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Bur n. 76 del 09 agosto 2016


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 57 del 22 giugno 2016

D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Modifica del legale rappresentante della ditta UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. con sede legale sita in Via Garbagnate n. 63 Lainate (MI) e magazzino sito in Via Tevere n. 10 Nogarole Rocca (VR), autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari.

Note per la trasparenza

Trattasi del provvedimento di variazione del legale rappresentante della ditta UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. già autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di variazione del legale rappresentante e relativi allegati (ns. prot. n. 226597 del 10/06/2016 e n. 240952 del 21/06/2016).

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 06 del 29/01/2016 con cui si è autorizzata la ditta UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. Cod. Fisc. e P. IVA 02217430343, con sede legale sita in Via Garbagnate n. 63 – Lainate (MI), e magazzino sito in Via Tevere n. 10 – Nogarole Rocca (VR) al commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell’art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, per seguenti tipologie di farmaci:

  • medicinali veterinari;
  • medicinali per alimenti medicamentosi;
  • medicinali veterinari ad azione immunologica;
  • medicinali veterinari omeopatici;
  • alimenti medicamentosi;

sotto la responsabilità del dott. Francesco Cinone, farmacista regolarmente iscritto all’Albo dei Farmacisti della Provincia di Bari e Barletta Andria e Trani al n. 5897 del 9/12/2015;

VISTA l’istanza del 30/05/2016 e relativi allegati (ns. prot. n.226597 del 10/06/2016), agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui si comunica che:

  • a far data del 30/05/2016 il Dr. Lorenzo Vitali ha assunto la veste e qualità di amministratore delegato nonché legale rappresentante della società;
  • si conferma, quale responsabile di magazzino, il dott. Francesco Cinone, farmacista regolarmente iscritto all’Albo dei Farmacisti della Provincia di Bari e Barletta Andria e Trani al n. 5897 del 9/12/2015;

VISTA la nota ns. prot. n. 230371 del 14/06/2016 con cui si è chiesto di assolvere l’imposta di bollo inviando l’istanza corredata della marca da bollo del valore corrente, sospendendo, altresì, i termini del procedimento amministrativo ex art. 2, comma 7 della L. 241/90;

VISTA la nota prot. n. 240952 del 21/06/2016, con cui è pervenuta alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, l’istanza corredata della marca da bollo del valore corrente, attestando, pertanto, l’assolvimento dell’imposta;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 193/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013” e s.m.i. con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. La ditta UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. Cod. Fisc. e P. IVA 02217430343, con sede legale sita in Via Garbagnate n. 63 – Lainate (MI), il cui legale rappresentante è il dr. Lorenzo Vitali è autorizzata, presso il magazzino sito in Via Tevere n. 10 – Nogarole Rocca (VR), all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell’art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, per le seguenti tipologie di farmaci:
    • medicinali veterinari;
    • medicinali per alimenti medicamentosi;
    • medicinali veterinari ad azione immunologica;
    • medicinali veterinari omeopatici;
    • alimenti medicamentosi

sotto del dott. Francesco Cinone, farmacista regolarmente iscritto all’Albo dei Farmacisti della Provincia di Bari e Barletta Andria e Trani al n. 5897 del 9/12/2015;

  1. il presente provvedimento sostituisce il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 06 del 29/01/2016;
  2. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
  3. di provvedere alla comunicazione della succitata variazione al competente Ministero della Salute;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

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