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Bur n. 93 del 27 settembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 16 del 09 settembre 2016

FRISON ANTONIO Domanda di sdemanializzazione, spostamento di un tratto della Roggia Rea. Comune di localizzazione: Romano d'Ezzelino. Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999, L.R. n. 4/2016, ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A il progetto, presentato dalla ditta Frison Antonio, che prevede la sdemanializzazione e lo spostamento di un tratto della Roggia Rea ai fini di rendere edificabile un lotto di terreno nel Comune di Romano d'Ezzelino (VI).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta Frison Antonio (omissis), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con prot. n. 240270 del 20/06/2016 e successiva rettifica con prot. n. 267465 del 11/07/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO delle integrazioni volontarie presentate dalla Ditta Frison Antonio con nota acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con prot. n. 267465 del 11/07/2016 a sostituzione della documentazione precedentemente presentata ed acquisita con prot. n. 240270 del 20/06/2016.

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 15/07/2016;

VISTA la nota prot. n. 278025 del 19/07/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 15/07/2016;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede lo spostamento dell’alveo della Roggia Rea all’interno dell’area privata, realizzando un nuovo percorso in prossimità del confine ovest del mappale 172, lungo via Farronati, con la sdemanializzazione dell’attuale fascia di terreno di pertinenza della roggia che divide l’area edificabile, al fine della costruzione di un nuovo edificio;

PRESO ATTO che la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza, Settore Genio Civile di Vicenza ha comunicato alla ditta Frison Antonio con nota n. 156538 del 21/04/2016, che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori pubblici nella seduta del 18/04/2016 ha ritenuto di chiedere, come supplemento di istruttoria, la presentazione della documentazione necessaria per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA da sottoporre al parere della Commissione Regionale VIA;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 27/07/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 15272006 ss.mm.ii. “entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni” e che tale termine era il 29/08/2016;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 27/07/2016, ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che la Commissione Regionale VIA, tenuto conto che alla data della seduta del 27/07/2016 non risultavano ancora scaduti i termini di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2016 , ha ritenuto di dover sottoporre l’intervento ad un’ulteriore valutazione da parte della Commissione solamente nel caso di presentazione di osservazioni nei termini previsti dal citato art. 20, prima dell’emissione del provvedimento finale;

PRESO ATTO che, entro il citato termine di cui all’art. 20 non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale VIA del 27/07/2016 è stato approvato seduta stante;

TENUTO CONTO che i termini di cui all’art. 22 della L.R. n.4/2016, alla data della predetta seduta della Commissione regionale VIA, non risultavano decorsi;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 27/07/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Frison Antonio (omissis) PEC: angelo.andriollo@geopec.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Supporto di Direzione e U.O. Tutela delle acque e difesa idraulica, Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, alla Provincia di Vicenza , al Comune di Romano d’Ezzelino (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al DAP di Vicenza.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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