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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 18 del 23 settembre 2016
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALTO VICENTINO SERVIZI SPA (DPCM del 29/10/2015). Adeguamento tecnologico e funzionale dell'impianto di depurazione di Thiene. Comune di localizzazione: Thiene (VI) Comune interessato: Villaverla (VI) - Procedura di V.I.A. (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/99, L.R. n. 4/2016, DGR 575/2013). Giudizio di compatibilità ambientale favorevole.
Con il presente provvedimento si rilascia il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto relativo all'adeguamento tecnologico e funzionale dell'impianto di depurazione di Thiene, presentato dal Commissario Straordinario nominato con DPCM del 29/10/2015.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dal Commissario Straordinario per la "progettazione, l'affidamento e la realizzazione dei lavori relativi all'intervento Ampliamento impianto di depurazione Thiene" della Società Alto Vicentino Servizi S.p.A. acquisita con prot. n. 220891 del 07/06/2016; parere di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 05/08/2016.
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013;
VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014;
CONSIDERATO che la Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 607 del 05/08/2015, Allegato A al presente provvedimento, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura di valutazione d’incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di cui sopra;
VISTO il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 607 del 05/08/2016 - Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 05/08/2016 è stato approvato seduta stante;
CONSIDERATO che la Commissione regionale VIA, tenuto conto che alla data della seduta del 05/08/2016 non risultavano ancora scaduti i termini di cui all’art. 24 comma 3 del D.Lgs. 152/06 per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico, ha ritenuto di dover sottoporre l’intervento ad un’ulteriore valutazione da parte della Commissione solamente nel caso di presentazione di ulteriori osservazioni (rispetto a quelle già valutate dal gruppo istruttorio) nei termini previsti dal citato art. 24, prima dell’emissione del provvedimento da parte della Giunta regionale;
CONSIDERATO che ad oggi, decorsi i termini di cui all’art. 24 comma 3, non risultano pervenute ulteriori osservazioni rispetto a quanto valutato dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 05/08/2016;
CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale VIA si è conclusa favorevolmente con parere n. 607 del 05/08/2015, espresso entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi;
VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;
CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. 4/16 prevede che il provvedimento di VIA venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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