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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 24 del 10 ottobre 2016
Pagani Calcestruzzi S.r.l. (Sede legale in Via Falcona, 18 - 37141 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01758280232). Progetto di ampliamento per la coltivazione della cava denominata "Ferrazza" sita in Via Falcona n. 18, località Montorio, nel Comune di Verona (VR). Comune di localizzazione: Verona (VR). Comune interessato: San Martino Buon Albergo (VR). Procedura di V.I.A., autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013) e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.
Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento per la coltivazione della cava denominata "Ferrazza" sita in Via Falcona n. 18, località Montorio, nel Comune di Verona (VR), presentato dalla società Pagani Calcestruzzi S.r.l.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita con prot. 77384 in data 24/02/2015; - parere favorevole (n. 530) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 17/06/2015; - verbale della seduta della Commissione regionale VIA del 17/06/2015.
Il Direttore
PREMESSO che:
La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota n. 0002421 – class. 34.19.07/8 del 05/05/2015 (acquisita al protocollo regionale n. 191678 in data 07/05/2015), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza (nota prot. 7742 in data 10/04/2015) e, dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (nota prot. 3149 in data 09/03/2015).
Tali pareri, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.
La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota n. 131336 in data 27/03/2015, acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 27/03/2015, ha evidenziato che:
“(…) in base alle disposizioni della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014, a questa struttura spetta l’esercizio dell’attività istruttoria per la valutazione di incidenza di piani e progetti e interventi ci competenza di altre strutture regionale, esclusivamente nei casi in cui la procedura di valutazione di incidenza sia necessaria.
Per i piani, progetti e interventi riferibili ai casi di esclusione dalla procedura di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, l’autorità competente all’approvazione verifica l’effettiva non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza e ne dà evidenza nell’atto di approvazione o autorizzazione. (…)”.
In considerazione di quanto sopra riportato, il gruppo istruttorio ha provveduto a valutare quanto presentato dalla Ditta proponete, riportando le proprie considerazioni e conclusioni nel capitolo 7 del proprio parere n. 530 del 17/06/2015 - Allegato A del presente provvedimento.
Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.
La Direzione regionale Geologia e Georisorse, al fine di poter fornire la stima della superficie residua del Comune di Verona (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha richiesto alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio (con nota in data 09/07/2015 – prot. n. 283979) di eseguire il computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dalla strumento urbanistico generale approvato del Comune di Verona (VR).
VISTO il D. Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 117/2008;
VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 44/1982;
VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTO l’art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;
VISTA la D.G.R. n. 3173/2006
VISTA la D.G.R. n. 761/2010;
VISTA la D.G.R. n. 575/2013;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTA la D.G.R. n. 550/2016;
VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 17/06/2015;
VISTO il parere n. 530 del 17/06/2015, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 01/07/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 17/06/2015;
CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 530 del 17/06/2015, Allegato A al presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A. ha espresso, ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull’istanza di ampliamento per la coltivazione della cava denominata “Ferrazza” sita in Via Falcona n. 18, località Montorio, nel Comune di Verona (VR), presentata dalla ditta Pagani Calcestruzzi S.r.l. (avente sede legale in Via Falcona, 18 - 37141 Verona (VR) – C.F. e P.IVA 01758280232), con le prescrizioni di cui al citato parere, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d’incidenza ambientale;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), secondo quanto di seguito indicato:
Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.
CONSIDERATO che con nota prot. 185181 in data 11/05/2016, è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016.
CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale V.I.A. si è conclusa favorevolmente con parere n. 530 del 17/06/2015, Allegato A al presente provvedimento, espresso entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. n. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi.
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”.
CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.
PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona (prot. 0060752 in data 21/07/2016), acquisito al protocollo regionale 286308 in data 25/07/2016.
PRESO ATTO della comunicazione antimafia liberatoria emessa in data 21/09/2015, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di Verona, relativamente alla Ditta Pagani Calcestruzzi S.r.l. (a mezzo Sistema informatizzato Certificazione Antimafia).
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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