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Bur n. 101 del 25 ottobre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 24 del 10 ottobre 2016

Pagani Calcestruzzi S.r.l. (Sede legale in Via Falcona, 18 - 37141 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01758280232). Progetto di ampliamento per la coltivazione della cava denominata "Ferrazza" sita in Via Falcona n. 18, località Montorio, nel Comune di Verona (VR). Comune di localizzazione: Verona (VR). Comune interessato: San Martino Buon Albergo (VR). Procedura di V.I.A., autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013) e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.

Note per la trasparenza

Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento per la coltivazione della cava denominata "Ferrazza" sita in Via Falcona n. 18, località Montorio, nel Comune di Verona (VR), presentato dalla società Pagani Calcestruzzi S.r.l.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita con prot. 77384 in data 24/02/2015; - parere favorevole (n. 530) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 17/06/2015; - verbale della seduta della Commissione regionale VIA del 17/06/2015.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • in data 24/02/2015 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Ditta Pagani Calcestruzzi S.r.l., con sede legale in Via Falcona, 18 - 37141 Verona (VR) – C.F. e P.IVA 01758280232), domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con prot. n. 77384.
  • Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.
  • Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 24/02/2015, sul quotidiano “Il Corriere della Sera – Edizione regionale del Veneto”, l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Verona (VR), il Comune di San Martino Buon Albergo (VR), l’ARPAV – Direzione Generale, l’ARPAV – Dipartimento provinciale di Verona, la Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, la Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, l’U.L.S.S. n. 20.
  • In data 10/03/2015, presso la Sala polifunzionale di Montorio (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell’art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni direttamente interessati dalla realizzazione dell’intervento.
  • Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 110652 in data 13/03/2015 gli Uffici regionali del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato l’avvio del procedimento.
  • Durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 530 del 17/06/2015, Allegato A del presente provvedimento.
  • La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 88320 in data 02/03/2015, ha provveduto a notificare l’avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici del Settore V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 110733 in data 13/03/2015) ai sopracitati Enti l’espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:
  • del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
  • del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota n. 0002421 – class. 34.19.07/8 del 05/05/2015 (acquisita al protocollo regionale n. 191678 in data 07/05/2015), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza (nota prot. 7742 in data 10/04/2015) e, dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (nota prot. 3149 in data 09/03/2015).

Tali pareri, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

  • Con nota del 13/03/2015, prot. n. 110718. gli Uffici del Settore V.I.A., hanno trasmesso alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), copia della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota n. 131336 in data 27/03/2015, acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 27/03/2015, ha evidenziato che:

“(…) in base alle disposizioni della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014, a questa struttura spetta l’esercizio dell’attività istruttoria per la valutazione di incidenza di piani e progetti e interventi ci competenza di altre strutture regionale, esclusivamente nei casi in cui la procedura di valutazione di incidenza sia necessaria.

Per i piani, progetti e interventi riferibili ai casi di esclusione dalla procedura di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, l’autorità competente all’approvazione verifica l’effettiva non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza e ne dà evidenza nell’atto di approvazione o autorizzazione. (…)”.

In considerazione di quanto sopra riportato, il gruppo istruttorio ha provveduto a valutare quanto presentato dalla Ditta proponete, riportando le proprie considerazioni e conclusioni nel capitolo 7 del proprio parere n. 530 del 17/06/2015 - Allegato A del presente provvedimento.

  • L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 25/03/2015. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.
  • Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 04/05/2015, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento.
  • Nel corso dell’istruttoria, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali in data 26/03/2015 al protocollo n. 129707.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

  • Con nota in data 13/03/2015, prot. n. 110708, gli Uffici del Settore V.I.A., hanno richiesto un parere alla Sezione regionale Geologia e Georisorse relativamente alla conformità dell’intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982.

La Direzione regionale Geologia e Georisorse, al fine di poter fornire la stima della superficie residua del Comune di Verona (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha richiesto alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio (con nota in data 09/07/2015 – prot. n. 283979) di eseguire il computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dalla strumento urbanistico generale approvato del Comune di Verona (VR).

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 117/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTA la D.G.R. n. 550/2016;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 17/06/2015;

VISTO il parere n. 530 del 17/06/2015, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 01/07/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 17/06/2015;

CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 530 del 17/06/2015, Allegato A al presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A. ha espresso, ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull’istanza di ampliamento per la coltivazione della cava denominata “Ferrazza” sita in Via Falcona n. 18, località Montorio, nel Comune di Verona (VR), presentata dalla ditta Pagani Calcestruzzi S.r.l. (avente sede legale in Via Falcona, 18 - 37141 Verona (VR) – C.F. e P.IVA 01758280232), con le prescrizioni di cui al citato parere, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d’incidenza ambientale;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), secondo quanto di seguito indicato:

  • per quanto attiene i procedimenti già avviati e non ancora conclusi con provvedimento definitivo, la struttura regionale competente per la procedura V.I.A. procederà ad acquisire dalle Provincie coinvolte territorialmente il parere della C.T.P.A.C. sul progetto.

Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.

CONSIDERATO che con nota prot. 185181 in data 11/05/2016, è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016.

CONSIDERATO  che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale V.I.A. si è conclusa favorevolmente con parere n. 530 del 17/06/2015, Allegato A al presente provvedimento, espresso entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. n. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi.

CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”.

CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.

PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona (prot. 0060752 in data 21/07/2016), acquisito al protocollo regionale 286308 in data 25/07/2016.

PRESO ATTO della comunicazione antimafia liberatoria emessa in data 21/09/2015, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di Verona, relativamente alla Ditta Pagani Calcestruzzi S.r.l. (a mezzo Sistema informatizzato Certificazione Antimafia).

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A., n. 530 in data 17/06/2016, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull’istanza di ampliamento per la coltivazione della cava denominata “Ferrazza” sita in Via Falcona n. 18, località Montorio, nel Comune di Verona (VR), presentata dalla ditta Pagani Calcestruzzi S.r.l. (con sede legale in Via Falcona, 18 - 37141 Verona (VR) – C.F. e P.IVA 01758280232), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;
  3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento per la coltivazione della cava denominata “Ferrazza” sita in Via Falcona n. 18, località Montorio, nel Comune di Verona (VR), presentata dalla ditta Pagani Calcestruzzi S.r.l. (con sede legale in Via Falcona, 18 - 37141 Verona (VR) – C.F. e P.IVA 01758280232), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale, indicate nel parere n. 530 in data 17/06/2016, Allegato A del presente provvedimento, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale;
  4. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  5. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016, il provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico verrà adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia;
  6. di notificare il presente provvedimento alla Ditta Pagani Calcestruzzi S.r.l., con sede legale in Via Falcona, 18 - 37141 Verona (VR) – C.F. e P.IVA 01758280232 (PEC: paganicalcestruzzi@cert.unonet.it), nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Verona (VR), al Comune di San Martino Buon Albergo (VR), alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, alla Direzione Commissione Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUV, alla Direzione Operativa - U.O. Forestale Verona e Rovigo, all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
  7. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  8. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Valutazione Impatto Ambientale, dell’esecuzione del presente atto;
  9. di dare atto che la presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;
  11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

Allegato_A_331312.pdf

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