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Bur n. 64 del 05 luglio 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 75 del 20 giugno 2016

Vibe S.r.l. Impianto idroelettrico con derivazione delle acque del torrente Malunga Comune di localizzazione: Valli del Pasubio (VI) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 20, L.R. 10/1999, L.R. n. 4/2016, D.G.R n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla società Vibe S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione delle acque del torrente Malunga nel Comune di Valli del Pasubio (VI).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla società Vibe S.r.l. (P.IVA./C.F 00548840289) con sede legale in Grantorto Via Monte Oliveto n. 7/A C.A.P. 35010, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 510605 del 16/12/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 23/12/2015;

VISTA la nota prot. n. 6172 del 11/01/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 23/12/2015;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente con derivazione delle portate in prossimità dell’abitato di Pozzera, condotta forzata posta interrata e realizzazione dell’edificio di centrale in località Gisbenti – Comune Valli del Pasubio (VI);

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20/01/2016 durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 02/02/2016, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni che sono state esaminate in sede di istruttoria:

  • Comune di Valli del Pasubio, acquisite con prot. n. 39650 del 02/02/2016;
  • Alto Vicentino Servizi, acquisite con prot. n. 39650 del 02/02/2016;
  • Lega Ambiente, acquisite con prot. n. 39650 del 02/02/2016;
  • Comitato di solidarietà con la natura, acquisite con prot. n. 39650 del 02/02/2016;
  • Associazione Pescatori Valli del Pasubio, acquisite con prot. n. 39650 del 02/02/2016;
  • Bacino Astico Leogra, acquisite con prot. n.39650 del 02/02/2016;
  • Sig.ra Fabiola Cervo, acquisite con prot. n. 39650 del 02/02/2016;
  • Norda S.p.A. acquisite con prot. n. 33031 del 28/01/2016 e prot. n. 39650 del 02/02/2016;
  • Sig. Sebastiano Fabris, acquisite con prot. n. n.39650 del 02/02/2016;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 16/03/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • Valutato lo Studio di Preliminare Ambientale ed i relativi quadri (programmatico, progettuale ed ambientale) si osserva che la documentazione presentata risulta incompleta in quanto il progetto non comprende, o non ha considerato, tutti gli elementi necessari alla valutazione di Verifica di Assoggettabilità dell’intervento prospettato;
  • Valutato il capitolo della componente ambientale relativa all’ittiofauna, che si basa su documenti bibliografici, questa non risulta sufficientemente approfondita, necessita pertanto un approfondimento consistente nel campionamento della popolazione ittica presente nel Torrente Malunga;
  • Considerata la fase di cantiere, non risulta presente il cronoprogramma dei lavori ed in particolare non risultano evidenziati eventuali periodi di interruzione della circolazione stradale;
  • Considerati gli elementi dello stato ecologico e chimico del Torrente Malunga, nella documentazione di progetto, non risultano sufficientemente approfonditi;
  • Considerata la presenza di derivazioni nel tratto sotteso, non risulta un’analisi del regime acque sotterranee per valutare l’incidenza sul regime idrologico del tratto stesso.

Non risulta presente un rilievo puntuale di tutte le fonti di pressione eventualmente presenti lungo il tratto sotteso e la valutazione di come può variare la significatività degli impatti a seguito della derivazione d’acqua nel corso.

  • Preso atto delle frane esistenti in prossimità dell’opera di presa e della centrale, necessita una valutazione della stabilità dei pendii;
  • Tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 06/04/2016, è stato approvato il verbale della seduta del 16/03/2016;

CONSIDERATO che la Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore VIA, con nota prot. n. 142350 del 12/04/2016, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente, con nota del 11/05/2016, acquisita con prot. n. 188658 del 13/05/2016, ha depositato le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 01/06/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • Considerato che al punto primo della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90 in cui viene osservato che la documentazione inerente lo Studio di Impatto Ambientale ed i relativi quadri risulta incompleta, si osserva che non è stata prodotta alcuna integrazione inerente i quadri progettuali;
  • Preso atto dell’impossibilità di eseguire un campionamento dell’ittiofauna nel periodo di riproduzione della stessa e che lo stesso verrà effettuato nel periodo tra la fine di luglio e l’inizio di settembre, pertanto non è possibile valutare le specie realmente presenti, gli effetti sulla fauna ittica e valutare opportunamente gli eventuali interventi mitigativi e la loro efficacia;
  • Valutato che la fase di cantiere ed il cronoprogramma sono stati adeguatamente analizzati nelle controdeduzioni alla comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90;
  • Valutato che nel capitolo relativo all’approfondimento sul regime idrologico non è sufficientemente approfondita l’analisi del regime delle acque sotterranee ed il rilievo delle fonti di pressione presenti nel tratto sotteso nonché la valutazione di come può variare la significatività degli impatti a seguito della derivazione d’acqua nel corso;
  • Valutato che gli elementi dello stato ecologico e chimico del Torrente Malunga non risultano sufficientemente approfonditi;
  • Valutato che la verifica della stabilità dei pendii non risulta sufficientemente approfondita;

ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di confermare il parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, espresso nella seduta del 16/03/2016, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 16/06/2016 è stato approvato il verbale della seduta del 01/06/2016;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 01/06/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Vibe S.r.l. (P.IVA./C.F 00548840289) con sede legale in Grantorto Via Monte Oliveto n. 7/A C.A.P. 35010, – Pec: vibe.legalmail@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Valli del Pasubio, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza, alla Sezione regionale Difesa del Suolo, alla Sezione regionale Parchi, alla Sezione regionale Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza, alla Sezione Geologia e Georisorse Settore Tutela Acque e Sezione regionale Urbanistica;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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