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Bur n. 86 del 06 settembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 5 del 09 agosto 2016

FERTITALIA S.r.l. Progetto di revamping dell'impianto di compostaggio e digestione anaerobica ubicato in Comune di Villa Bartolomea Comune di localizzazione: Villa Bartolomea (VR) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 20, L.R. n.4/2016) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni, il progetto, presentato dalla ditta Fertitalia S.r.l., che prevede il revamping dell'impianto di compostaggio e digestione anaerobica ubicato nel comune di Villa Bartolomea (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da Fertitalia S.r.l. (P.IVA. e C.F 02617010232) con sede legale in Via Frattini, 48 – 37045 Legnago (VR), acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 130230 del 04/04/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 08/04/2016;

VISTA la nota prot. n. 14638 del 14/04/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 08/04/2016;

VISTO l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Fertitalia S.r.l. dal Direttore del Dipartimento Regionale Ambiente con Decreto n. 38 del 07/07/2015 e le relative autorizzazioni ambientali in essa richiamate ed in particolare la Determina n°5494 del 25/10/2010 rilasciata dalla Provincia di Verona – Settore Ambiente;

PRESO ATTO che attualmente la Ditta Fertitalia S.r.l. è autorizzata a trattare circa 185.000 ton/anno di rifiuti al cancello di cui:

  • 95.000 ton/anno di rifiuti organici a compostaggio;
  • 18.000 ton/anno trattata anaerobicamente presso 2 digestori della ditta per produrre biogas;
  • 72.000 ton/anno conferita esternamente e destinate a impianti terzi

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata ha la finalità di procedere al trattamento in situ anche della parte pompabile (72.000 ton/anno) conferita esternamente per produrre biogas e che a tal scopo il progetto prevede in sintesi:

  • modifica impiantistico gestionale finalizzata al recupero in energia e materia di tutto il quantitativo di rifiuto autorizzato al cancello mediante:
    • Realizzazione di un nuovo capannone di circa 4.400 mq, con aree di scarico, stoccaggio, pretrattamento e miscelazione dei rifiuti;
    • nuova sezione di biossidazione con passaggio alla tecnologia del sistema chiuso con reattori a tenuta stagna (n. 9 biocelle);
    • nuova sezione di digestione anaerobica;
  • Estensione ad alcune ulteriori tipologie dei rifiuti avviabili a compostaggio e a digestione anaerobica (ulteriori rifiuti ricompresi nel punto 2 dell’Allegato A alla DGR 568/2005);
  • Modifiche impiantistiche per far fronte all’aumento di produzione del biogas mediante installazione di un nuovo gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica avente potenza pari a 333 kWe e 942 kWt, di un impianto di upgrading per la produzione di metano con capacità di 1400Sm3/h di biogas grezzo e una nuova torcia di combustione con potenzialità pari a 1600 Nm3/h;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 8, lett. t (con riferimento al punto n. 7, lett. z.b);

PRESO ATTO delle integrazioni volontarie presentate dalla Fertitalia S.r.l. con nota acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 195152 del 18/05/2016

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 19/04/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 03/05/2016 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 16/06/2016 atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio, ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate;
  2. I rifiuti che possono essere trattati presso l'impianto sono quelli indicati alla tabella 3.2 (Rifiuti trattabili nell'impianto di compostaggio) nonchè alla tabella 4.2 "Ulteriori rifiuti trattabili nell'impianto di compostaggio" di cui all' Elaborato A 1 "Relazione tecnico-descrittiva di progetto" REV 0 marzo 2016. La quantità massima di rifiuti conferibili all'impianto sarà pari a185.000 tonn/anno di cui 95.000 tonn. destinate all'impianto di compostaggio, 90.000 tonn. destinate alla digestione anaerobica;
  3. Il trattamento nelle biocelle deve garantire un idonea ossidazione e stabilizzazione della miscela, con controllo automatico almeno di temperatura, pH, ossigeno ed umidità, per verificare il corretto andamento del processo, nel rispetto della normativa vigente;
  4. In prossimità dell’ingresso all’area impiantistica dovrà essere apposta, ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un’idonea planimetria con lay-out dell’intera area impiantistica con evidenziati i flussi dei rifiuti e delle Materie Prodotte, sia dell’impianto di compostaggio che degli altri impianti presenti nell’area con indicate tutte le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti e Materie Prodotte, nei diversi impianti. Eventuali variazioni anche non sostanziali del lay-out dovranno essere preventivamente comunicate a Provincia ed A.R.P.A.V.;
  5. la miscela avviata alle celle di bioossidazione dev’essere conforme alle disposizioni della D.G.R.V. n. 568/05. L’ossidazione delle miscele da compostare dovrà avvenire esclusivamente nelle apposite celle;
  6. i dati relativi ai parametri di processo, con particolare riferimento ad ossigeno, temperatura ed umidità, nelle biocelle sia di ossidazione che di maturazione, rilevati automaticamente ed in continuo, dovranno essere facilmente verificabili e tenuti a disposizione delle Autorità preposte ai controlli;
    E' vietato l’utilizzo del digestato per l’umidificazione del compost in maturazione. Il compost dovrà possedere le caratteristiche del compost Veneto di cui alla D.G.R.V. n. 568/05 o dell’ammendante compostato come previsto dal D.lgs 75/2010 e ss.mm.ii.;
  7. dev’essere garantito il regolare funzionamento dei biofiltri curandone la manutenzione e gestione. Devono essere evitati possibili percorsi preferenziali e/o vie di fuga, che possano limitare l’efficienza dei biofiltri. Il materiale di riempimento dev’essere sempre efficiente e privo di sostanze estranee (es. plastiche e rifiuti). I biofiltri per il trattamento delle emissioni dovranno essere sottoposti a manutenzione mediante costante integrazione
    del letto al fine di mantenerne l'altezza e garantire quindi i tempi di contatto attraverso lo strato filtrante utili alla rimozione degli odori. Si dovrà inoltre provvedere ad un periodico rivoltamento del letto, con cadenza almeno semestrale. Il letto del biofiltro dovrà essere sostituito con cadenza almeno triennale;
  8. è vietato lo scarico di qualsiasi acqua di processo e/o di dilavamento meteorico, ad esclusione delle sole acque meteoriche di dilavamento dei tetti. Qualora la Ditta dovesse rivedere il lay-out con previsione di effettuare scarichi industriali in acque superficiali, dovrà chiedere l’autorizzazione preventiva ai sensi del D.Lgs. 152/06;
  9. i serbatoi e/o contenitori di rifiuti liquidi, posti fuori terra, devono essere dotati di idoneo bacino di contenimento. Il volume di tale bacino deve essere almeno pari a quello del serbatoio e/o contenitore, e nel caso di più contenitori potrà essere realizzato un unico bacino di contenimento di volume almeno pari ad 1/3 del volume complessivo dei contenitori e comunque non inferiore a quello del contenitore di maggiore capacità;
  10. dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifiche anche non sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
  11. dopo tre mesi dalla messa in esercizio dell’impianto secondo il progetto presentato dovrà essere eseguita una valutazione di impatto acustico in prossimità dei ricettori maggiormente esposti, per la verifica della conformità ai limiti di zona previsti dal piano di classificazione acustica comunale. Gli esiti della valutazione dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune di Villa bartolomea e ad A.R.P.A.V.;
  12. le emissioni dovranno rispettare i limiti stabiliti nel decreto AIA .n. 38/2015. In sede di progettazione esecutiva i valori di emissione di COT ai cogeneratori dovranno prevedersi nel rispetto del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.- Parte V, all. I (parte III) con riferimento ad impianti che utilizzano biogas;
  13. I portoni di accesso all'interno dei capannoni destinati al compostaggio come pure le finestrature dovranno essere di norma chiusi , i portoni aperti solamente in fase di transito degli automezzi;
  14. I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, comprese le eventuali terre da scavo non riutilizzate, dovranno essere gestiti in conformità alla normativa in vigore.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 29/06/2016, è stato approvato il verbale della seduta del 16/06/2016;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 19/06/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui alle premesse;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta FERTITALIA S.r.l. (P.IVA. e C.F 02617010232) con sede legale in Via Frattini, 48 – 37045 Legnago (VR) – PEC: fertitalia@cert.neispa.com, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Settore Regionale Tutela Atmosfera, al Settore Regionale Gestione Rifiuti, alla Provincia di Verona, al Comune di Villa Bartolomea (VR), alla Direzione Generale ARPAV e al Dipartimento provinciale ARPAV di Verona.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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