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Bur n. 86 del 06 settembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 4 del 09 agosto 2016

ETRA S.P.A. Potenziamento dell'impianto di depurazione di Mestrino. Comune di localizzazione: Mestrino (PD). Comune interessato: Saccolongo (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto, presentato dalla società ETRA S.p.A., che prevede il potenziamento dell'impianto di depurazione di Mestrino.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da ETRA S.p.A. (P.IVA./C.F 03278040245) con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini, 82/b, CAP 36061, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative in data 18/04/2016, con prot. n. 154919 del 20/03/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ha abrogato la L.R. n.10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

CONSIDERATO che l’art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016 stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

CONSIDERATO che ad oggi non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 26/04/2016;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede il potenziamento dell’impianto di depurazione di Mestrino, dalla potenzialità attuale di 12.800 AE a quella di progetto di 15.000 AE, tramite il completamento delle sezioni di trattamento fanghi ed il miglioramento delle linee di trattamento esistenti;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 04/05/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’esame dell’istanza;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014 e ss.mm.ii., l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 16/06/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., preso atto delle valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio, ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

PRESCRIZIONI

  1. L'analisi acustica dovrà essere eseguita entro tre mesi dalla realizzazione delle opere ed effettuata una misurazione post operam per la verifica dell'impatto acustico secondo le modalità concordate con ARPAV. Sulla base dei risultati di tale valutazione, che dovranno essere comunicati ad ARPAV e al Comune di Mestrino dovranno essere eventualmente adottate idonee misure di mitigazione, da concordarsi con ARPAV, atte a garantire il rispetto dei limiti di legge.
  2. Entro sei mesi dall'attivazione deve essere effettuata un'indagine olfattometrica, secondo le specifiche tecniche della UNI EN 13725. Qualora la gestione dell’impianto provochi conclamata situazione di produzione di odori molesti, l’azienda dovrà fornire delle soluzioni alle problematiche emerse e proporre dei piani di monitoraggio. In tale senso, per valutare l’efficacia dei risultati ottenuti si potrà prescrivere l’esecuzione di un’ulteriore indagine olfattometrica, prima e dopo gli interventi.

RACCOMANDAZIONI

  1. In sede di approvazione del progetto:
    • la società produca l’attuale livello di funzionamento, descrivendo carichi idraulici ed inquinanti influenti, carichi residui, carico specifico ed età del fango, rendimenti di rimozione, fanghi prodotti e smaltiti, etc..
    • si riverifichino attentamente i dimensionamenti del sistema di sedimentazione secondaria.
  2. Si raccomanda di verificare l’eventuale formazione di acido solfidrico all’interno del locale tecnologico per la gestione dei fanghi e di adottare tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 29/06/2016, è stato approvato il verbale della seduta del 16/06/2016;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 16/06/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alle premesse;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società ETRA S.p.A. (P.IVA./C.F 03278040245) con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini, 82/b, CAP 36061 – Pec: protocollo@pec.etraspa.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, ai Comuni di Mestrino e Saccolongo, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Consiglio di Bacino Brenta, al Consorzio di Bonifica di Brenta ed al Settore Sistema Idrico Integrato della Sezione Tutela Ambiente.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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