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Bur n. 76 del 09 agosto 2016


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 59 del 22 giugno 2016

L.R n.22 del 16 agosto 2002. D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005. Autorizzazione definitiva all'esercizio della struttura professionale veterinaria "Casa di Cura VETERINARIA San Donato" con sede a Musile di Piave (VE) in Via Martiri n. 96.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza, ex L.R. 22/2002 e D.G.R. n. 2332/2005, la Casa di cura VETERINARIA San Donato, di Musile di Piave (VE) all'esercizio della struttura professionale di clinica veterinaria casa di cura dopo la verifica di taluni requisiti e rilascio del parere igienico sanitario favorevole da parte dell'Ulss 10 Veneto Orientale; a detta struttura era stata rilasciata autorizzazione condizionata con D.D.R. n. 54 del 17/06/2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - parere favorevole, rilasciato dall'Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale a seguito di sopralluogo effettuato in data 20/06/2016 e lista di verifica dei requisiti minimi specifici di qualità per l'autorizzazione delle cliniche veterinarie casa di cura (ns. prot. n. 242918 del 22/06/2016).

Il Direttore

VISTO l’art. 193 del T.U.LL.SS. – R.D. 27.07.1934 n. 1265;

VISTO il Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 recante “Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO il relativo Manuale delle Procedure adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.2501 di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 in materia di “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

VISTA la D.G.R. n.2332 del 09 agosto 2005 “L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private”;

VISTA la D.G.R. n.1667 del 18 ottobre 2011 “L.R. n.22/2002 autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali – nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio”;

VISTE le note regionali della Struttura competente per materia, prot. n.113448 del 07 marzo 2011, n.252602 del 13 giugno 2013 e n.529644 del 4 dicembre 2013, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;

VISTO il decreto del direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 54 del 17/06/2016 con cui si è rilasciata l’autorizzazione condizionata all’esercizio dell’attività alla “Casa di Cura VETERINARIA San Donato” con sede a Musile di Piave (VE) in Via Martiri n. 96, il cui legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Mariuzzo Moreno, veterinario regolarmente iscritto all’albo della provincia di Venezia dal 23/01/1990 al n. 130;

CONSIDERATO CHE la succitata autorizzazione era condizionata alla verifica di taluni requisiti strutturali, nello specifico “spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni”, tecnologici, nello specifico “disponibilità di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specifica attività svolta” ed organizzativi, nello specifico “presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell’attività e in caso di animali in degenza”, da effettuarsi, da parte del competente Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss 10 – Veneto Orientale, una volta completato il trasloco;

PRESO ATTO della “lista di verifica”, con cui si attesta la sussistenza dei requisiti minimi specifici di qualità per l’autorizzazione delle cliniche veterinarie – casa di cura, e del parere igienico - sanitario favorevole, rilasciato, a seguito di sopralluogo effettuato in data 20/06/2016 dal competente Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss n. 10 – Veneto Orientale, pervenuti alla Sezione Veterinaria con nota prot. n. 39049 del 22/06/2016 (ns. prot. n. 242918 del 22/06/2016);

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione alle strutture veterinarie ex L.R. 22/2002;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013” e s.m.i. con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività alla “Casa di Cura VETERINARIA San Donato” con sede a Musile di Piave (VE) in Via Martiri n. 96, il cui legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Mariuzzo Moreno, veterinario regolarmente iscritto all’albo della provincia di Venezia dal 23/01/1990 al n. 130;
  2. di dare atto che la presente autorizzazione sarà confermata ogni 5 anni, previa istanza del richiedente e verifica, con parere favorevole, del Servizio Veterinario di competenza della persistenza dei requisiti minimi, e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, in caso di reiterate e gravi infrazioni, per accertata inosservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia;
  3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Giorgio Cester

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