Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 76 del 09 agosto 2016


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 54 del 17 giugno 2016

L.R n.22 del 16 agosto 2002. D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005. Autorizzazione condizionata all'esercizio della struttura professionale veterinaria "Casa di Cura VETERINARIA San Donato" con sede a Musile di Piave (VE) in Via Martiri n. 96.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza, ex L.R. 22/2002 e D.G.R. n. 2332/2005, la Casa di cura VETERINARIA San Donato, di Musile di Piave (VE) all'esercizio della struttura professionale di clinica veterinaria casa di cura; la presente autorizzazione è condizionata alla verifica, a seguito dei lavori di trasloco, di taluni requisiti.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione e relativi allegati (ns. prot. n. 223249 dell'8/06/2016, ns. prot. n. 229167 del 13/06/2016, ns. prot. n. 233603 del 15/06/2016; ns. prot. n. 235766 del 16/06/2016); - parere favorevole, rilasciato dall'Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale a seguito di sopralluogo effettuato in data 06/06/2016, condizionato alla verifica di taluni requisiti successivamente al trasloco (ns. prot. n. 223249 dell'8/06/2016).

Il Direttore

VISTO l’art. 193 del T.U.LL.SS. – R.D. 27.07.1934 n. 1265;

VISTO il Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 recante “Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO il relativo Manuale delle Procedure adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.2501 di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 in materia di “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

VISTA la D.G.R. n.2332 del 09 agosto 2005 “L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private”;

VISTA la D.G.R. n.1667 del 18 ottobre 2011 “L.R. n.22/2002 autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali – nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio”;

VISTE le note regionali della Struttura competente per materia, prot. n.113448 del 07 marzo 2011, n.252602 del 13 giugno 2013 e n.529644 del 4 dicembre 2013, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;

VISTA l’istanza del dott. Mariuzzo Moreno, intesa al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della “Casa di Cura VETERINARIA San Donato” con sede a Musile di Piave (VE) in Via Martiri n. 96, in qualità di titolare e direttore sanitario, pervenuta dal competente Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss n. 10 – Veneto Orientale (ns. prot. n. 223249 dell’8/06/2016); suddetta istanza e relativi allegati si trovano agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA l’autocertificazione inviata dal dott. Mariuzzo Moreno (ns. prot. n. 229167 del 13/06/2016) in merito all’iscrizione all’albo professionale dei medici veterinari della provincia di Venezia dal 23/01/1990, al n. 130;

PRESO ATTO del parere igienico-sanitario favorevole condizionato rilasciato dal competente Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss n. 10 – Veneto Orientale con protocollo n. 0035438 del 06/06/2016 (ns. prot. n. 223249 dell’8/06/2016), cui compete l’istruttoria ed il relativo sopralluogo, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

PRESO altresì ATTO CHE il competente Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss n. 10 – Veneto Orientale si riserva di verificare taluni requisiti strutturali, nello specifico “spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni”, tecnologici, nello specifico “disponibilità di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specifica attività svolta” ed organizzativi, nello specifico “presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell’attività e in caso di animali in degenza”, una volta completato il trasloco dello strumentario e del materiale da consumo in quanto “attualmente in utilizzo fino alla chiusura e contestuale apertura della struttura in questione nell’ambulatorio sito in Via Martiri n. 103/b – Musile di Piave (VE)”;

VISTA la nota prot. n. 233603 del 15/06/2016 con cui l’Azienda Ulss n. 10 – Veneto Orientale attesta che a seguito della dichiarazione di corretta posa di materiali che rendono le superfici lavabili e disinfettabili e di quando valutato in sede di sopralluogo, si ritiene soddisfatto il punto CLIVET. AU.2.1.3. della “Lista di verifica requisiti minimi specifici e di qualità per l’autorizzazione clinica veterinaria- casa di cura”;

VISTA la nota ns. prot. n. 235235 del 16/6/2016, con cui la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha chiesto al soggetto istante di integrare la documentazione pervenuta con “una dettagliata relazione descrittiva della gestione tecnica ed organizzativa della struttura” oggetto di autorizzazione, sospendendo, contestualmente, i termini del procedimento ex art. 2, comma 7 della L. 241/90;

VISTA la nota prot. n. 235766 del 16/06/2016 con cui il dott. Mariuzzo Moreno, legale rappresentante e direttore sanitario della struttura in questione ha inviato alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare la relazione descrittiva, di cui al precedente punto, la quale è ritenuta esauriente;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione alle strutture veterinarie ex L.R. 22/2002;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013” e s.m.i. con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività la “Casa di Cura VETERINARIA San Donato” con sede a Musile di Piave (VE) in Via Martiri n. 96, il cui legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Mariuzzo Moreno, veterinario regolarmente iscritto all’albo della provincia di Venezia dal 23/01/1990 al n. 130; la presente autorizzazione è condizionata alla verifica dei requisiti, indicati in premessa, una volta completato il lavoro di trasloco;
  3. di dare atto che la presente autorizzazione dovrà essere trasformata in definitiva, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, esclusivamente previo invio della “lista di verifica dei requisiti minimi specifici di qualità per l’autorizzazione delle cliniche veterinarie – casa di cura” e del parere igienico - sanitario favorevole incondizionato, rilasciato, a seguito di sopralluogo, dal competente Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss n. 10 – Veneto Orientale;
  4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

Torna indietro