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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 21 del 05 ottobre 2016
CREA S.R.L. Centrale idroelettrica sul fiume Tartaro località Le Corone (Vigasio VR). Comune di localizzazione: Vigasio (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla Società CREA S.R.L., che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Tartaro in località Le Corone nel comune di Vigasio (VR).
Il Direttore
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla Società CREA s.r.l (P.IVA./C.F 02348700234) con sede legale in Corso Milano, n. 9 a Verona, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n.192918 del 17/05/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;
CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;
VISTO la DGR n. 1628 del 19 novembre del 2015 “Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del R.D. 1775/1933 e per il rilascio alla costruzione e all’esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. n. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali.”
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 24/05/2016;
VISTA la nota prot. n. 212087 del 30/05/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 24/05/2016;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede:
PRESO ATTO che l’impianto di progetto ha le seguenti caratterische:
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
DATI DI PROGETTO ED ELEMENTI
Localizzazione sito:
Comune di Vigasio (VR)
Portata media stimata:
4280,0 l/s
Distanza da cabina BT:
0,5 km
Salto idraulico:
2,91 m
Rendimento globale impianto
72%
Potenza nominale:
122,18 kW
Potenza reale media:
88,92 kW
Produzione netta annua:
736,3 MWh
Tipologia di turbina installata:
1 coclea idraulica
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 2 lett. m e punto n.7 lett. d;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 16/06/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;
PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;
CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 05/08/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità ha espresso parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale VIA del 05/08/2016 è stato approvato seduta stante;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 325114 del 29/08/2016, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente non ha ritenuto di presentare le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che i termini di cui all’art. 22 della L.R. n.4/2016, alla data della predetta seduta della Commissione regionale VIA, non risultavano decorsi;
decreta
Luigi Masia
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