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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 7 del 10 agosto 2016
COMUNE DI COMELICO SUPERIORE Impianto Idroelettrico Padola Alto. Comune di localizzazione: Comelico Superiore (BL). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A., l'istanza presentata dal Comune di Comelico Superiore, riguardante il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Padola in comune di Comelico Superiore (BL).
Il Direttore
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dal Comune di Comelico Superiore (C.F. 83001030259, P.IVA 00207020256), con sede legale in Comelico Superiore, Frazione Candide, via IV Novembre n. 43 – CAP 32040, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 98948 del 11/03/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;
CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;
VISTO la D.G.R. n. 1628 del 19 novembre 2015 ”Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. n. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali”.
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 18/03/2016;
VISTA la nota prot. n. 117306 del 24/03/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 18/03/2016;
VISTA la nota prot. n. 136304 del 07/04/2016 della Sezione Difesa Suolo con la quale si comunica che la pratica è stata trasferita all’amministrazione provinciale di Belluno al fine di dare attuazione alla DGR n. 338/2016;
PRESO ATTO che l’istanza riguarda il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Torrente Padola, denominato Padola Alto in Comune di Comelico Superiore, con i seguenti dati di concessione:
Corpo idrico
Torrente Padola
Bacino imbrifero sotteso
11,7 km2
Quota opera di presa
1539,66 m s.m.m.
Quota pelo morto superiore
1538,75 m s.m.m.
Quota pelo morto inferiore
1266,10 m s.m.m.
Quota asse turbina
1266,95 m s.m.m.
Salto lordo
271,80 m
Portata massima derivabile
400 l/s
Portata di rispetto
60 l/s
Portata minima turbinabile
70 l/s
Portata media utilizzata
229 l/s
Salto netto per la portata minima
270,63 m
Lunghezza condotta
3.602,00 m
Tipologia turbina installata
Pelton a 3 getti ad asse verticale
Producibilità media annua
3.701.000 kWh/anno
Portata di concessione
Salto di concessione
272,65m
Potenza di concessione
610 kW
Costo dell’impianto
€ 4.759.020,00
PRESO ATTO che il progetto per l’impianto idroelettrico Padola Alto prevede di deviare le acque del torrente Padola in corrispondenza della briglia esistente immediatamente a valle del ponte “Pissandolo” sulla Strada Statale n. 52, a quota 1.540 m smm circa, per canalizzarle alla centrale di produzione da realizzare a quota 1.263 m smm in sponda destra del torrente Padola in località Chianei/Valgrande, a monte della confluenza del torrente Padola con il Rio San Valentino; da qui l’acqua derivata è restituita nel torrente Padola, a monte delle opere di derivazione dell’impianto idroelettrico Enel di Sopalù e l’energia elettrica prodotta è trasmessa tramite un cavidotto interrato al punto di allacciamento alla vicina linea di MT dell’Enel;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 2 lett. m e punto n.7 lett. d;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 06/04/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che, in data 27/04/2016, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l’esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 17/05/20016, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute le osservazioni trasmesse con PEC il 29/04/2016 da T.E.R.R.A srl, in qualità di consulenti incaricati da WWF OA Terre del Piave Belluno e Treviso e del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, acquisite con prot. n. 168920 del 02/05/2016;
PRESO ATTO della nota n.3577 del 30/05/2016, acquisita dalla Sezione Coordiamento Attività Operative con n. 214408 del 31/05/2016, con la quale il Comune di Comelico Superiore ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 01/06/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 01/06/2016, è stato approvato il verbale seduta stante;
CONSIDERATO che la Sezione Coordinamento Attività Operative con nota prot. n. 226840 del 10/06/2006, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente, con nota n.4686 del 08/07/2016, acquisita con prot. n. 267673 del 11/07/2016, ha depositato le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 14/07/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di confermare il parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, espresso nella seduta del 01/06/2016, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 14/07/2016, è stato approvato il verbale della seduta del 27/07/2016;
decreta
Luigi Masia
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