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Bur n. 57 del 14 giugno 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 32 del 04 maggio 2016

Modifica ed integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 120 del 24 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti inorganici non pericolosi ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI). Gestore: CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia con sede legale in Piazza Castello, 3 - Vicenza.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si modifica e si integra - sulla base degli esiti dei controlli ambientali eseguiti e sulla base di specifica istanza di parte - l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica di cui trattasi rilasciata, con DSR n. 120/2012 e ss.mm.ii., al CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - con sede legale in Piazza Castello, 3 - Vicenza.

Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Comunicazione della Provincia di Vicenza, acquisita al prot. reg. n. 436852 del 17.10.2014, relativa ai monitoraggi dei livelli di falda nell'area di discarica. "Studio geologico idrogeologico ambientale e approfondimenti a seguito della risalita della falda oltre il franco previsto dall'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003", datato 09 giugno 2015 ed acquisito al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015; "Valutazione tecnica dell'efficienza ed integrità del sistema di contenimento della discarica di in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino", datata 10 giugno 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015. Integrazioni e chiarimenti trasmessi dalla Ditta Safond Martini S.r.l. con nota raccomandata del 16.02.2016 (acquisita al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016). Nota della Ditta Safond Martini S.r.l., datata 02.02.2016 ed acquisita al prot. reg. n. 41405 del 03.02.2016, con la quale è stata chiesta rettifica e conferma della concessione delle deroghe ai limiti allo scarico in fognatura per i parametri cloruri e solfati.

Il Direttore

Inquadramento amministrativo dell’impianto

PREMESSO che con DGRV n. 1889 del 01.06.1999 è stato approvato il progetto di realizzazione dei lotti 1 e 2 della discarica di cui trattasi, come modificato dal Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 ed approvato con DGRV n. 2008 del 02.07.2004.

PREMESSO che con DGRV n. 3912 del 30.10.2002 è stato approvato il progetto di realizzazione del lotto 3 della discarica di cui trattasi approvato, come modificato dal Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 ed approvato con DGRV n. 2008 del 02.07.2004.

RICHIAMATA la DGRV 23.06.2009 n. 1829, con la quale la Giunta regionale, sulla base degli allegati pareri n. 216 del 10.12.2008 e 233 del 06.05.2009 espressi dalla Commissione Regionale V.I.A. ha rilasciato – relativamente all’ampliamento della discarica in oggetto di cui al progetto definitivo presentato in data 19.03.2007 (realizzazione lotti 4 e 5) - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’approvazione dell’intervento e l’autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 120 del 24 dicembre 2012, come integrato e modificato con il successivo DDR n. 83 del 05 novembre 2013, con il quale è stata rilasciata al CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia, con sede legale in Piazza Castello, 3 Vicenza, l’A.I.A. definitiva per l’intera discarica per rifiuti inorganici non pericolosi ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI).

PRESO ATTO che ai sensi del punto 2 del succitato DDR n. 120/2012, come modificato dal DDR n. 83/2013, il CO.STEF. è, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.., il Gestore dell’impianto e che lo stesso si avvale, per la conduzione operativa della discarica, della società SAFOND-MARTINI S.r.l., in qualità di associato del medesimo Consorzio.

Problematica innalzamento falda

VISTA la nota della Provincia di Vicenza, acquisita al prot. reg. n. 436852 del 17.10.2014, con la quale si segnalava – relativamente alla discarica di cui trattasi - il mancato rispetto del franco di falda previsto dall’allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003 sulla base dei dati di monitoraggio relativi al periodo gennaio 2014 – giugno 2014.

RILEVATO che i dati di cui sopra mostravano, per alcuni lotti, anche il superamento del piano d’imposta dell’impermeabilizzazione.

VISTI gli esiti dell’incontro di coordinamento, tenutosi in data 11.12.2014 ed appositamente convocato per discutere della problematica di cui sopra, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, Provincia, ARPAV, Comune di Montecchio Precalcino e Ditte interessate.

RILEVATO che, nell’ambito del succitato incontro dell’11 dicembre 2014 ed in analogia a quanto già discusso per le altre discariche interessate dalla problematica di cui trattasi, sono state chieste specifiche integrazioni al Gestore in merito ai seguenti aspetti:

  • fattibilità tecnico – economica ed ambientale di un sistema di emungimento della falda e/o di altre possibili soluzioni tecniche che possano garantire il rispetto del franco di falda, o almeno, il non interessamento del pacchetto di impermeabilizzazione del fondo delle discariche;
  • possibile influenza dell’innalzamento della falda sull’integrità e l’efficienza dei presidi ambientali della discarica;
  • progettazione di un’idonea barriera idraulica a valle degli impianti, da attivare in caso di emergenza;
  • intensificazione del monitoraggio della falda e minimizzazione della presenza di percolato in discarica in caso di innalzamento della falda oltre la quota minima del piano di imposta dell’argilla.

VISTE le seguenti relazioni tecniche inviate dalla Ditta Safond – Martini S.r.l. in ottemperanza a quanto richiesto nell’incontro dell’11 dicembre 2014:

  • Studio geologico – idrogeologico – ambientale e approfondimenti a seguito della risalita della falda oltre il franco previsto dall’allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003”, datato 09 giugno 2015 ed acquisito al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015;
  • Valutazione tecnica dell’efficienza ed integrità del sistema di contenimento della discarica di in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino”, datata 10 giugno 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015.

VISTI gli esiti dell’incontro di coordinamento, tenutosi in data 30.09.2015 ed avente ad oggetto l’esame della documentazione tecnica sopra richiamata, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, Provincia ed ARPAV.

VISTA la nota di ARPAV n. 99463 del 12 ottobre 2015, recante il parere sul piano di monitoraggio straordinario contenuto nelle relazioni presentate dalla Ditta Safond – Martini S.r.l.

VISTE le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi dalla Ditta Safond – Martini S.r.l., in ottemperanza a quanto richiesto a seguito del succitato incontro del 30.09.2014, con nota raccomandata del 16.02.2016 (acquisita al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016).

PRESO ATTO in particolare, che tali integrazioni risultano comprensive di una specifica relazione integrativa del succitato studio geologico-idrogeologico-ambientale, datato 9 giugno 2015, relativa all’analisi costi – benefici del “sistema di dewatering”.

PRESO ATTO che le integrazioni in questione risultano altresì comprensive di una proposta di modifica migliorativa relativamente all’impianto di trattamento in situ del percolato, consistente nell’implementazione di un’apposita sezione di “disgiunzione-calibrazione-dosaggio”, costituita da 5 serbatoi da 6,3 mc cadauno, dedicati singolarmente alle diverse linee di sollevamento del percolato in arrivo dai lotti di discarica.

CONSIDERATO che la modifica di cui sopra consentirà un’ottimizzazione dell’avvio a trattamento e smaltimento del percolato estratto, dando priorità – ove necessario - ai lotti con le superfici di fondo più prossime alla massima escursione della falda, così come tra l’altro auspicato da ARPAV nella succitata nota n. 99463 del 12 ottobre 2015.

RILEVATO che, come convenuto negli incontri di coordinamento sopra richiamati:

  1. le cause del fenomeno di innalzamento della falda nell’area di discarica sono ascrivibili da un lato all’intensificarsi degli eventi meteorici e dall’altro alla diminuzione dei prelievi di acqua dal sottosuolo.
  2. al momento attuale, anche a fronte del periodico innalzamento della falda, non è stata riscontrata alcuna contaminazione ambientale delle acque sotterranee imputabile alla discarica in questione.
  3. sono ragionevolmente da escludersi problemi di stabilità e sollevamento del fondo dei lotti coltivati a causa delle sottospinte idrauliche della falda, tenuto soprattutto conto che si tratta di lotti già colmati (1, 2 e 3) o quasi del tutto colmati (4).

PRESO ATTO che relativamente al lotto 5 la Ditta ha presentato con nota acquisita al prot. reg. n. 129880 del 26.03.2015, apposita comunicazione di variante non sostanziale, consistente nell’innalzamento del fondo del medesimo lotto, al fine di garantire il rispetto del franco di falda previsto dal D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.

RICHIAMATA la nota regionale n. 215641 del 22 maggio 2015, con la quale è stato rilasciato – ai sensi dell’art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 - specifico nulla osta alla realizzazione della variante di cui sopra.

PRESO ATTO che il progetto di barriera idraulica a valle della discarica presentato dalla Ditta Safond – Martini S.r.l. con le relazioni del luglio 2015 risponde sostanzialmente a quanto richiesto dagli Enti, così come emerso nell’incontro di coordinamento del 30.09.2015.

PRESO ATTO che l’intervento di depressione forzata della falda, sulla base delle relazioni specialistiche presentate e degli approfondimenti tecnici effettuati, non risulta ambientalmente sostenibile.

CONSIDERATO che sulla problematica generale in questione è stato interessato anche il Ministero dell’Ambiente con una specifica richiesta di parere (cfr. nota del Direttore del Dipartimento regionale Ambiente n. 230890 del 28 maggio 2014) tesa ad appurare “se il mancato rispetto del franco di falda possa, da solo, comportare l’obbligo per l’Autorità competente di sospendere il conferimento di rifiuti in discarica ed avviare conseguentemente le procedure di chiusura della stessa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003”.

RICHIAMATA la nota n. 17000 del 23.06.2014, con la quale il Ministero dell’Ambiente, in riscontro alla succitata richiesta di parere, ha precisato quanto segue:

  • L’Autorità competente è generalmente tenuta ad attivare le procedure di chiusura di una discarica, anche nell’ambito di un procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, qualora riscontri la presenza di “gravi motivi tali da provocare danni all’ambiente e alla salute”, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2003, oppure su richiesta dell’amministrazione comunale motivata in ragione di circostanze sopravvenute al rilascio dell’autorizzazione medesima.
  • L’Autorità competente è comunque tenuta a monitorare l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione sulla base dei piani approvati (in particolare del piano di sorveglianza e controllo e del piano di gestione operativa). La mancata attuazione delle misure correttive è soggetta a diffida da parte dell’autorità competente con indicazione delle misure provvisorie o complementari per ripristinare la conformità.
  • Il Piano di sorveglianza e controllo è finalizzato anche a garantire che il gestore adotti tutti gli accorgimenti necessari per ridurre i rischi derivanti dalla gestione della discarica per l’ambiente e la salute umana e per assicurare il tempestivo intervento in caso di imprevisti; inoltre il piano di gestione operativa, che contiene un’apposita sezione intitolata “piano di interventi in condizioni straordinarie”, può prevedere apposite misure, quali l’interruzione del conferimento dei rifiuti, come misure idonee per ridurre i rischi per l’ambiente ed i disagi per la popolazione interessata.
  • Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle procedure operative ed amministrative previste dall’art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

ACCERTATO che, allo stato attuale, tenuto conto dei chiarimenti resi dal Ministero nella nota n. 17000 del 23.06.2014, non sono ravvisabili i “gravi motivi tali da provocare danni all’ambiente e alla salute” per attivare le procedure di chiusura della discarica di cui trattasi previste dall’art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003.

RITENUTO pertanto di prendere atto delle relazioni tecniche presentate dalla Ditta Safond – Martini S.r.l. ed inerenti la problematica di cui trattasi ed, in particolare, del piano di monitoraggio straordinario (da attivarsi all’innalzamento della falda oltre il franco previsto dal D. Lgs. n. 36/2003) e della proposta di modifica all’impianto di trattamento in situ del percolato, con le seguenti precisazioni/prescrizioni:

  • I campionamenti quindicinali delle acque di falda potranno essere eseguiti in corrispondenza del superamento, da parte del livello di falda, della minima quota di imposta dell’argilla (calcolata con riferimento al piezometro Pz3). Rimane invece l’obbligo di monitorare con cadenza quindicinale i livelli freatimetrici (e le altre misure di campo proposte) in corrispondenza dell’innalzamento della falda oltre il franco di 2 m dalla barriera impermeabile (calcolata sempre con riferimento al piezometro Pz3).
  • Le determinazioni analitiche relative ai campionamenti di acque di falda di cui al punto precedente dovranno ricomprendere, oltre a quelli propositi, anche il parametro COD.
  • Le misurazioni dei parametri in campo su tutti i pozzi (n. 6) dovranno essere registrate per le valutazioni sull’andamento qualitativo della falda, verificando anche la taratura delle sonde del Pz1.
  • L’implementazione dell’impianto di trattamento in situ del percolato, proposta come variante non sostanziale nell’ambito delle integrazioni acquisite al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31.08.2016; di tale circostanza dovranno essere tempestivamente informati gli Enti interessati (Regione, Provincia, ARPAV). Sia in ogni caso valutata l’eventuale necessità di ottenere dal Comune competente lo specifico titolo edilizio abilitativo per la realizzazione della medesima variante.

Deroghe scarico in fognatura

CONSIDERATO che l’AIA di cui al DSR n. 120/2012 risulta comprensiva dello scarico in fognatura del refluo proveniente dall’impianto di trattamento in situ del percolato nel rispetto delle prescrizioni ivi individuate, come concordate con l’Ente gestore della fognatura (Acque Vicentine S.p.A.

PRESO ATTO in particolare che ai sensi del punto 9.6.1 del DSR n. 120/2012 il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti della Tab. 1 dell’All. B – colonna scarico in fognatura delle norme di attuazione del Piano regionale di Tutela Acque (PTA) con deroga fino al 31.12.2015 per i parametri cloruri e solfati.

VISTA la nota della Ditta Safond – Martini S.r.l., datata 30.11.2015 ed acquisita al prot. reg. n. 498929 del 07.12.2015, con la quale è stata chiesta ad Acque Vicentine S.p.A., sulla base di quanto disposto con DGRV n. 1534/2015, la conferma del mantenimento dell’attuale deroga ai limiti allo scarico dei cloruri e dei solfati.

PRESO ATTO che Acque vicentine S.p.A., con nota n. 22558 del 21.12.2015, ha confermato la possibilità di concedere la deroga dei parametri in questione a tutto l’anno 2016.

VISTA la nota della Ditta Safond – Martini S.r.l., datata 02.02.2016 ed acquisita al prot. reg. n. 41405 del 03.02.2016, con la quale è stata chiesta rettifica e conferma della concessione delle deroghe di cui trattasi a tutto il 2018 o oltre.

CONSIDERATO che la motivazione addotta dalla Ditta nell’istanza sopraccitata afferisce la circostanza secondo cui la concessione delle deroghe in questione sarebbe legata alla corrispondente scadenza del PTA (vedi art. 38, co. 2 delle NTA), oggi prorogata fino a dicembre 2018.

PRESO ATTO che l’art. 38, co. 2 delle norme di attuazione del PTA prevede, in particolare, che “Purché sia garantito che la fognatura sia dotata di un impianto di trattamento finale che rispetti i limiti per esso previsti, per le acque reflue industriali il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della Tabella 1 Allegato B, colonna “scarico in fognatura”, tranne che per i parametri elencati in Tabella 3 dell’Allegato C. Nel caso in cui lungo la rete fognaria siano presenti sfioratori, tale deroga può essere applicata fino al 31/12/2015 (leggi 31.12.2018 per effetto della DGRV n. 1534/2015); sulla base di valutazioni del gestore della rete fognaria la deroga potrà essere ulteriormente prorogata solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura di cui alla tabella 1 allegato B (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06); l’ammissibilità della deroga deve essere dimostrata sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l’autorizzazione….”

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.6.2 del DSR n. 120/2012 le deroghe di cui sopra possono essere comunque sospese o revocate su proposta di Acque Vicentine S.p.A. in caso di variazioni dei presupposti di funzionamento dell’impianto di depurazione comunale o per mutate condizioni riscontrate nella rete fognaria.

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra, di modificare il punto 9.6.1 del DSR n. 120/2012, come segue:

9.6.1 i limiti tabellari allo scarico delle acque reflue industriali sono quelli della Tab. 1, dell’All. B – Colonna scarico in rete fognaria, delle norme tecniche di attuazione del PTA, approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009, con deroga fino al 31.12.2016, per i parametri:

  • Cloruri da 1200 mg/l a 1600 mg/l
  • Solfati da 1000 mg/l a 1600 mg/l

la deroga di cui sopra dovrà intendersi automaticamente prorogata qualora l’Ente gestore della fognatura esprima il proprio parere favorevole nel rispetto di quanto indicato all’art. 38, co. 2 delle NTA del PTA vigente.

RITENUTO infine di modificare l’AIA di cui al DSR n. 120/2012 al fine di comprendere, tra le prescrizioni relative alle modalità realizzative della discarica, l’obbligo di attenersi per quanto riguarda il lotto 5 ai contenuti della variante non sostanziale presentata con nota acquisita al prot. reg. n. 129880 del 26.03.2015.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTI il DM 27.09.2010 ed il successivo e recente decreto modificativo DM 24.06.2015.

VISTA la DGRV n. 1543 del 03.11.2015 recante modifiche ed aggiornamenti del Piano di Tutela delle Acque.

VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all’Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l’Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

  1. Di prendere atto delle seguenti relazioni tecniche, presentate a seguito degli esiti dei controlli ambientali eseguiti relativamente alla discarica per rifiuti inorganici non pericolosi di cui trattasi, ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI) ed autorizzata con l’AIA di cui al DSR n. 120/2012 rilasciato al CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia con sede legale in Piazza Castello, 3 - Vicenza:
    • Studio geologico – idrogeologico – ambientale e approfondimenti a seguito della risalita della falda oltre il franco previsto dall’allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003”, datato 09 giugno 2015 ed acquisito al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015, come integrato dal documento acquisito al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016;
    • Valutazione tecnica dell’efficienza ed integrità del sistema di contenimento della discarica di in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino”, datata 10 giugno 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015.
  2. Di prendere, in particolare, atto del piano di monitoraggio straordinario (da attivarsi all’innalzamento della falda oltre il franco previsto dal D. Lgs. n. 36/2003), contenuto nello studio geologico-idrogeologico-ambientale di cui sopra e della proposta di modifica dell’impianto di trattamento in situ del percolato, acquisita al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016, con le seguenti precisazioni/prescrizioni:
    • I campionamenti quindicinali delle acque di falda potranno essere eseguiti in corrispondenza del superamento, da parte del livello di falda, della minima quota di imposta dell’argilla (calcolata con riferimento al piezometro Pz3). Rimane invece l’obbligo di monitorare con cadenza quindicinale i livelli freatimetrici (e le altre misure di campo proposte) in corrispondenza dell’innalzamento della falda oltre il franco di 2 m dalla barriera impermeabile (calcolata sempre con riferimento al piezometro Pz3).
    • Le determinazioni analitiche relative ai campionamenti di acque di falda di cui al punto precedente dovranno ricomprendere, oltre a quelli propositi, anche il parametro COD.
    • Le misurazioni dei parametri in campo su tutti i pozzi (n. 6) dovranno essere registrate per le valutazioni sull’andamento qualitativo della falda, verificando anche la taratura delle sonde del Pz1.
    • L’implementazione dell’impianto di trattamento in situ del percolato, proposta come variante non sostanziale nell’ambito delle integrazioni acquisite al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31.08.2016; di tale circostanza dovranno essere tempestivamente informati gli Enti interessati (Regione, Provincia, ARPAV). Sia in ogni caso valutata l’eventuale necessità di ottenere dal Comune competente lo specifico titolo edilizio abilitativo per la realizzazione della medesima variante.
  3. Di modificare, per quanto espresso in premessa, il punto 9.1 del DSR n. 120/2012 come segue:

9.1   per quanto riguarda le modalità realizzative dei lotti 4 e 5 dell’impianto di discarica di cui trattasi, la ditta dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 204 in data 05.08.2008 (contenuto nel parere n. 216 del 10.12.2008 allegato alla DGRV n. 1829/2009), nonché, relativamente al lotto 5, anche alla variante non sostanziale acquisita al prot. reg. n. 129880 del 26.03.2015.

  1. Di modificare il punto 9.6.1 del DSR n. 120/2012, sulla base dell’istanza presentata, come segue:

9.6.1   i limiti tabellari allo scarico delle acque reflue industriali sono quelli della Tab. 1, dell’All. B – Colonna scarico in rete fognaria, delle norme tecniche di attuazione del PTA, approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009, con deroga fino al 31.12.2016, per i parametri:

  • Cloruri da 1200 mg/l a 1600 mg/l
  • Solfati da 1000 mg/l a 1600 mg/l

la deroga di cui sopra dovrà intendersi automaticamente prorogata qualora l’Ente gestore della fognatura esprima il proprio parere favorevole nel rispetto di quanto indicato all’art. 38, co. 2 delle NTA del PTA vigente.

  1. Di considerare quale parte integrante del presente provvedimento le premesse dello stesso.
  2. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 120 del 24 dicembre 2012, come modificato dal successivo decreto n. 83 del 05.11.2013.
  3. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
  4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  5. Di comunicare il presente provvedimento al Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia, Piazza Castello, 3 Vicenza, alla Ditta SAFOND-MARTINI S.r.l., Via Terraglioni, n. 50 – 36030, Loc. Levà del Comune di Montecchio Precalcino (VI), al Comune di Montecchio Precalcino (VI), alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Vicenza, ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti, ad Acque Vicentine S.p.A. e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
  6. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.
  7. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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