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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 59 del 22 giugno 2016
L.R n.22 del 16 agosto 2002. D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005. Autorizzazione definitiva all'esercizio della struttura professionale veterinaria "Casa di Cura VETERINARIA San Donato" con sede a Musile di Piave (VE) in Via Martiri n. 96.
Con il presente provvedimento si autorizza, ex L.R. 22/2002 e D.G.R. n. 2332/2005, la Casa di cura VETERINARIA San Donato, di Musile di Piave (VE) all'esercizio della struttura professionale di clinica veterinaria casa di cura dopo la verifica di taluni requisiti e rilascio del parere igienico sanitario favorevole da parte dell'Ulss 10 Veneto Orientale; a detta struttura era stata rilasciata autorizzazione condizionata con D.D.R. n. 54 del 17/06/2016.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - parere favorevole, rilasciato dall'Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale a seguito di sopralluogo effettuato in data 20/06/2016 e lista di verifica dei requisiti minimi specifici di qualità per l'autorizzazione delle cliniche veterinarie casa di cura (ns. prot. n. 242918 del 22/06/2016).
Il Direttore
VISTO l’art. 193 del T.U.LL.SS. – R.D. 27.07.1934 n. 1265;
VISTO il Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;
VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 recante “Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
VISTO il relativo Manuale delle Procedure adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.2501 di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 in materia di “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
VISTO l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;
VISTA la D.G.R. n.2332 del 09 agosto 2005 “L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private”;
VISTA la D.G.R. n.1667 del 18 ottobre 2011 “L.R. n.22/2002 autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali – nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio”;
VISTE le note regionali della Struttura competente per materia, prot. n.113448 del 07 marzo 2011, n.252602 del 13 giugno 2013 e n.529644 del 4 dicembre 2013, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;
VISTO il decreto del direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 54 del 17/06/2016 con cui si è rilasciata l’autorizzazione condizionata all’esercizio dell’attività alla “Casa di Cura VETERINARIA San Donato” con sede a Musile di Piave (VE) in Via Martiri n. 96, il cui legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Mariuzzo Moreno, veterinario regolarmente iscritto all’albo della provincia di Venezia dal 23/01/1990 al n. 130;
CONSIDERATO CHE la succitata autorizzazione era condizionata alla verifica di taluni requisiti strutturali, nello specifico “spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni”, tecnologici, nello specifico “disponibilità di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specifica attività svolta” ed organizzativi, nello specifico “presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell’attività e in caso di animali in degenza”, da effettuarsi, da parte del competente Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss 10 – Veneto Orientale, una volta completato il trasloco;
PRESO ATTO della “lista di verifica”, con cui si attesta la sussistenza dei requisiti minimi specifici di qualità per l’autorizzazione delle cliniche veterinarie – casa di cura, e del parere igienico - sanitario favorevole, rilasciato, a seguito di sopralluogo effettuato in data 20/06/2016 dal competente Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss n. 10 – Veneto Orientale, pervenuti alla Sezione Veterinaria con nota prot. n. 39049 del 22/06/2016 (ns. prot. n. 242918 del 22/06/2016);
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione alle strutture veterinarie ex L.R. 22/2002;
VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013” e s.m.i. con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Giorgio Cester
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