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Bur n. 76 del 09 agosto 2016


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 61 del 24 giugno 2016

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Variazione della sede legale della ditta KEMIN NUTRISURANCE EUROPE SRL: - da Via Cefalonia n. 70 - Brescia - a Via della Tecnica n. 11 Veronella (VR); il cui impianto, sito in Via della Tecnica n. 11 Veronella (VR), è riconosciuto quale impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si recepisce la modifica della sede legale della ditta KEMIN NUTRISURANCE EUROPE SRL il cui impianto, sito a Veronella (VR), è stato riconosciuto con DDR n. 6 del 24/01/2013 quale impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia, con utilizzo di sottoprodotti greggi di origine animale di categoria 3, ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota dell'Azienda Ulss n. 20 Verona prot. n. 52580 del 22/06/2016 con allegata l'istanza della ditta e la relativa documentazione (ns. prot. n. 243988 del 22/06/2016).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Veterinaria n. 006 del 24/01/2013, con cui è stato riconosciuto l’impianto della ditta KEMIN NUTRISURANCE EUROPE SRL P.IVA 03075300982 con sede legale sita in Via Cefalonia n. 70 - Brescia ed operativa sita in Via della Tecnica n. 11 – Veronella (VR), quale impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia, con utilizzo di sottoprodotti greggi di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009 iscrivendolo nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP2125PETPR3;

VISTA la nota dell’Azienda Ulss n. 20 – Verona con cui è stata inviata alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare (ns. prot. n. 243988 del 22/06/2016) l’istanza, e la relativa documentazione, della ditta KEMIN NUTRISURANCE EUROPE SRL, con cui si comunica la modifica della sede legale:

  • da Via Cefalonia n. 70 - Brescia
  • a Via della Tecnica n. 11 – Veronella (VR);

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013” con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento dell’impianto della ditta KEMIN NUTRISURANCE EUROPE SRL P.IVA 03075300982 con sede legale ed operativa site in Via della Tecnica n. 11 – Veronella (VR), quale impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia, con utilizzo di sottoprodotti greggi di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  2. di confermare l’iscrizione dell’impianto all’elenco nazionale del Ministero della Salute con il seguente approval number ABP2125PETPR3;
  3. il presente provvedimento sostituisce il decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Veterinaria n. 006 del 24/01/2013;
  4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Giorgio Cester

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