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Bur n. 104 del 02 novembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 26 del 19 ottobre 2016

ETRA S.p.A. - Lavori di miglioramento dell'impianto di depurazione di Carmignano del Brenta Comune di localizzazione: Carmignano di Brenta (PD) Comune interessato: Grantorto (PD) DGR n. 1504 del 17/06/2008 e n. 694 del 24/05/2011 - Proroga della validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, e del provvedimento di approvazione del progetto definitivo.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si concede, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga della validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto, rilasciato con DGR n. 1504 del 17/06/2008 e si dà atto che l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi di cui alla DGR n. 694 del 24/05/2011 è prorogata fino al 30/09/2017, fatto salva la conferma approvativa di competenza del Consiglio di Bacino Brenta.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 1504 del 17/06/2008; DGR n. 694 del 24/05/2011; istanza presentata ETRA S.p.A., acquisita agli atti con prot. n. 41439 del 24/05/2016; verbale della Commissione regionale VIA del 14/07/2016.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con deliberazione n. 1504 del 17/06/2008 la Giunta Regionale, facendo proprio il parere n. 188 espresso dalla Commissione Regionale VIA in data 09/04/2008 ha rilasciato, ai sensi della L.R. n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni e raccomandazioni per il progetto preliminare relativo ai “Lavori di miglioramento dell’impianto di depurazione di Carmignano del Brenta”, presentato da ETRA S.p.A.;
  • con deliberazione n. 694 del 24/05/2011 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 19-bis della L.R. n. 10/99, il progetto definitivo relativo alla realizzazione delle Fasi 1 e 2 del progetto “Lavori di miglioramento dell’impianto di depurazione di Carmignano del Brenta”, presentati da ETRA S.p.A., provvedendo al rilascio, ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla determinazione della Conferenza dei Servizi n. 3 del 21/09/2010;
  • il progetto approvato prevedeva in particolare fasi di seguito descritte:
    • FASE 1: completamento dell’impianto di accettazione e pretrattamento rifiuti con la realizzazione dell’impianto di trattamento chimico-fisico;
    • FASE 2: realizzazione delle opere che consentono il miglioramento della qualità dello scarico, dei rischi maleodoranti in atmosfera e aumentino l’affidabilità del depuratore con interventi nella filtrazione finale delle acque depurate, il potenziamento della stazione di disidratazione meccanica fanghi, l’impianto di deodorizzazione aria per la stazione di disidratazione meccanica e l’ispessitore, l’impianto di grigliatura fanghi liquidi che provengono da altri depuratori gestiti da ETRA e l’installazione del gruppo elettrogeno di emergenza con cabina insonorizzata all’esterno;
  • in data 24/05/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 206117 del 25/05/2016, è stata presentata, ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, dalla società ETRA S.p.A., la richiesta di proroga della validità dei provvedimenti sopra richiamati fino al 30/09/2017, comunicando che risultano conclusi i lavori relativi alla fase 2, mentre i lavori relativi alla fase 1 non risultano ancora iniziati, in quanto, così come dichiarato dal proponente nella nota sopra citata, a seguito dell’esperienza maturata da Etra in questi ultimi anni nell’ambito della depurazione, si è valutato che, essendo l’impianto di trattamento chimico-fisico esistente, fermo da parecchio tempo, necessiterebbe di interventi di manutenzione straordinaria importanti, e risulta, pertanto, ragionevole adeguare l’impianto provvedendo alla sostituzione di alcuni componenti con altri tecnologicamente più evoluti. Alla richiesta ETRA S.p.A. ha allegato apposita relazione tecnica delle modifiche non sostanziali proposte;
  • alla medesima nota il proponente ha comunicato inoltre l’intenzione di integrare l’impianto di deodorizzazione aria della stazione di disidratazione meccanica ed ispessitore mediante l’aggiunta allo scrubber a secco di un pre-trattamento con ozono al fine di garantire maggior durata alla massa filtrante dello scrubber;
  • nella seduta della Commissione Regionale VIA del 01/06/2016 è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame della richiesta in oggetto;

Tutto ciò premesso,

VISTO       il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA        la L.R. n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii. ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA        la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10/1999;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla società ETRA S.p.A. nella prot. n. 206117 del 25/05/2016 in merito allo stato di attuazione dell’intervento e ed alle modifiche impiantistiche proposte;

CONSIDERATO       che la Commissione regionale VIA, nella seduta del 14/07/2016,

  • valutato che le modifiche che si intendono operare all’impianto chimico-fisico non risultano sostanziali, in quanto trattasi di interventi di natura tecnologica che non modificano il processo di funzionamento e non comportano ricadute sull’ambiente;
  • valutato che le modifiche che si intendono operare al deodorizzatore non risultano sostanziali in quanto non viene modificato né il processo di funzionamento del sistema di deodorizzazione né gli effetti prodotti sull’ambiente;
  • valutato complessivamente che le modifiche che si intende realizzare non risultano significative rispetto alle valutazioni effettuate dalla Commissione regionale VIA, fatte proprie dalla Giunta regionale con DGR n. 1504/2008 e n. 694/2011;
  • considerato che non si rilevano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di proroga di validità della DGR n. 694/2011 fino al 30/09/2017;

all’unanimità dei presenti ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta presentata da ETRA S.p.A. con nota prot. n. 0041439 del 24/05/2016 con la seguente raccomandazione: “Si raccomanda al proponente, ETRA S.p.A., di attivarsi presso il Consiglio di Bacino “Brenta” affinché le opere riguardanti la viabilità di accesso all’impianto previste in Piano d’Ambito vengano, ove possibile, anticipate”;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 14/07/2016, approvato nella seduta della Commissione regionale VIA del 27/07/2016;

CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;

CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.;

VISTA     la D.G.R. n. 1431/2016 inerente: “Decorrenza periodo transitorio di cui all'art. 22 della L.R. 4/2016 - Disposizioni per l'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di VIA di competenza regionale nelle more della completa attuazione delle disposizioni attuative di cui all’art. 21 della legge”;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto che le modifiche progettuali comunicate dal proponente con prot. n. 206117 del 25/05/2016 non risultano significative rispetto alle valutazioni effettuate dalla Commissione regionale VIA, fatte proprie dalla Giunta regionale con DGR n. 1504/2008 e n. 694/2011;
  3. di concedere, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga della validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui alla DGR n. 1504 del 17/06/2008 fino al 30/09/2017, con la seguente raccomandazione: “Si raccomanda al proponente, ETRA S.p.A., di attivarsi presso il Consiglio di Bacino “Brenta” affinché le opere riguardanti la viabilità di accesso all’impianto previste in Piano d’Ambito vengano, ove possibile, anticipate”;
  4. di dare atto che l’autorizzazione di cui alla DGR n. 694 del 24/05/2011 è prorogata fino al 30/09/2017, con la raccomandazione di cui al punto precedente, fatto salva la conferma approvativa di competenza del Consiglio di Bacino Brenta;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla società ETRA S.p.A., con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini 82/b, CAP 36061 C.F. e/o P. IVA 03278040245, e di comunicare l’avvenuta adozione della stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Carmignano di Brenta e di Grantorto (PD), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Consiglio di Bacino Brenta, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, alla Direzione Difesa del Suolo - U. O. Sistema Idrico Integrato;
  6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ambiente U.O. Tutela Atmosfera, per quanto di competenza in merito agli aspetti relativi all’autorizzazione integrata ambientale;
  7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
  9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

Luigi Masia

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