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Bur n. 86 del 06 settembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 8 del 11 agosto 2016

AUTOTRASPORTI TEZZA CLEMENTE S.R.L. Realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva rifiuti. Comune di localizzazione: San Martino Buon Albergo (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto, presentato dalla ditta AUTOTRASPORTI TEZZA CLEMENTE S.R.L., che prevede l'inserimento, all'interno dello stabilimento ubicato nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), di un'area dedicata per la messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, finalizzata al successivo conferimento ad impianti autorizzati di recupero.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da AUTOTRASPORTI TEZZA CLEMENTE S.R.L. (P.IVA./C.F 03633350230) con sede legale in Via Nicolò Marcozeri n. 12 – CAP 37023 Grezzana (VR), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA (già Settore VIA) con prot. n. 204005 del 24/05/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente, con nota acquisita con prot. n. 167549 del 29/04/2016, aveva originariamente richiesto agli uffici regionali della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA di completare l’iter istruttorio di verifica di assoggettabilità a VIA, avviato precedentemente presso la Provincia di Verona – Settore Ambiente, in data 28/12/2015, per il progetto denominato “Realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva rifiuti”, da realizzarsi presso il Comune di San Martino Buon Albergo (VR);

VISTA la nota prot. n. 189009 del 13/05/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, riscontrata l’impossibilità di istruire la procedura richiesta, poiché già avviata presso la Provincia di Verona, hanno respinto l’istanza di verifica suddetta;

PRESO ATTO che successivamente la Provincia di Verona – Settore Ambiente ha trasmesso la determinazione n. 2028/16 del 23/05/2016, acquisita con nota prot. n. 202927 del 24/05/2016, con cui ha disposto l’archiviazione della procedura di verifica avviata presso la medesima da parte della ditta proponente, rilevando la competenza regionale per il progetto in questione;

PRESO ATTO che il proponente, con nota acquisita con prot. n. 204005 del 24/05/2016, successivamente perfezionata con nota prot. n. 212772 del 31/05/2016, ha presentato nuova istanza alla Regione Veneto di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto di cui all’oggetto;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 06/06/2016;

VISTA la nota prot. n. 227146 del 10/06/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 06/06/2016;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede l’inserimento, all’interno dello stabilimento ubicato nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), di un’area dedicata per la messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, finalizzata al successivo conferimento ad impianti autorizzati di recupero.

PRESO ATTO che il progetto prevede l’inserimento di nuovi codici CER e un aumento dei quantitativi di rifiuti soggetti a messa in riserva (R13);

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 8 lett. t);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 16/06/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 20/07/2016, con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 27/07/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., preso atto delle valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • viste le vigenti norme in materia;
  • valutate le caratteristiche del progetto, la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
  • vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art.20 della D.Lgs.152/06, presentata dalla ditta relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;
  • visto e considerato che l’analisi degli impatti risulta adeguata all’opera in progetto;
  • verificato che le scelte progettuali risultano adeguate dal punto di vista tecnologico, sia alle esigenze di salvaguardia ambientale, sia alle necessità legate al trattamento e recupero dei rifiuti;

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, all’unanimità, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal proponente con la presentazione della richiesta di parere e con le successive integrazioni vanno puntualmente rispettati.
  2. Le tipologie di rifiuti considerati per l'operazione di messa in riserva R13 sono le seguenti:

CODICE CER

DESCRIZIONE

01 04 08

Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09

Scarti di sabbia e argilla

01 04 13

Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

17 01 01

Cemento

17 01 02

Mattoni

17 01 03

Mattonelle e ceramiche

17 01 07

Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 02

Vetro

17 05 04

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

 

  1. I quantitativi massimi stoccabili nei containers e nei box indicati nella tavola n. 4 (dicembre 2015) allegata al progetto sono i seguenti:

ATTIVITA’

TON/GIORNO

TON/ANNO

R13 – Messa in riserva

620

32.200

 

  1. Le diverse tipologie di rifiuto non accorpabili dovranno essere fisicamente separate all'interno dei containers o dei box . Ogni sito di stoccaggio dovrà indicare il codice CER di riferimento.
  2. La ditta dovrà tenere costantemente puliti e sgombri da qualsiasi tipo di rifiuto i piazzali esterni al capannone mediante periodica pulizia. Eventuali sversamenti accidentali di rifiuti liquidi destinati alla filtropressatura sia all'interno che all'esterno del capannone dovranno essere recuperati e smaltiti come rifiuto.

CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale VIA del 27/07/2016 è stato approvato seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 27/07/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui alle premesse;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta AUTOTRASPORTI TEZZA CLEMENTE S.R.L. (P.IVA./C.F 03633350230) con sede legale in Via Nicolò Marcozeri n. 12 – CAP 37023 Grezzana (VR)– Pec: amministrazione@pec.tezzaautotrasporti.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, alla Provincia di Verona, al Comune di San Martino Buon Albergo (VR), alla Direzione Generale ARPAV e al Dipartimento ARPAV di Verona.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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