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Bur n. 59 del 21 giugno 2016


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 153 del 06 giugno 2016

Rinnovo concessione demaniale avente ad oggetto un capanno su palafitta con relativa passerella d'accesso e bilancia da pesca su tralicci, il tutto ubicato in sx fiume Po di Goro in corrispondenza dello st. 195 in Comune di Ariano nel Polesine (RO). Ditta: ASOLI MASSIMO e ASOLI LORENZO PRATICA: PO_PA00059 Rinnovo Concessione

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rinnovata ai Signori Asoli Massimo e Asoli Lorenzo la concessione demaniale avente ad oggetto un capanno su palafitta con relativa passerella d'accesso e bilancia da pesca su tralicci, il tutto ubicato in sx fiume Po di Goro in corrispondenza dello st. 195 in Comune di Ariano nel Polesine (RO). Istanza presentata in data: 17.02.2015; Parere ai fini idraulici dell'AIPO di Rovigo: nota prot. n. 24278 del 17.08.2015; Parere dell'Amministrazione Comunale di Ariano nel Polesine: nota prot. n. 9454 del 01.09.2015; Disciplinare sottoscritto in data 03.05.2016.

Il Direttore

VISTA l’istanza presentata in data 17.02.2015, intesa ad ottenere da parte dei Signori Asoli Massimo – (omissis) - , nato a Fusignano (RA) il 06/01/1975 (omissis) e Asoli Lorenzo – (omissis) -, nato a Premilcuore (FC) in 20/06/1948 (omissis), il rinnovo della concessione demaniale avente ad oggetto un capanno su palafitta con relativa passerella d’accesso e bilancia da pesca su tralicci, il tutto ubicato in sx fiume Po di Goro in corrispondenza dello st. 195 in Comune di Ariano nel Polesine (RO).

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall’AIPO di Rovigo con nota prot. n. 24278 del 17.08.2015 e dal Comune di Ariano nel Polesine (RO) con nota prot. n. 9454 del 01.09.2015;

CONSIDERATO che l’istanza è stata pubblicata ai sensi dell’art. 16 della D.G..R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO che i Signori Asoli Massimo e Asoli Lorenzo hanno costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 41698 del 03.02.2016 è stato trasmesso ai Signori Asoli Massimo e Asoli Lorenzo lo schema di disciplinare per la sottoscrizione definitiva;

VISTA la nota del 04.03.2016 dei Signori Asoli Massimo e Asoli Lorenzo, con la quale dichiarano che il referente della concessione sarà il Sig. Asoli Massimo;

VISTO che in data 03.05.2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui i Signori Asoli Massimo e Asoli Lorenzo dovranno attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013

decreta

  1. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo ai Signori Asoli Massimo – (omissis) -, nato a Fusignano (RA) il 06/01/1975 (omissis) e Asoli Lorenzo – (omissis) -, nato a Premilcuore (FC) in 20/06/1948 (omissis), il rinnovo della concessione demaniale avente ad oggetto un capanno su palafitta con relativa passerella d’accesso e bilancia da pesca su tralicci, il tutto ubicato in sx fiume Po di Goro in corrispondenza dello st. 195 in Comune di Ariano nel Polesine (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 03.05.2016 iscritto al n. 33 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Rovigo - il 04.05.2016 n. 1212 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.
  2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
  3. Il canone annuo, relativo al 2015 è di Euro 1.240,95 (milleduecentoquaranta/95) come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l’esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell’ammontare della cauzione.
  4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
  5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

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