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Bur n. 99 del 18 ottobre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 21 del 05 ottobre 2016

CREA S.R.L. Centrale idroelettrica sul fiume Tartaro località Le Corone (Vigasio VR). Comune di localizzazione: Vigasio (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla Società CREA S.R.L., che prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Tartaro in località Le Corone nel comune di Vigasio (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla Società CREA s.r.l (P.IVA./C.F 02348700234) con sede legale in Corso Milano, n. 9 a Verona, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n.192918 del 17/05/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

VISTO la DGR n. 1628 del 19 novembre del 2015 “Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del R.D. 1775/1933 e per il rilascio alla costruzione e all’esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. n. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali.”

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 24/05/2016;

VISTA la nota prot. n. 212087 del 30/05/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 24/05/2016;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede:

  • l'installazione di una coclea idraulica in sinistra idrografica sul fiume Tartaro per la produzione di energia elettrica;
  • che l'impianto sarà costruito adiacente a tre salti idraulici esistenti consecutivi, posti a breve distanza tra loro che saranno unificati, alla fine del progetto, in un solo salto in corrispondenza del primo; il primo salto attuale è caratterizzato da un manufatto in cls, localizzato nel punto in cui sarà realizzata la centralina;
  • che la portata necessaria ad alimentare la coclea sarà derivata dal corso d'acqua principale attraverso un canale di adduzione, a pelo libero, protetto a monte da una griglia metallica;
  • che nel canale di adduzione, in testata alla coclea sarà installata una paratoia piana motorizzata a protezione della coclea stessa e l’acqua turbinata sarà restituita a valle del salto idraulico di progetto in sinistra idrografica, avendo, quindi, una prevalenza pari alla somma dei tre salti consecutivi;
  • che in corrispondenza del salto, sul ciglio dello stramazzo esistente, sarà installata una paratoia a ventola con cui regolare il livello del pelo libero di monte;
  • che a fianco all'impianto sarà realizzata una scala di risalita per i pesci e si prevede il rilascio di una portata minima sfiorante sopra la paratoia a ventola;

PRESO ATTO che l’impianto di progetto ha le seguenti caratterische:

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO

  • Altezza media del salto: 2,91 m
  • Portata Media Stimata: 4,28 m3/s

DATI DI PROGETTO ED ELEMENTI

Localizzazione sito:

Comune di Vigasio (VR)

Portata media stimata:

4280,0 l/s

Distanza da cabina BT:

0,5 km

Salto idraulico:

2,91 m

Rendimento globale impianto

72%

Potenza nominale:

122,18 kW

Potenza reale media:

88,92 kW

Produzione netta annua:

736,3 MWh

Tipologia di turbina installata:

1 coclea idraulica

 

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 2 lett. m e punto n.7 lett. d;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 16/06/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 05/08/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • Visti il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., la DGR n. 575/2013;
  • Vista la D.G.R.V. n.1856 del 12 dicembre 2015 che approva la classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali, derivante dal monitoraggio eseguito nel quadriennio 2010 – 2013;
  • Vista la richiesta di integrazione il Prot.n.325282 in data 30/07/2014 acquisito dalla Dir. Operativa U.O. Genio Civile di Verona con prot. n. 325282 del 01/08/2014 effettuata dall’Autorità di Bacino Fissero-Tartaro;
  • Visto il parere rilasciato dalla Provincia di Verona con nota n. 0072334 del 12/08/2015;
  • Vista la nota Prot. n.11972 in data 10/07/2015 del Consorzio di Bonifica Veronese;
  • Vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art.20 della D.Lgs.152/06, presentata da CREA s.r.l., con prot. 192918 in data 17/05/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;
  • Valutata la documentazione presentata, le caratteristiche del progetto nonché la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
  • Considerato che lo stato del corpo idrico risulta classificato “sufficiente” secondo DGRV 1856/2015 e inoltre il progetto non prevede un DMV e che pertanto si ritiene che potrebbero non essere stati adeguatamente valutati gli effetti del progetto sullo stato di qualità dell’acqua del corpo idrico;
  • Considerato che il progetto in fase esecutiva subirà delle modifiche nelle sue caratteristiche rispetto a quanto presentato per il presente parere e che tali modifiche vanno attentamente analizzate;
  • Considerato lo scavo previsto in alveo per approfondire il fondo e gli impatti che si potrebbero generare;
  • Considerato che non sono prodotti i dati di monitoraggio delle portate ante operam;
  • Considerato che Piano di Monitoraggio e Controllo presentato attualmente dalla Ditta non rispetta quanto stabilito dalla linee guida ARPAV per la predisposizione di tale documento, in particolare tale Piano:
    • non contempla tutti i parametri di monitoraggio richiesti
    • non rispetta le modalità (punti e frequenza) di effettuazione del monitoraggio delle portate
  • Considerato che si ritiene necessario acquisire il Piano di Monitoraggio e Controllo redatto in modo conforme a quanto stabilito dalla linee guida ARPAV per la predisposizione di tale documento;
  • Considerato che si ritiene che lo studio di impatto acustico debba essere approfondito;
  • Considerato il particolare pregio ambientale e paesaggistico dei luoghi e che la centralina è prevista all’interno dell’ ambito dedicato all’istituzione del parco regionale dell’asta del Tartaro – Tione, si ritiene che non siano stati adeguatamente valutati i possibili impatti generati dalla realizzazione dell’opera pertanto si rende necessario che la ditta attui un approfondimento sull’impatto ambientale dell’opera in progetto;

ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità ha espresso parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale VIA del 05/08/2016 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 325114 del 29/08/2016, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente non ha ritenuto di presentare le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che i termini di cui all’art. 22 della L.R. n.4/2016, alla data della predetta seduta della Commissione regionale VIA, non risultavano decorsi;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 05/08/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società CREA s.r.l (P.IVA./C.F 02348700234) con sede legale in Corso Milano, n. 9 a Verona, CAP 37138 – Pec: andrea.garzon@ingpec.eu, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Difesa Suolo U.O Supporto di Direzione, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Verona e U.O. Forestale Verona e Rovigo, alla Direzione Parchi e Foreste e Agroambiente – U.O. Parchi e Foreste, alla Provincia di Verona, al Comune di Vigasio, alla Direzione Generale ARPAV e al Dipartimento ARPAV Provinciale di Verona.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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