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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE n. 62 del 30 giugno 2016
DGR 2306/2009 "Individuazione della Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile della Regione del Veneto quale sede operativa del Centro Logistico Regionale di Protezione Civile e della Colonna Mobile Regionale". Beneficiario Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile C.F. 93015180255.
Con il presente provvedimento, prendendo atto delle risultanze dell’istruttoria, si procede alla revoca parziale del contributo, al recupero parziale delle somme anticipate e al contestuale disimpegno delle somme residue.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Il Direttore
PREMESSO che:
CONSIDERATO che alla scadenza predetta il progetto per la realizzazione di uno studio di fattibilità, pur se avviato e ad un buon livello di realizzazione, non risultava completato, né ciò è avvenuto successivamente al termine assegnato. Altresì, il progetto relativo all’allestimento e gestione del “campo base del Passante di Mestre” non era ancora stato avviato.
VISTO il disciplinare d’incarico per l’affidamento del servizio di redazione del master plan della proprietà regionale in Bonisiolo, nel comune di Mogliano Veneto che all’art.9 del disciplinare stabilisce un compenso di € 24.250,00, ogni onere compreso;
VISTO che in data 11.10.2011 il CRFPC trasmette formalmente con nota prot.n. I/624 una copia degli elaborati del Master Plan ricevuti dal tecnico incaricato dal CRFPC in data 18.11.2010;
VALUTATO che la redazione del Master Plan è datata il 18.11.2010 e pertanto redatta entro il termine del 31.12.2010 e che inoltre vi è interesse dell’amministrazione nell’accettazione della documentazione in parola;
VISTO che in data 13.07.2012 (prot.n. I/372) il CRFPC chiede la proroga dei termini di rendicontazione scaduti il 31.12.2011;
PRESO ATTO che in data 17.08.2012, con nota prot. n. 378238 si risponde che la richiesta del CRFPC di proroga dei termini della convenzione è stata formulata oltre i termini di scadenza previsti dall’art.5 della convenzione, e che per tali motivi non può essere presa in considerazione;
PRESO ATTO che in data 26.11.2012 nota prot. n. I/771 viene presentata la rendicontazione a consuntivo delle attività svolte che sommava € 126.087,01 di cui € 100.000,00 per lo studio di fattibilità, € 6.087,01 spese per avvio attività, confermate dalla documentazione fiscale allegata, ed € 20.000,00 come quota contributo CRFPC. La stessa prevedeva la restituzione di € 68.912,99 dell’anticipazione erogata.
VALUTATO che i tempi previsti per gli “Studi di fattibilità”, di cui alla Convenzione, sarebbero stati rispettati per la parte relativa alla redazione Master Plan, si ritiene eseguita solo parzialmente la fase relativa agli studi di fattibilità e, quindi, riconoscibile la sola spesa di € 24.250,00, anziché l’intero importo di convenzione previsto per lo studio di fattibilità pari a € 100.000,00.
VISTO che nella rendicontazione presentata in data 26.11.2012 dal CRFPC non vi è documentazione attestante la spesa di € 20.000,00 come quota contributo CRFPC
VISTA la richiesta di parere all’Avvocatura Regionale, giusta nota prot. n. 79482 del 24.02.2015, circa la riconoscibilità del livello di svolgimento delle attività di convenzione da parte del CRFPC e della conseguente valutazione del contributo spettante
PRESO ATTO del parere espresso dall’Avvocatura Regionale con nota prot. n. 108094 del 12.02.2015, che ritiene il CRFPC beneficiario di contributo, parzialmente adempiente l’obbligazione rispetto alla predisposizione dello studio di fattibilità e completamente inadempiente rispetto all’allestimento e alla gestione del campo base del passante di Mestre.
VISTA la delibera di giunta n. 959 del 28.07.2015 con la quale si autorizza a riconoscere al CRFPC il contributo in forma parziale, commisurandolo alle spese sostenute per la realizzazione dello stralcio funzionale
CONSIDERATO che il Master Plan consegnato dal CRFPC possa ritenersi uno stralcio funzionale delle attività previste dalla convenzione sottoscritta
RITENUTO quindi riconoscibile al CRFPC l’importo di € 24.250,00 relativo ai costi della prestazione effettivamente fornita per la redazione del Master Plan e € 6.087,01 come da documentazione fiscale presentata
RITENUTO congruo, così come allora indicato nella nota prot. n. 440213 del 13.08. 2010, il riconoscimento dell’aliquota del 5% dell’importo riconoscibile, quale costi di gestione del CRFPC per lo svolgimento delle attività di convenzione
VALUTATO che risulta riconoscibile il contributo di € 30.337,01 maggiorato dell’aliquota del 5%, pari a € 31.853,86, quale contributo parziale commisurato alle spese sostenute per lo svolgimento dello stralcio funzionale,
PRESO ATTO che rispetto al contributo riconosciuto di € 31.853,86 è stata liquidata una somma superiore di € 163.146,14
PRESO ATTO che con nota regionale prot. n. 398532 in data 05.10.2015 è stata comunicata l’attivazione della procedura di rimborso della somma liquidata in eccedenza e, per mero errore, è stata indicata la somma di € 162.996,14, anziché € 163.146,14, in quanto i costi di gestione sono stati valutati € 1.666,85 anziché € 1.516,85:
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti modalità di restituzione della somma di € 163.146,14:
CONSIDERATO che la somma residua, a valere sull’impegno n. 4923/2009 capitolo n. 100654, pari ad € 205.000,00, non risulta più liquidabile in quanto l’obbligazione nei confronti del beneficiario non è più sussistente;
CONSIDERATO che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui passivi, ai sensi del D.lgs. 118/2011, approvato con DGR n. 1853/2015, si è provveduto alla loro reimputazione nell’anno 2015 e successivi, tenuto conto della loro esigibilità;
DATO ATTO che è necessario individuare il nuovo impegno di spesa n. 1971/2016 in sostituzione di quello originariamente assunto n. 4923/2009;
RITENUTO, pertanto, necessario disporre l’economia di spesa corrispondente ad € 205.000,00 a valere sull’impegno di spesa n. 1971/2016 capitolo n. 100654;
CONSIDERATO che alla copertura del progetto si è provveduto con le risorse di cui al Fondo Regionale di Protezione Civile, istituito ai sensi della Legge 388/00, finanziato con fondi statali a destinazione vincolata, con obbligo di rendicontazione e restituzione
RITENUTO che sussistono i presupposti per la reiscrizione in bilancio, sul capitolo di spesa n. 100654 “Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per interventi di protezione civile a valere sui trasferimenti del Fondo Regionale (art. 138, L. 388/00)”, della somma di € 205.000,00 quale economia di spesa, a valere sull’impegno di spesa 1971/2016;
VISTI:
decreta
€ 50.000,00 da restituire nel 2016, entro 60 gg. dal ricevimento del presente decreto € 50.000,00 da restituire entro il 28.02.17 € 63.146,14 da restituire entro il 28.02.18
Roberto Tonellato
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