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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 15 del 09 settembre 2016
SORDATO S.R.L. Nuovo impianto idroelettrico denominato "Castellani" nel torrente Leogra - Comune di Localizzazione: Valli del Pasubio (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto d'impianto idroelettrico denominato "Castellani" nel torrente Leogra in comune di Valli del Pasubio (VI) della ditta di Sordato S.R.L.
Il Direttore
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta Sordato S.R.L. (omissis e P.IVA 03220940237) con sede legale in via XX Settembre n. 33, Monteforte d’Alpone (VR) acquisita dagli Uffici dell’Unita’ Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (ex Settore V.I.A.) con prot. n. 325932 del 07/08/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazionedi un impianto idroelettrico sul torrente Leogra
PRESO ATTO che l’intervento rientra tra quelli indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al n. 2 lett. m;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;
CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento, e che l’avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato sul sito web del Settore VIA il giorno 12/08/2015 ed a partire da tale data decorre l'avvio del procedimento, come comunicato dagli Uffici dell’U.O.VIA alla ditta Sordato S.R.L. con nota prot.n. 332023 del 13/08/2015;
VISTA la nota prot.n. 332023 del 13/08/2015 con la quale gli Uffici VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento alla ditta Sordato S.R.L. e contestualmente al Comune di Valli del Pasubio;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 09/09/2015, durante la quale è stato nominato un gruppo istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;
PRESO ATTO che il gruppo istruttorio incaricato, al fine dell’espletamento della procedura valutativa, ha ritenuto opportuno e necessario svolgere un sopralluogo in data 30/09/2015, con la partecipazione degli enti interessati;
PRESO ATTO che entro i termini del 26/09/2015 non sono pervenuti pareri o osservazioni;
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 26/11/2015, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientra fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio il quale, ritenendo che l’intervento avrebbe potuto verosimilmente comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, ha proposto alla Commissione Regionale V.I.A. di assoggettare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il progetto alla procedura di V.I.A. per le motivazioni di seguito riportate:
Considerato che l’asta del torrente Leogra, sia a valle che a monte dell’impianto proposto, è interessata da numerose derivazioni per centraline idroelettriche che di fatto mantengono nell’alveo solo il DMV, si ritiene necessario un adeguato approfondimento degli impatti rispetto alle prime risultanze fornite dal Proponente con il Piano di Monitoraggio attualmente in corso.
PRESO ATTO che a seguito del parere espresso, con le suddette motivazioni, è stata attivata una procedura ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90;
CONSIDERATO che gli Uffici dell’U.O. VIA con nota prot. n. 142168 del 12/04/2016 hanno comunicato la decisione della Commissione unitamente ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, disponendo un termine pari a 30 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
CONSIDERATO che la ditta Sordato S.R.L. ha chiesto con nota, acquisita con prot n. 169261 del 02/05/2016, una proroga di 15 giorni al termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
PRESO ATTO che la Commissione V.I.A., nella seduta del 04/05/2016, ha accordato la proroga richiesta, e prorogando i termini per la presentazione delle controdeduzioni di 15 giorni, fissando il nuovo termine per il giorno 27/05/2016, come comunicato alla ditta con nota dell’U.O. VIA prot. n. 183347 del 10/05/2016;
PRESO ATTO che, con riferimento alla procedura attivata ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90, la ditta Sordato S.R.L. ha presentato controdeduzioni ed integrazioni con nota del 27/05/2016, acquisita con prot. n. 209928 del 30/05/2016;
PRESO ATTO che la ditta Sordato S.R.L. ha presentato ulteriori controdeduzioni ed integrazioni con nota del 30/06/2016, acquisita con prot. n. 258748 del 04/07/2016;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio incaricato ha ritenuto necessario svolgere un incontro tecnico, svolto in data 08/07/2016 presso gli uffici della Direzione Generale di Arpav con la partecipazione della sottocommissione incaricata, del referente dell’U.O. V.I.A. e del rappresentate del Dipartimento Arpav di Vicenza;
PRESO ATTO che nell’ambito del procedimento di cui all’art. 10 bis della L. 241/1990 la Sordato S.r.l. ha proposto le seguenti controdeduzioni ed integrazioni:
CONSIDERATO che nella documentazione depositata agli atti contestualmente all’istanza e nelle successive integrazioni, presentate ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90, risulta tra l’altro che:
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A. la quale, valutate nella seduta del 27/07/2016 le controdeduzioni fornite dal proponente, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientra fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
Visti gli elaborati integrativi;
Valutati i dati contenuti nel Report del monitoraggio per l’anno 2015;
Considerato che “I dati di portata” non sono stati comunicati ad Arpav con cadenza mensile come previsto dal Piano Monitoraggio Controllo concordato con ARPAV;
Considerato che il proponente non ha aggiornato i contenuti della Relazione di compatibilità ambientale sulla base dei risultati del monitoraggio;
Considerata l’elevata naturalità e sensibilità del sito dove l’opera viene inserita;
Valutato che dalle integrazioni emergono nuovi elementi significativi ma questi non sono sufficienti ad escludere effetti significativi sull’ambiente;
Tutto ciò premesso il gruppo istruttorio incaricato propone alla Commissione Regionale V.I.A., di confermare il parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A. (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013) già espresso nella seduta del 16/03/2016.
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A. la quale, nella medesima seduta del 27/07/2016, preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio, preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto.
CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale VIA del 27/07/2016 è stato approvato nella medesima seduta;
TENUTO CONTO che i termini di cui all’art. 22 della L.R. 4/2016, alla data predetta seduta della Commissione regionale VIA, non risultavano decorsi;
decreta
Luigi Masia
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