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Bur n. 93 del 27 settembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 13 del 09 settembre 2016

CRIVELLARI E ZEBINI S.p.A. Ultimazione del progetto di coltivazione della cava "Casa Ghirotta" Comune di localizzazione: Ceneselli (RO), Comune interessato: Giacciano con Baruchella (RO) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 20, L.R. n.4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto, presentato dalla ditta Crivellari e Zebini S.p.A., che prevede l'ultimazione della coltivazione della cava denominata "Casa Ghirotta" nel comune di Ceneselli (RO).

Il Direttore

VISTA  l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta Crivellari e Zebini S.p.A. (P.IVA./C.F. 00040460297) con sede legale in via Roma, 1451 – 45020 Zelo di Giacciano con Baruchella (RO), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con prot. n. 264180 del 07/07/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

VISTO la D.G.R. n. 3753 del 27/11/2007 “Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata “Casa Ghirotta”, sita in Comune di Ceneselli (RO)” e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 13/07/2016;

VISTA la nota prot. n. 276120 del 18/07/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 13/07/2016;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede l’ultimazione del progetto di coltivazione della cava denominata “Casa Ghirotta” autorizzata con D.G.R. n. 3753/2007 e ss.mm.ii. e scaduta il 31/12/2015 senza ulteriori proroghe;

PRESO ATTO che il progetto non prevede modifiche sostanziali rispetto al precedente autorizzato, se non quelle stabilite dalle prescrizioni della citata D.G.R. n. 3753/2007 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che finora dall’ambito di cava sono stati estratti circa 81.500 mc di argilla per laterizio sui 185.000 mc autorizzati e che pertanto il volume di materiale residuo è di circa 103.500 mc;

PRESO ATTO che l’istanza prevede che il materiale effettivo da estrarre risulta inferiore rispetto al residuo calcolato, ovvero di circa 76.645 mc su una superficie pari a circa 19.150 mq e che tale limitazione è dovuta in parte alla riduzione dell’area di coltivazione imposta nelle prescrizioni della D.G.R. n. 3753/2007 e ss.mm.ii. ed in parte ad una riduzione della profondità di scavo, limitato a 4,5 m, poiché le caratteristiche del materiale dell’area già coltivata, al di sotto di questo limite, sono risultate di scarso interesse commerciale;

PRESO ATTO che in sintesi i dati progettuali risultano essere:

Volume totale

76.645 mc

Volume annuo estraibile

15.329 mc/anno

Volume giornaliero estraibile

192 mc/giorno

Durata fase di coltivazione

5 anni

 

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 8 lett. i);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 27/07/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

PRESO ATTO che la Provincia di Rovigo con nota prot. n. 316637 del 18/08/2016 ha consegnato, durante la seduta della Commissione regionale VIA del 18/08/2016, le proprie osservazioni al progetto, di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 18/08/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio secondo cui:

L’analisi della documentazione presentata evidenzia che gli impatti negativi potenzialmente espressi dalla realizzazione dell’opera in esame risultano non significativi.

L’esito della ricomposizione ambientale prevista in progetto esprime valenze ambientali e paesaggistiche atte a bilanciare anche i temporanei impatti negativi non significativi.

In ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.) occorre tener presente che la cava in argomento ha solo effetti temporanei sui terreni oggetto di intervento. Alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale così come previsti nel progetto di coltivazione, infatti, i medesimi terreni non ridurranno la loro funzione e valenza nell’ambito delle zone ‘E’ agricole ai sensi del DM. 1444/68 e per esigenze socioeconomiche esprimeranno una funzione compatibile e necessaria nell’ambito delle medesime ad elevata valenza ambientale finalizzata al ripristino ed incentivazione della biodiversità quali zone umide nel rispetto delle statuizioni di cui all’art. 14, lettera b) della L. R. n. 44/82.

Non si rilevano potenziali rischi e/o elementi atti a suffragare la necessità di approfondimenti progettuali e della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Per un miglioramento delle valorizzazioni ambientali espressa dal progetto, risulta consono prescrivere la messa a dimora negli ambiti perimetrali del sito di alcuni gruppi di querce “farnie” destinati a divenire alberi “storici” e a non essere quindi estirpati o tagliati e prescrivere idonei accorgimenti per interdire l’insorgere di polveri (umidificazione degli ambiti interessati dai lavori).

visti i progetti autorizzati, visto e considerata l’istanza avanzata dalla ditta e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale, considerate le caratteristiche degli impatti potenziali al medesimo correlabili per le motivazioni precedentemente espresse, ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate:

PRESCRIZIONI

  1. Si prescrive la messa a dimora negli ambiti perimetrali dell’area della cava di gruppi di querce “farnie” destinate, con atto d’obbligo della proprietà a favore del Comune registrato e trascritto, a diventare alberi “storici” non soggetti ad estirpazione/taglio con obbligo di sostituzione in caso di fallanza. Le piante da porre a dimora dovranno essere certificate e di altezza superiore ai tre metri;
  2. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi ed i contesti potenzialmente generatori di polveri;

RACCOMANDAZIONI

  1. L'eventuale riutilizzo di litotipi limoso - sabbiosi che non costituiscono elementi di pregio per l'utilizzo industriale e, quindi, danno luogo a materiali reimpiegabili per il recupero ambientale finale (relazione descrittiva e illustrativa A del 09.06.2016) andrà gestito ai sensi della normativa vigente in tema di terre e rocce da scavo (art. 185 D.L.gs. 152/06 per re impiego all'interno dello stesso cantiere o artt. 41 - 41bis L.98/13 nel caso di riutilizzo all'esterno del sito) secondo le istruzioni descritte nel seguente link:
    http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo.
  2. Sia rispettata la vigente normativa in materia mineraria e sia acquisito il parere della Provincia di Rovigo;

PRESO ATTO che successivamente all’espressione del parere della Commissione Regionale VIA, e comunque nei termini previsti dall’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale VIA del 18/08/2016 è stato approvato seduta stante;

TENUTO CONTO che i termini di cui all’art. 22 della L.R. n.4/2016, alla data della predetta seduta della Commissione regionale VIA, non risultavano decorsi;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 18/08/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alle premesse;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Crivellari e Zebini S.p.A. (CF/P.IVA 00040460297) con sede legale in via Roma, 1451 – 45020 Zelo di Giacciano con Baruchella (RO) – PEC: info@pec.crivellariezebini.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Ceneselli, al Comune di Giacciano con Baruchella, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia e al Consorzio di Bonifica Adige Po.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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