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Bur n. 86 del 06 settembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 9 del 11 agosto 2016

DOMUS BRENTA S.R.L. Centrale idroelettrica Fontanelle sul fiume Monticano - Comune di localizzazione: Fontanelle (TV). - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni e raccomandazioni

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto, presentato dalla ditta DOMUS BRENTA S.R.L., che prevede la realizzazione ed esercizio di una centrale idroelettrica denominata "Fontanelle" sul Fiume Monticano, nel Comune di Fontanelle (TV).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da DOMUS BRENTA S.R.L. (P.IVA./C.F 03959130281) con sede legale in Via Riva dell’Ospedale n. 14 – CAP 35013 - Cittadella (PD), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA (già Settore V.I.A.) con prot. n. 169154 del 02/05/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

VISTO la D.G.R. n. 1628 del 19 novembre 2015 ”Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. n. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali”.

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 05/05/2016;

VISTA la nota prot. n. 192095 del 16/05/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 05/05/2016;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico di tipo puntuale con paratoia gonfiabile in alveo e turbina di tipo coclea situato in sponda sinistra del Fiume Monticano;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7 lett. d);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 19/05/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 07/06/2016, con la partecipazione degli Enti e delle Amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuto il parere della Provincia di Treviso– Settore Protezione Civile, Caccia, Pesca e Agricoltura– Ufficio Pesca, acquisito con prot. n. 223575 del 08/06/2016;

PRESO ATTO delle integrazioni volontarie presentate dal Proponente e acquisite dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con prot. n. 243141 del 22/06/2016, con cui sono state inoltre fornite controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Treviso;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 27/07/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. preso atto delle valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., la DGR n. 575/2013;
  • VISTA la D.G.R.V. n.1856 del 12 dicembre 2015 che approva la classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali, derivante dal monitoraggio eseguito nel quadriennio 2010 – 2013;
  • VISTO l’Allegato 2 alla Deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale congiunto dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell’Autorità di bacino del fiume Adige, integrati con le regioni ricadenti nel distretto delle Alpi Orientali, “Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico”;
  • VISTA la D.G.R.V. n. 1988 del 23 dicembre 2015 che dispone, per le nuove istanze di concessione, che ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico deve sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a dieci chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta regionale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate;
  • VISTI i pareri di:
    • Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
    • Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di LL.PP.;
    • Provincia di Treviso – Settore Protezione Civile, Caccia Pesca e Agricoltura;
  • CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni in fase istruttoria;
  • CONSIDERATA la documentazione integrativa presentata dal Proponente in data 21 giugno 2016;
  • CONSIDERATO che il progetto in esame ha già ottenuto la concessione a derivare acqua da parte delle competenti amministrazioni;
  • CONSIDERATO che la realizzazione dell'opera di progetto può avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in campo ambientale, in relazione anche al fatto che la tipologia dell’opera prevista non presenta emissioni inquinanti e le modifiche introdotte sono di minima rilevanza e per la maggior parte reversibili;
  • VALUTATO che il progetto dell'impianto idroelettrico prevede di sfruttare il salto idraulico esistente per la creazione di energia da fonte rinnovabile, attraverso la realizzazione di un'opera che utilizza l'acqua in modo puntuale, senza che si verifichi allontanamento di risorsa idrica dal corso d'acqua e che impegna la risorsa idrica solo in corrispondenza del salto attraverso un impianto a coclea posto in alveo;
  • VALUTATO che nel tratto di fiume Monticano interessato non sono presenti altre centrali esistenti, ne tanto meno centrali in fase di autorizzazione o costruzione;
  • VALUTATO che è prevista la presenza di una scala di risalita per l'ittiofauna che garantisce la continuità biologica del corso d'acqua;
  • CONSIDERATO che il progetto presentato rientra nelle procedure di cui al D.Lgs. n. 387/2003;
  • CONSIDERATO che la procedura VINCA e le modifiche e l'adeguamento della scala pesci saranno oggetto di approfondimento non in questa fase dell'istanza ma nel proseguo dell'iter istruttorio: gli Enti preposti ad esprimersi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica infatti verranno convocati in sede di Conferenza dei Servizi;

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, all’unanimità, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni :

PRESCRIZIONI

  1. dovrà essere previsto un rilascio lungo tutta la briglia di 50 l/s da considerarsi in aggiunta ai 100 l/s rilasciati lungo il Passaggio Artificiale per Pesci;
  2. dovrà essere predisposto un protocollo d’intervento per la sicurezza idraulica del corpo idrico riguardante la gestione della barriera mobile gonfiabile nonché per la manutenzione della stessa, da concordarsi con il Genio Civile di Treviso;
  3. dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio della qualità delle acque e delle portate ante e post operam al fine di verificare l’effetto della derivazione sulle biocenosi acquatiche, con particolare riferimento agli effetti biologici (diatomee bentoniche, macrofito, macro-invertebrati bentonici o fauna ittica) ed eventualmente microbiologici tenuto anche conto della particolare destinazione funzionale del corpo idrico (vita pesci); tale piano dovrà essere sviluppato in accordo con ARPAV, con i contenuti del D.M. 8 novembre 2010, n. 260 "Regolamento recante criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del D.lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 75, comma 3, del medesimo decreto", e dovrà interessare almeno gli elementi di qualità biologica e idromorfologica;
  4. il monitoraggio dovrà essere esteso per tutta la durata della concessione, concordando con Arpav eventuali modifiche ogni 4 anni;
  5. dovranno altresì essere recepite eventuali successive prescrizioni impartite da Enti che svolgono funzioni di controllo e vigilanza sull’area di intervento.

RACCOMANDAZIONE

  1. Per quanto attiene al sistema di sbarramento gonfiabile, si segnala alla Sezione competente del Genio Civile, l'opportunità di verificare l'efficienza del suddetto sistema. In particolare, per quanto desumibile dagli elaborati progettuali, dovrà essere valutata l'efficienza operativa del meccanismo idraulico in presenza di condizioni di temperatura rigide e di notevole trasporto solido, nonché gli effetti a valle di manovre, anche repentine, di abbattimento della paratoia, ciò comporterebbe infatti la formazione di onde con possibili riflessi sulla pubblica incolumità. In tal senso si segnala la conseguente importanza di prevedere una regolamentazione di tali manovre. Considerato quanto detto nello Studio Preliminare in relazione ai profili che si vengono a creare con il nuovo sistema di sbarramento in cui la “paratoia gonfiabile alza il livello del fiume a monte di circa 1 metro” e considerato che “il livello allo stato di progetto è sempre contenuto all’interno dell’alveo di magra del fiume Monticano, senza mai bagnare le zone golenali e gli argini in rilevato”, tuttavia andrà verificato se tale condizione si rifletta negativamente su eventuali utilizzi del salto esistente o sulle pregresse funzioni della briglia esistente.

CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale VIA del 27/07/2016 è stato approvato seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 27/07/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alle premesse;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta DOMUS BRENTA S.R.L. (P.IVA./C.F 03959130281) con sede legale in Via Riva dell’Ospedale n. 14 – CAP 35013 - Cittadella (PD) – PEC: domusbrenta@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso all’U.O. Genio Civile di Treviso, all’U.O. Urbanistica, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Tutela delle acque e difesa idraulica, all’U.O. Parchi e Foreste, alla Provincia di Treviso, al Comune di Fontanelle (TV), alla Direzione Generale ARPAV e dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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