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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 12 del 05 settembre 2016
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. Nuovo depuratore a Crocetta del Montello Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Covolo. Comuni di localizzazione: Crocetta del Montello, Pederobba (TV). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto, presentato dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., per l'intervento di potenziamento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione esistente a Covolo di Pederobba che comporta la demolizione dell'impianto esistente e la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione che si estenderà in adiacenza all'impianto esistente nel comune di Crocetta del Montello.
Il Direttore
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (P.IVA./C.F 04163490263) con sede legale in Montebelluna, Via Schiavonesca Priula, n. 86, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative (oggi Direzione Valutazioni Commissioni Unità Organizzativa VIA) con prot. n. 226743 del 10/06/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ha abrogato la L.R. n.10 del 26/03/1999;
CONSIDERATO che l’art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016 stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;
CONSIDERATO che ad oggi non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 14/06/2016;
VISTA la nota prot. n. 247527 del 24/06/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 14/06/2016;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede l’intervento di potenziamento ed ammodernamento dell’impianto di depurazione esistente a Covolo di Pederobba che comporta la demolizione dell’impianto esistente e la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione che si estenderà in adiacenza nel comune di Crocetta del Montello.
PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni che sono state esaminate in sede di istruttoria:
VISTE le integrazioni volontarie presentate dal proponente con nota n. 24738 del 26/07/2016, acquisita dagli Uffici dell’U.O. VIA con prot. n. 289267del 27/07/2016 e le successive precisazioni trasmesse con nota prot. n. 25770 del 04/08/2016, acquisite agli atti con prot. n. 303208 del 05/08/2016.
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 29/06/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 07/07/2016;
CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014 e ss.mm.ii., l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 05/08/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientra fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
ha valutato che l’intervento, limitatamente alle opere previste nel primo stralcio fino al raggiungimento della potenzialità di 19.000 AE, non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
PRESCRIZIONI
RACCOMANDAZIONI
CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale VIA del 05/08/2016 è stato approvato seduta stante;
TENUTO CONTO che i termini di cui all’art. 22 della L.R. 4/2016, alla data della predetta seduta della Commissione regionale VIA, non risultavano decorsi;
VISTA l’ulteriore nota prot. n. 15113 del 23/08/2016 con la quale il Consorzio di Bonifica Piave ha trasmesso il nullaosta idraulico, per quanto di competenza, all’intervento in oggetto;
decreta
Luigi Masia
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