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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 6 del 10 agosto 2016
SIMAR Società Metalli Marghera S.p.A. - Modifiche gestionali e tecniche dell'impianto per la produzione di leghe di zinco (A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 957 in data 28/07/2015). Variante non sostanziale. Comune di localizzazione: Venezia (VE) - Procedura di verifica di assoggettabilità (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 20, L.R. 10/1999, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato dalla società SIMAR Società Metalli Marghera S.p.A., che prevede alcune modifiche gestionali e tecniche dell'impianto per la produzione di leghe di zinco (A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 957 in data 28/07/2015).
Il Direttore
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A. (Codice Fiscale e Reg. Imp.: 02625910969 - P.IVA 02999540277), con sede legale in Via delle Industrie con prot. 122276 in data 30/03/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n.10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ha abrogato la L.R. n.10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
CONSIDERATO che l’art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016 stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;
CONSIDERATO che ad oggi non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;
VISTA la D.G.R. n. 957 del 28/07/2015 “SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277).
Progetto di modifiche gestionali e tecniche dell’impianto di conversione “KALDO” per la produzione di rame raffinato. Variante sostanziale. Comune di localizzazione: Venezia (VE).
Procedura di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2007.”;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 27/04/2016;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede di concedere all’impianto, già autorizzato al recupero di rifiuti per la produzione di rame, di poter recuperare rifiuti non pericolosi contenenti metalli, anche nella produzione delle leghe di zinco. I codici dei rifiuti da recuperare sono già autorizzati con D.G.R. n. 957 in data 28/07/2015;
VISTA la nota prot. 174298 in data 04/05/2016, con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere da giorno 27/04/2016;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 19/05/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’esame dell’istanza;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno effettuare un sopralluogo in data 14/06/2016, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento
PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;
CONSIDERATO che ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014 e ss.mm.ii., l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;
SENTITA la Commissione regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 29/06/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientra fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto delle valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio, ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:
PRESCRIZIONI
CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 29/06/2016, è stato approvato il verbale della seduta del 14/07/2016;
decreta
Luigi Masia
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