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Bur n. 67 del 12 luglio 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 82 del 27 giugno 2016

Sordato S.r.l. Nuovo impianto idroelettrico denominato "Graizzari di Sotto" sul torrente Chiampo - Comune di localizzazione: Crespadoro (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla ditta "Sordato S.r.l.", che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Chiampo nel Comune di Crespadoro (VI).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla ditta Sordato S.r.l. (omissis), P.IVA 03220940237, con sede legale in Via XX Settembre n, 33 CAP 37032 Monteforte d’Alpone (VR), ed inoltrata, ai sensi della D.G.R. n. 1628/2015, da parte della Sezione Difesa del Suolo, con nota prot. n. 056868 del 15/02/2016, alla Sezione Coordinamento Attività Operative, per l’espressione del parere di competenza;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 12 del D.Lgs. 387/03 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. n. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

VISTO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

VISTA la D.G.R. n. 1628 del 19 novembre 2015 “Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico ai sensi del R.D. 1775/1933 e per il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di impianti idroelettrici di cui al D. Lgs. 387/2003.”

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 22/02/2016;

VISTA la nota prot. n. 72264 del 24/02/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 14/09/2015;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico, che deriva dal torrente Chiampo nel Comune di Crespadoro (VI), località Graizzari di Sotto, alla quota di presa di 595 m, con portata media di 237 l/s e portata massima di 437 l/s, salto di 29 m, potenza nominale media di 67,4 kW e portata massima di 124,3 kW;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 02/03/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il proponente, con nota in data 02/03/2016, acquisita con prot. n. 84330, ha trasmesso, ad integrazione della documentazione precedentemente fornita, un nuovo elaborato denominato “Valutazione previsionale d’impatto acustico (ai sensi del DPR 447/1995 e s.m.i.);

CONSIDERATO che il proponente, con nota in data 16/03/2016, acquisita con prot. n. 104711, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, con cui è stato richiesto un incremento della capacità di contenuto della vasca di carico;

PRESO ATTO che, con riferimento al suddetto deposito di integrazioni da parte del proponente, la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza, con nota prot. n. 133286 del 06/04/2016, ha riconosciuto la non sostanzialità, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii., delle modifiche proposte;

CONSIDERATO che, con riferimento al deposito di documentazione integrativa avvenuto in data 16/03/2016, gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative, rilevato che le modifiche apportate fossero sostanziali e rilevanti per il pubblico, ha richiesto al proponente, con nota prot. n. 112740 del 22/03/2016, alcuni adempimenti finalizzati all’evidenza pubblica delle integrazioni volontarie proposte, nonché alla definizione aggiornata del progetto e dei relativi elaborati grafici e specialistici;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio, in data 22/03/2016 ha svolto un sopralluogo presso l’area di intervento, con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che, a tutt’oggi, il proponente non ha dato seguito agli adempimenti di cui alla citata nota prot. n. 112740 del 22/03/2016 della Sezione Coordinamento Attività Operative;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative, con nota prot. n. 146109 del 14/04/2016, hanno comunicato al proponente che, preso atto del mancato adempimento di quanto richiesto, l’Amministrazione regionale avrebbe proceduto all’esito istruttorio, sulla base della documentazione progettuale allegata alla domanda di avvio della procedura di verifica, acquisita con prot. n. 056868 del 15/02/2016;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi della DGR n. 2299/2014 , l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 04/05/2016, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • Visti il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., la DGR n. 575/2013;
  • Vista la D.G.R.V. n.1856 del 12 dicembre 2015 che approva la classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali, derivante dal monitoraggio eseguito nel quadriennio 2010 – 2013;
  • Visto l’Allegato 2 alla Deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale congiunto dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell’Autorità di bacino del fiume Adige, integrati con le regioni ricadenti nel distretto delle Alpi Orientali, “Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico”;
  • Vista la D.G.R.V. n. 1988 del 23 dicembre 2015 che dispone, per le nuove istanze di concessione, che ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico deve sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a dieci chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta regionale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate;
  • Considerato che il bacino imbrifero chiuso relativo all’opera di presa in progetto è pari a 10,10 kmq e pertanto ambito in ogni caso soggetto a valutazione delle caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli bacini montani e dei torrenti montani;
  • Considerata la conformazione del Torrente Chiampo, la presenza nell’ambito di elementi di criticità per fattori legati a fenomeni di franamento;
  • Valutato lo stato ecologico complessivo e lo stato chimico del Torrente Chiampo risultati entrambi BUONI, penalizzati solo dall’indagine degli inquinanti specifici, in quanto le altre analisi hanno evidenziato una condizione di ELEVATO (Allegato B2 DGR n. 1950 del 28/10/2013);
  • Considerato che il progetto deve essere approfondito dal punto di vista del “cumulo con altri progetti”;
  • Valutato che sono stati effettuati dei monitoraggi di portata a 20 metri a valle della sezione di scarico, in corrispondenza del ponte sul Chiampo in località Graizzari nel periodo compreso tra 01/06/2015 e 25/08/2015;
  • Valutato che il torrente Chiampo ha una portata minima assoluta all’opera di presa pari a 48,05 l/sec e massima pari a 5.372,03 l/sec;
  • Valutato che il rilascio minimo medio annua è pari a 76,76 l/sec, di cui 40,4 l/sec come DMV e 36,36 l/sec relativi alla quota di modulazione;
  • Valutato che la media annua della portata all’opera di presa ammonta a 363,62 l/sec, mentre la portata media annua derivata ammonta a 237,28 l/sec, pertanto la portata media annua derivata ammonta al 65,25% della portata media annua all’opera di presa, fino ad arrivare al dato limite giornaliero del 82 % circa;
  • Valutata la valenza paesaggistica del sito in cui è prevista la realizzazione della traversa, immediatamente a valle della confluenza del Torrente Chiampo con il suo affluente;
  • Valutato il piano di monitoraggio che non risulta sufficientemente approfondito;
  • Valutato il relativo approfondimento della popolazione ittica presente nel Torrente Chiampo, basato su documenti bibliografici, con stazione di riferimento campionata due volte nel1988 e 1992;
  • Considerato che non vengono approfonditi gli impatti sulla circolazione stradale relativamente all’ultima fase dello cronoprogramma della durata di tre mesi, che prevede la realizzazione della condotta forzata sulla strada comunale;
  • Tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • Valutato in conclusione che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali;

ha espresso, all’unanimità, parere favorevole di assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 19/05/2016, è stato approvato il verbale della seduta del 04/05/2016;

CONSIDERATO che la Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore VIA, con nota prot. n. 204644 del 25/05/2016, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA, fissando in 30 giorni il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui sopra, il proponente non ha trasmesso osservazioni;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 04/05/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Sordato S.r.l. (C.F. SRDCLD50M03F461Z, P.IVA 03220940237), con sede legale in Via XX Settembre n, 33 CAP 37032 Monteforte d’Alpone (VR), – PEC:  sordato@pec.sordato.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Regionale Difesa del Suolo, alla Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza – Genio Civile, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Parchi, alla Sezione Geologia e Georisorse – Settore Tutela Acque, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento provinciale ARPAV di Vicenza, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Crespadoro (VI).
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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