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Bur n. 86 del 06 settembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 7 del 10 agosto 2016

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE Impianto Idroelettrico Padola Alto. Comune di localizzazione: Comelico Superiore (BL). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A., l'istanza presentata dal Comune di Comelico Superiore, riguardante il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Padola in comune di Comelico Superiore (BL).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dal Comune di Comelico Superiore (C.F. 83001030259, P.IVA 00207020256), con sede legale in Comelico Superiore, Frazione Candide, via IV Novembre n. 43 – CAP 32040, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 98948 del 11/03/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

VISTO la D.G.R. n. 1628 del 19 novembre 2015 ”Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. n. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali”.

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 18/03/2016;

VISTA la nota prot. n. 117306 del 24/03/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 18/03/2016;

VISTA la nota prot. n. 136304 del 07/04/2016 della Sezione Difesa Suolo con la quale si comunica che la pratica è stata trasferita all’amministrazione provinciale di Belluno al fine di dare attuazione alla DGR n. 338/2016;

PRESO ATTO che l’istanza riguarda il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Torrente Padola, denominato Padola Alto in Comune di Comelico Superiore, con i seguenti dati di concessione:

Corpo idrico

Torrente Padola

Bacino imbrifero sotteso

11,7 km2

Quota opera di presa

1539,66 m s.m.m.

Quota pelo morto superiore

1538,75 m s.m.m.

Quota pelo morto inferiore

1266,10 m s.m.m.

Quota asse turbina

1266,95 m s.m.m.

Salto lordo

271,80 m

Portata massima derivabile

400 l/s

Portata di rispetto

60 l/s

Portata minima turbinabile

70 l/s

Portata media utilizzata

229 l/s

Salto netto per la portata minima

270,63 m

Lunghezza condotta

3.602,00 m

Tipologia turbina installata

Pelton a 3 getti ad asse verticale

Producibilità media annua

3.701.000 kWh/anno

Portata di concessione

229 l/s

Salto di concessione

272,65m

Potenza di concessione

610 kW

Costo dell’impianto

€ 4.759.020,00

 

PRESO ATTO che il progetto per l’impianto idroelettrico Padola Alto prevede di deviare le acque del torrente Padola in corrispondenza della briglia esistente immediatamente a valle del ponte “Pissandolo” sulla Strada Statale n. 52, a quota 1.540 m smm circa, per canalizzarle alla centrale di produzione da realizzare a quota 1.263 m smm in sponda destra del torrente Padola in località Chianei/Valgrande, a monte della confluenza del torrente Padola con il Rio San Valentino; da qui l’acqua derivata è restituita nel torrente Padola, a monte delle opere di derivazione dell’impianto idroelettrico Enel di Sopalù e l’energia elettrica prodotta è trasmessa tramite un cavidotto interrato al punto di allacciamento alla vicina linea di MT dell’Enel;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 2 lett. m e punto n.7 lett. d;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 06/04/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che, in data 27/04/2016, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l’esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 17/05/20016, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute le osservazioni trasmesse con PEC il 29/04/2016 da T.E.R.R.A srl, in qualità di consulenti incaricati da WWF OA Terre del Piave Belluno e Treviso e del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, acquisite con prot. n. 168920 del 02/05/2016;

PRESO ATTO della nota n.3577 del 30/05/2016, acquisita dalla Sezione Coordiamento Attività Operative con n. 214408 del 31/05/2016, con la quale il Comune di Comelico Superiore ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 01/06/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • vista la normativa vigente in materia, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013;
  • viste le "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico", Allegato 2 della Deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di bacino del fiume Adige”, e in particolare l’articolo 9;
  • visti i pareri e le autorizzazioni acquisiti in fase istruttoria del progetto sopra indicati;
  • viste le argomentazioni inserite all’interno delle osservazioni pervenute da TERRA SRL Territorio Ecologia Recupero Risorsa Ambiente e le relative controdeduzioni del proponente;
  • considerato il delicato equilibrio del contesto paesaggistico ed ambientale e la conformazione del corpo idrico in oggetto, ed in particolare la localizzazione dello stesso all’interno della ZPS IT3230089 “Dolomiti del Cadore”, dell’Habitat 9410 “Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)” e dell’Habitat 6520 “Praterie montane da fieno”;
  • considerato che il P.A.T.I. “Alto Comelico” dei Comuni di Danta di Cadore e Comelico Superiore identifica il torrente Padola rientrante negli “ambiti dei corridoi ecologici di collegamento delle isole ad elevata naturalità (stepping stones) e definiti come corridoi ecologici secondari”, i quali “rappresentano congiuntamente invarianti fisiche dal punto di vista geologico e invarianti ambientali e paesaggistiche per le caratteristiche fisiche ed estetiche dell’ambiente sotteso” e che il Piano prevede “All’interno delle zone umide e delle formazioni ripariali è vietata l’alterazione geomorfologica del terreno e l’escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l’habitat ripariale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica.”;
  • considerato che, ai sensi della DGR 1856 del 12 dic. 2015 “Classificazione qualità corsi d’acqua Veneto periodo 2010-2013”, il corpo idrico n. 524_10, interessato dal progetto di impianto idroelettrico in esame, è considerato in stato ecologico "elevato" su giudizio esperto a seguito dell'analisi delle pressioni, e che, pertanto, il progetto necessita di documenti tecnici atti a dimostrare che l’opera prospettata consenta il mantenimento dello stato "elevato" del corpo idrico per tutti i parametri, con il rispetto delle condizioni stabilite dall’allegato I, parte III, del DLgs 152/2006;
  • considerato che risulta mancante nella documentazione progettuale, una valutazione delle modifiche indotte durante e a seguito della realizzazione dell’opera sui singoli elementi di qualità con riferimento alla necessità di mantenere uno stato ecologico elevato per tutti i parametri anche con riferimento alla necessità di produrre misurazioni dirette delle portate;
  • considerato che risulta necessario che il proponente predisponga un aggiornamento delle modalità di realizzazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) già concordato con ARPAV, con particolare attenzione nella raccolta delle informazioni ambientali in fase ante operam finalizzato a consentire la verifica degli effetti della derivazione sugli aspetti biologici, fisico-chimici e idromorfologici;
  • considerato che lungo tutto il torrente Padola sono presenti o in fase di progettazione/autorizzati tre impianti idroelettrici (compreso il presente in valutazione), si ritiene che debba essere approfondita l’analisi degli impatti cumulativi;

ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 01/06/2016, è stato approvato il verbale seduta stante;

CONSIDERATO che la Sezione Coordinamento Attività Operative con nota prot. n. 226840 del 10/06/2006, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente, con nota n.4686 del 08/07/2016, acquisita con prot. n. 267673 del 11/07/2016, ha depositato le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 14/07/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • vista la normativa vigente in materia, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013;
  • viste le "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico", Allegato 2 della Deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di bacino del fiume Adige”, e in particolare l’articolo 9;
  • visti i pareri e le autorizzazioni acquisiti in fase istruttoria del progetto sopra indicati;
  • viste le argomentazioni inserite all’interno delle osservazioni pervenute da TERRA SRL Territorio Ecologia Recupero Risorsa Ambiente e le relative controdeduzioni del proponente;
  • considerato il delicato equilibrio del contesto paesaggistico ed ambientale e la conformazione del corpo idrico in oggetto, ed in particolare la localizzazione dello stesso all’interno della ZPS IT3230089 “Dolomiti del Cadore”, dell’Habitat 9410 “Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)” e dell’Habitat 6520 “Praterie montane da fieno”;
  • considerato che il P.A.T.I. “Alto Comelico” dei Comuni di Danta di Cadore e Comelico Superiore identifica il torrente Padola rientrante negli “ambiti dei corridoi ecologici di collegamento delle isole ad elevata naturalità (stepping stones) e definiti come corridoi ecologici secondari”, i quali “rappresentano congiuntamente invarianti fisiche dal punto di vista geologico e invarianti ambientali e paesaggistiche per le caratteristiche fisiche ed estetiche dell’ambiente sotteso” e che il Piano prevede “All’interno delle zone umide e delle formazioni ripariali è vietata l’alterazione geomorfologica del terreno e l’escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l’habitat ripariale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica.”;
  • considerato che, ai sensi della DGR 1856 del 12 dic. 2015 “Classificazione qualità corsi d’acqua Veneto periodo 2010-2013”, il corpo idrico n. 524_10, interessato dal progetto di impianto idroelettrico in esame è considerato in stato ecologico "elevato" su giudizio esperto a seguito dell'analisi delle pressioni, e che, pertanto, il progetto necessita di documenti tecnici atti a dimostrare che l’opera prospettata consenta il mantenimento dello stato "elevato" del corpo idrico per tutti i parametri, con il rispetto delle condizioni stabilite dall’allegato I, parte III, del DLgs 152/2006;
  • considerato che risulta mancante nella documentazione progettuale, una valutazione delle modifiche indotte durante e a seguito della realizzazione dell’opera sui singoli elementi di qualità con riferimento alla necessità di mantenere uno stato ecologico elevato per tutti i parametri anche con riferimento alla necessità di produrre misurazioni dirette delle portate;
  • considerato che risulta necessario che il proponente predisponga un aggiornamento delle modalità di realizzazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) già concordato con ARPAV, con particolare attenzione nella raccolta delle informazioni ambientali in fase ante operam finalizzato a consentire la verifica degli effetti della derivazione sugli aspetti biologici, fisico-chimici e idromorfologici;
  • considerato che lungo tutto il torrente Padola sono presenti o in fase di progettazione/autorizzati tre impianti idroelettrici (compreso il presente in valutazione), si ritiene che debba essere approfondita l’analisi degli impatti cumulativi;
  • considerato che nella seduta della Commissione Regionale VIA del 1 giungo 2016, la Commissione ha ritenuto che il progetto dovesse essere assoggettato a VIA: tale esito è stato comunicato al Proponente in data 10.06.2016, il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii, aveva il diritto di presentare entro un termine di giorni 30 per iscritto le proprie osservazioni;
  • valutato che nelle osservazioni inviate dal proponente in data 08.07.2016 non sono state aggiunte ulteriori informazioni relative al progetto in screening;

ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di confermare il parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, espresso nella seduta del 01/06/2016, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 14/07/2016, è stato approvato il verbale della seduta del 27/07/2016;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 14/07/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Comelico Superiore (CF 83001030259 P.IVA 00207020256), con sede legale in Via VI Novembre n. 43 – Pec: comune.comelicosuperiore@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla U.O. Genio Civile di Belluno, alla U.O. Urbanistica, alla U.O Tutela delle acque e difesa idraulica, alla U.O. Parchi e foreste, alla Provincia di Belluno, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento ARPAV di Belluno;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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