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Bur n. 64 del 05 luglio 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 37 del 20 maggio 2016

Voltura a favore della Ditta Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. (AIM Vicenza S.p.A.), con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza, C.F. 95007660244 e P.IVA 00927840249 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 105 del 18 dicembre 2008 alla AIM Bonifiche S.r.l., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza, come rinnovata con DDR n. 98 del 18 dicembre 2013. Impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Righi, 10 30175 Porto Marghera (Venezia).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si voltura, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 98/2013 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto effettuata dal vecchio Gestore e dal nuovo Gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Comunicazione variazione titolarità datata 23 novembre 2015, come integrata con successiva nota del 26 gennaio 2016.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 105 del 18 dicembre 2008 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato a Porto Marghera (VE), alla Ditta AIM Bonifiche S.r.l., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 – 36100 Vicenza, C.F. n. 03114260247.

RICHIAMATO il successivo DDR n. 98 del 18 dicembre 2013 con cui l’AIA di cui trattasi è stata rinnovata e con il quale è stato integralmente sostituito il precedente provvedimento di cui al DSR n. 105/2008.

VISTA la comunicazione, datata 23 novembre 2015 (acquisita al prot. reg. n. 478212 del 24.11.2016), con il quale la Ditta AIM Bonifiche S.r.l. e la Ditta Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. (da qui in poi denominata anche AIM Vicenza S.p.A.) hanno comunicato la variazione della titolarità dell’impianto di cui trattasi.

PRESO ATTO che, nello specifico, la Ditta AIM Vicenza S.p.A. ha sostanzialmente incorporato mediante fusione la Ditta AIM Bonifiche S.r.l., come si evince dall’atto notarile datato 06.11.2015 e allegato alla comunicazione di cui sopra.

VISTE le integrazioni alla comunicazione del 23 novembre 2015, richieste con nota regionale n. 699 del 4 gennaio 2016 ed acquisite al prot. reg. n. 41404 del 03.02.2016.

VISTE in particolare le dichiarazioni, trasmesse con le succitate integrazioni ed attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del DM n. 120/2014.

PRESO ATTO che, allo stato attuale, la Ditta AIM Vicenza S.p.A. è una società partecipata al 100% dal Comune di Vicenza.

PRESO ATTO che non è chiaro se, nel caso specifico, alla luce di quanto riportato al punto precedente, sia possibile ricondursi ad una delle fattispecie previste dall’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011(casi in cui non è richiesta la documentazione antimafia).

PRESO ATTO che, relativamente alla questione di cui sopra, è stato formulato specifico quesito ai competenti Uffici della Prefettura di Vicenza con nota n. 129787 del 04.04.2016, non ancora ad oggi riscontrato.

CONSIDERATO che, pertanto, nelle more di ulteriori e diverse indicazioni, in data 11 aprile 2016 è stata comunque inviata (a mezzo Sistema informatizzato Certificazione antimafia) apposita richiesta della documentazione antimafia (comunicazione) alla competente Prefettura di Vicenza e che, nei termini dei 30 giorni previsti dalla legge, la medesima richiesta non risulta essere stata riscontrata.

PRESO ATTO che nel corso di validità dell’AIA di cui trattasi rilasciata nel 2008 e rinnovata nel 2013 il precedente Gestore ha ultimato le operazioni di allontanamento del sito dei rifiuti sottoposti a sequestro nel 2004 ma non ha mai conferito rifiuti dall’esterno.

VISTA la relazione di ARPAV – Dip. di Venezia relativa al controllo aggiuntivo in impianto trasmessa con nota n. 68001 del 07 luglio 2015.

VISTE le Leggi regionali n. 3/2000 e ss.mm.ii. e n. 26/2007.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015 ed, in particolare, l’art. 16, comma 4 delle Disposizioni generali contenute nell’elaborato A del medesimo Piano.

VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all’Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l’Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

  1. Di volturare, a favore della Ditta Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A., C.F. 95007660244 e P.IVA 00927840249, con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all’impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Righi, 10 –Porto Marghera (Venezia) e rilasciata alla Ditta AIM Bonifiche S.r.l. con DDR n. 98 del 18 dicembre 2013, a seguito della fusione deliberata tra le due società e della relativa comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto di cui trattasi.
  2. Di specificare che l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 10 anni dalla data di rilascio del DDR n. 98 del 18.12.2013.
  3. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all’emanazione del presente provvedimento, la relativa autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l’avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca di detta autorizzazione.
  4. Di stabilire che, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente atto, il nuovo Gestore è tenuto a presentare alla Città Metropolitana di Venezia la documentazione attestante la voltura delle garanzie finanziarie previste dall’art. 208 comma 11 lett. g) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. già in essere relativamente all’impianto di cui trattasi, ovvero nuove polizze, in conformità alle modalità di cui alla DGRV n. 2721/2014.
  5. Di chiedere al nuovo Gestore di chiarire quanto prima, e comunque non oltre 150 giorni dalla notifica del presente provvedimento, se ha intenzione di riprendere l’attività di gestione rifiuti in conto terzi disciplinata dall’Autorizzazione oggetto della voltura di cui trattasi. L’eventuale ripresa dei conferimenti di rifiuti dall’esterno deve essere in ogni caso preliminarmente comunicata a tutti gli Enti territoriali competenti.
  6. Di prescrivere al Gestore, sulla base di quanto richiesto dall’ARPAV nella relazione relativa al controllo aggiuntivo in impianto trasmessa con nota n. 68001 del 07 luglio 2015:
    1. di gestire opportunamente il materiale servibile e/o funzionante presente in impianto, eventualmente allontanandolo in altro sito utile, al fine di evitare un irrecuperabile degrado di risorse tuttora utilizzabili.
    2. di aggiornare, nel caso in cui il Gestore decida di riprendere l’attività, il Piano di Monitoraggio e Controllo in conformità alle direttive tecniche nel frattempo emanate. Tale Piano dovrà essere trasmesso agli Enti contestualmente alla comunicazione di ripresa dei conferimenti di cui al precedente punto 5.
  7. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 98/2013.
  8. Di prendere atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24 aprile 2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
  9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  10. Di comunicare alle Ditte Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A.  ed AIM Bonifiche S.r.l. con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza, alla Prefettura di Vicenza, alla Sezione regionale Progetto Venezia, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Società VERITAS S.p.A., alla società SIFA Scpa, al Dip. Prov.le ARPAV di Venezia ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
  11. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  12. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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