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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 37 del 20 maggio 2016
Voltura a favore della Ditta Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. (AIM Vicenza S.p.A.), con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza, C.F. 95007660244 e P.IVA 00927840249 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 105 del 18 dicembre 2008 alla AIM Bonifiche S.r.l., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza, come rinnovata con DDR n. 98 del 18 dicembre 2013. Impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Righi, 10 30175 Porto Marghera (Venezia).
Con il presente provvedimento si voltura, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 98/2013 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto effettuata dal vecchio Gestore e dal nuovo Gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Comunicazione variazione titolarità datata 23 novembre 2015, come integrata con successiva nota del 26 gennaio 2016.
Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 105 del 18 dicembre 2008 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato a Porto Marghera (VE), alla Ditta AIM Bonifiche S.r.l., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 – 36100 Vicenza, C.F. n. 03114260247.
RICHIAMATO il successivo DDR n. 98 del 18 dicembre 2013 con cui l’AIA di cui trattasi è stata rinnovata e con il quale è stato integralmente sostituito il precedente provvedimento di cui al DSR n. 105/2008.
VISTA la comunicazione, datata 23 novembre 2015 (acquisita al prot. reg. n. 478212 del 24.11.2016), con il quale la Ditta AIM Bonifiche S.r.l. e la Ditta Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. (da qui in poi denominata anche AIM Vicenza S.p.A.) hanno comunicato la variazione della titolarità dell’impianto di cui trattasi.
PRESO ATTO che, nello specifico, la Ditta AIM Vicenza S.p.A. ha sostanzialmente incorporato mediante fusione la Ditta AIM Bonifiche S.r.l., come si evince dall’atto notarile datato 06.11.2015 e allegato alla comunicazione di cui sopra.
VISTE le integrazioni alla comunicazione del 23 novembre 2015, richieste con nota regionale n. 699 del 4 gennaio 2016 ed acquisite al prot. reg. n. 41404 del 03.02.2016.
VISTE in particolare le dichiarazioni, trasmesse con le succitate integrazioni ed attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del DM n. 120/2014.
PRESO ATTO che, allo stato attuale, la Ditta AIM Vicenza S.p.A. è una società partecipata al 100% dal Comune di Vicenza.
PRESO ATTO che non è chiaro se, nel caso specifico, alla luce di quanto riportato al punto precedente, sia possibile ricondursi ad una delle fattispecie previste dall’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011(casi in cui non è richiesta la documentazione antimafia).
PRESO ATTO che, relativamente alla questione di cui sopra, è stato formulato specifico quesito ai competenti Uffici della Prefettura di Vicenza con nota n. 129787 del 04.04.2016, non ancora ad oggi riscontrato.
CONSIDERATO che, pertanto, nelle more di ulteriori e diverse indicazioni, in data 11 aprile 2016 è stata comunque inviata (a mezzo Sistema informatizzato Certificazione antimafia) apposita richiesta della documentazione antimafia (comunicazione) alla competente Prefettura di Vicenza e che, nei termini dei 30 giorni previsti dalla legge, la medesima richiesta non risulta essere stata riscontrata.
PRESO ATTO che nel corso di validità dell’AIA di cui trattasi rilasciata nel 2008 e rinnovata nel 2013 il precedente Gestore ha ultimato le operazioni di allontanamento del sito dei rifiuti sottoposti a sequestro nel 2004 ma non ha mai conferito rifiuti dall’esterno.
VISTA la relazione di ARPAV – Dip. di Venezia relativa al controllo aggiuntivo in impianto trasmessa con nota n. 68001 del 07 luglio 2015.
VISTE le Leggi regionali n. 3/2000 e ss.mm.ii. e n. 26/2007.
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTO il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015 ed, in particolare, l’art. 16, comma 4 delle Disposizioni generali contenute nell’elaborato A del medesimo Piano.
VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all’Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l’Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.
decreta
Alessandro Benassi
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