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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 8 del 11 agosto 2016
AUTOTRASPORTI TEZZA CLEMENTE S.R.L. Realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva rifiuti. Comune di localizzazione: San Martino Buon Albergo (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto, presentato dalla ditta AUTOTRASPORTI TEZZA CLEMENTE S.R.L., che prevede l'inserimento, all'interno dello stabilimento ubicato nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), di un'area dedicata per la messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, finalizzata al successivo conferimento ad impianti autorizzati di recupero.
Il Direttore
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da AUTOTRASPORTI TEZZA CLEMENTE S.R.L. (P.IVA./C.F 03633350230) con sede legale in Via Nicolò Marcozeri n. 12 – CAP 37023 Grezzana (VR), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA (già Settore VIA) con prot. n. 204005 del 24/05/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;
CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;
PRESO ATTO che il proponente, con nota acquisita con prot. n. 167549 del 29/04/2016, aveva originariamente richiesto agli uffici regionali della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA di completare l’iter istruttorio di verifica di assoggettabilità a VIA, avviato precedentemente presso la Provincia di Verona – Settore Ambiente, in data 28/12/2015, per il progetto denominato “Realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva rifiuti”, da realizzarsi presso il Comune di San Martino Buon Albergo (VR);
VISTA la nota prot. n. 189009 del 13/05/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, riscontrata l’impossibilità di istruire la procedura richiesta, poiché già avviata presso la Provincia di Verona, hanno respinto l’istanza di verifica suddetta;
PRESO ATTO che successivamente la Provincia di Verona – Settore Ambiente ha trasmesso la determinazione n. 2028/16 del 23/05/2016, acquisita con nota prot. n. 202927 del 24/05/2016, con cui ha disposto l’archiviazione della procedura di verifica avviata presso la medesima da parte della ditta proponente, rilevando la competenza regionale per il progetto in questione;
PRESO ATTO che il proponente, con nota acquisita con prot. n. 204005 del 24/05/2016, successivamente perfezionata con nota prot. n. 212772 del 31/05/2016, ha presentato nuova istanza alla Regione Veneto di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto di cui all’oggetto;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 06/06/2016;
VISTA la nota prot. n. 227146 del 10/06/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 06/06/2016;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede l’inserimento, all’interno dello stabilimento ubicato nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), di un’area dedicata per la messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, finalizzata al successivo conferimento ad impianti autorizzati di recupero.
PRESO ATTO che il progetto prevede l’inserimento di nuovi codici CER e un aumento dei quantitativi di rifiuti soggetti a messa in riserva (R13);
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 8 lett. t);
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 16/06/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 20/07/2016, con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate;
PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 27/07/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., preso atto delle valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, all’unanimità, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:
PRESCRIZIONI
CODICE CER
DESCRIZIONE
01 04 08
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09
Scarti di sabbia e argilla
01 04 13
Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
17 01 01
Cemento
17 01 02
Mattoni
17 01 03
Mattonelle e ceramiche
17 01 07
Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 02
Vetro
17 05 04
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 09 04
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
ATTIVITA’
TON/GIORNO
TON/ANNO
R13 – Messa in riserva
620
32.200
CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale VIA del 27/07/2016 è stato approvato seduta stante;
decreta
Luigi Masia
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