in Comune di Albettone (VI), presentato dalla Ditta Società Escavi Berica S.r.l. (con sede legale in Via Contrà Porta Nuova, 21 – 36100 Vicenza (VI), P.IVA. e C.F. 04085480285), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale di cui al citato parere, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d’incidenza ambientale;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), secondo quanto di seguito indicato:
Il parere della C.T.P.A.C., in quanto obbligatorio e vincolante, dovrà essere acquisito prima dell’esame da parte della Commissione regionale V.I.A. e, qualora sia negativo, per evitare inutili aggravi amministrativi, comporterà l’interruzione del relativo procedimento ed il rigetto dell’istanza da parte della Giunta regionale;
Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.
CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con le citate sentenze ha riconosciuto la fondatezza del ricorso per quanto attiene, tra l’altro, la necessità di acquisizione del parere della C.T.P.A.C. annullando la Delibera regionale n. 60/2014.
CONSIDERATO di uniformasi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con le sentenze sopra riportate, con nota prot. 209436, in data 27/05/2016, gli Uffici del Settore V.I.A. hanno chiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016.
CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale V.I.A. si è conclusa favorevolmente con parere n. 604 del 27/07/2016, Allegato A al presente provvedimento, espresso entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. n. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi.
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”.
CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.
PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Vicenza (protocollo provinciale 47323 in data 12/07/2016), acquisito al protocollo regionale 248724 in data 27/06/2016.
PRESO ATTO e valutata, l’osservazione pervenuta dall’Associazione Italia Nostra – Sezione Medio e Basso Vicentino, acquisita al protocollo regionale 287389 in data 26/07/2016.
PRESO ATTO che, in sede di Commissione regionale V.I.A. del giorno 27/07/2016, il Comune di Barbarano Vicentino (VI) ha depositato il proprio parere motivato non favorevole (datato 26/07/2016 e acquisito al protocollo regionale 291673 in data 28/07/2016).
CONSIDERATI e valutati i contenuti del parere espresso dall’Amministrazione comunale di Barbarano Vicentino (VI), che possono ritenersi superati a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale V.I.A. conclusasi con l’espressione del favorevolmente n. 604 del 27/07/2016, Allegato A al presente provvedimento.
PRESO ATTO che la Società Escavi Berica S.r.l., ha sollecitato, con nota acquisita in data 11/10/2016 al protocollo regionale 387725, un rapido perfezionamento del procedimento di rilascio del titolo propedeutico all’attività estrattiva;
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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