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Bur n. 47 del 20 maggio 2016


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 21 del 12 maggio 2016

Approvazione della nuova modulistica regionale di comunicazione preventiva di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive ed agriturismo ricettivi, da presentare al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia tramite il SUAP. Revoca del Decreto Direttore Sezione Turismo n. 67/2014. Art. 34 della l.r. n. 11/2013. art. 24 della l.r. n. 28/2012.

Note per la trasparenza

Si approva la nuova modulistica di comunicazione preventiva della variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive ed agriturismo ricettivi, da presentare al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia tramite lo Sportello unico delle attività produttive. Si revoca la precedente modulistica.

Il Direttore

PREMESSO CHE

tutte le indicazioni del presente Decreto relative alle Province del Veneto sono valide anche per la Città Metropolitana di Venezia, ai sensi del comma 2 dell’art.3 della l.r.n.19/2015;

la l.r. 14 giugno 2013 n.11 “ Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” all’art.2, comma 1, lettera h) definisce la struttura ricettiva quale struttura, aperta al pubblico, che fornisce a pagamento alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente;

che l’art.34 della citata l.r.n.11/2013 prevede, al comma 8, che le strutture ricettive possono avere apertura annuale per l’intero anno solare, o stagionale con un apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell’arco dell’anno;

il comma 9 del citato art.34 dispone altresì che le strutture ad apertura stagionale possono inoltre essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell’anno solare senza un limite minimo di durata e comunque per un periodo complessivo non superiore a nove mesi;

CONSIDERATO CHE

il periodo di apertura al pubblico è un dato necessario per la rilevazione statistica per conoscere l’offerta turistica delle strutture ricettive e degli agriturismo ricettivi;

il periodo di apertura al pubblico è altresì un dato per qualificare l’attività turistica nella relativa SCIA e consentire il controllo sulla stessa da parte degli enti locali competenti;

conseguentemente il periodo di apertura deve essere indicato nella Segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, da presentare al Comune, sia per le strutture ricettive ai sensi dell’art.34 della l.r. n.11/2013 e dell’art.41 della l.r. n.33/2002, sia per gli agriturismo ricettivi ai sensi dell’art.24 della l.r. n.28/2012;

RITENUTO CHE

per ragioni di celerità e semplificazione amministrativa, una variazione del solo periodo di apertura della struttura ricettiva e dell’agriturismo ricettivo richieda una modulistica più semplice, rispetto a quella prevista per la SCIA, per consentire un rapido aggiornamento del dato, da inserire nella apposita procedura informatica gestita dallo Sportello unico delle attività produttive, SUAP, in conformità al DPR n.160/2010;

DATO ATTO CHE

che, con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.67 del 25.11.2014 è stato approvato il modello di comunicazione della variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive alberghiere all’aperto, extralberghiere e degli agriturismo ricettivi;

la DGR n.419 del 31.3.2015, pubblicata sul BUR del 24.4.2015, ha approvato requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari : alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast;

i rifugi alpini ed escursionistici continuano ad essere disciplinati come strutture ricettive extralberghiere ai sensi dell’art.25 e seguenti della l.r.n.33/2002;

CONSIDERATO CHE

vi sono inoltre alcune strutture ricettive extralberghiere, così definite dall’art.25 della l.r.n.33/2002 e già regolarmente esercitate ai sensi dell’art.41 della l.r.n.33/2002, che si sono già classificate come strutture ricettive complementari ai sensi dell’ Allegato A della DGR n.419/2015;

altre strutture ricettive extralberghiere, così definite dall’art.25 della l.r.n.33/2002 e già regolarmente esercitate ai sensi dell’art.41 della l.r.n.33/2002, non si sono ancora classificate ai sensi dell’ Allegato A della DGR n.419/2015, perché la DGR n.152 del 16.2.2016 ha prorogato il loro termine finale per ottenere la classificazione come strutture ricettive complementari;

RITENUTO OPPORTUNO

a seguito delle citate modifiche normative, aggiornare il modello regionale di comunicazione di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive, inserendo la previsione sia di strutture ricettive extralberghiere ancora disciplinate dall’art.25 della l.r. n.33/2002, sia di strutture ricettive classificate come complementari ai sensi della DGR n.419/2015, secondo il modello contenuto nell’Allegato A al presente Decreto;

DATO ATTO CHE

la l.r.n.7/2016 ha modificato la lettera d) del comma 2 dell’art.27 della l.r.n.11/2013 e quindi ha modificato la disciplina dei bed & breakfast esclusivamente ai fini della legislazione turistica;

CONSIDERATO CHE

conseguentemente alla l.r.n.7/2016, la DGR n.498 del 19.4.2016 ha modificato la disciplina dei bed & breakfast, già contenuta nella DGR n.419 del 31.3.2015, con effetti rilevanti esclusivamente ai fini della legislazione turistica e quindi anche della comunicazione di variazione del periodo di apertura, nei seguenti tre ambiti :

  1. periodo di apertura: è abrogata la facoltà di apertura occasionale dei bed & breakfast in tutto il Veneto ed i titolari di bed & breakfast con apertura occasionale devono comunicare la variazione del periodo di apertura in annuale o stagionale al Comune su modello regionale tramite il SUAP entro 90 giorni dal 22.4.2016;
  2. necessità di attività esclusivamente imprenditoriale : deve essere dichiarata dai titolari di bed & breakfast situati nei seguenti Comuni del Veneto : Venezia, Cavallino - Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, Lazise, Peschiera del Garda, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova, Chioggia, Rosolina, Cortina d'Ampezzo, Malcesine, Castelnuovo del Garda, Montegrotto Terme, Garda, Eraclea, Vicenza;
  3. scelta tra attività imprenditoriale o attività non imprenditoriale : consentita solo ai titolari di bed & breakfast situati nei Comuni diversi da quelli elencati nella lettera b) con apposita dichiarazione sotto la loro responsabilità civile e fiscale;

DATO ATTO CHE

la DGR n.498/2016 incarica il Direttore della Sezione regionale Turismo di apportare alla modulistica turistica di interesse le opportune modificazioni per consentire ai gestori di B&B di presentare la documentazione turistica abilitante all'esercizio di tale modalità di offerta ricettiva anche dichiarando, sotto la loro esclusiva responsabilità civilistica e fiscale, la natura non imprenditoriale dell'attività svolta;

RITENUTO OPPORTUNO

approvare un nuovo modello regionale specifico di comunicazione di variazione del periodo di apertura per i bed & breakfast, a seguito delle citate specifiche modifiche della loro disciplina turistica;

inserire nella citata comunicazione la previsione della scelta per il titolare del bed & breakfast tra attività imprenditoriale o attività non imprenditoriale, esclusivamente ai fini della legislazione turistica, come precisato nella fattispecie di cui alla precedente lettera c), secondo il modello contenuto nell’Allegato B al presente Decreto;

CONSIDERATO CHE

per i titolari delle strutture ricettive diverse dai bed & breakfast resta in ogni caso l’obbligo di essere un titolare di impresa, ai sensi della lettera n) del comma 1 dell’art.2 della l.r.n.11/2013, esclusivamente ai fini della legislazione turistica e quindi anche ai fini della comunicazione di variazione del periodo apertura;

RITENUTO OPPORTUNO

per motivi di semplificazione amministrativa, approvare, per le strutture ricettive diverse dai bed & breakfast un modello regionale specifico di comunicazione di variazione del periodo di apertura più semplice, perché senza la previsione della scelta tra attività imprenditoriale o attività non imprenditoriale, secondo il modello contenuto nell’Allegato A al presente Decreto;

identificare, per ragioni di semplificazione e di maggiore informatizzazione, in entrambi i citati modelli regionali di comunicazione della variazione del periodo apertura, la struttura ricettiva od agriturismo ricettivo interessato alla variazione, con il codice assegnato dalla Regione, a seguito della procedura telematica di accreditamento per dati ISTAT pubblicata sul sito istituzionale: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori ;

CONSIDERATO CHE

conseguentemente alle suddette modifiche previste dalla DGR n.498/2016 nonché per finalità di coordinamento testuale, deve essere revocato, ai sensi dell'art.21 quinquies della legge n.241 del 1990, per i sopravvenuti motivi di pubblico interesse di semplificazione procedimentale e di aggiornamento dei dati, il citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 67 del 25.11.2014, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

è necessario confermare, per il principio comunitario di tutela dell'affidamento, la validità formale delle comunicazioni di variazione del periodo di apertura presentate tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n.67/2014, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO

approvare, per i motivi citati, il modello regionale, valido per tutti gli sportelli SUAP del Veneto, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, di comunicazione preventiva al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive, alberghiere, all’aperto, complementari, extralberghiere ed agriturismo ricettivo, con esclusione dei bed & breakfast;

approvare, per i motivi citati, il modello regionale, valido per tutti gli sportelli SUAP del Veneto, contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento, di comunicazione preventiva al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive bed & breakfast;

di dare atto che il contenuto delle suddette comunicazioni va inserito nella procedura telematica del SUAP sul portale : www.impresainungiorno.it ;

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

VISTI la legge n. 241/1990; l.r.n.7/2016; la l.r.n.19/2015; la l.r.n.11/2013, la l.r.n.33/2002, il DPR n.445/2000; il DPR n.160/2010; la DGR n.419/2015; la DGR n.152/2016; la DGR n.498/2016, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.67/2014;

decreta

  1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 67 del 25.11.2014, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  2. di confermare, per il principio comunitario di tutela dell'affidamento, la validità formale delle comunicazioni di variazione del periodo di apertura presentate tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n.67/2014, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale, valido per tutti gli sportelli SUAP del Veneto, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, di comunicazione preventiva al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive, alberghiere, all’aperto, complementari, extralberghiere ed agriturismo ricettivo, con esclusione dei bed & breakfast;
  4. di approvare, per i motivi citati, il modello regionale, valido per tutti gli sportelli SUAP del Veneto, contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento, di comunicazione preventiva al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive bed & breakfast;
  5. di dare atto che il contenuto della suddetta comunicazione va inserito nella procedura telematica del SUAP sul portale : www.impresainungiorno.it ;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

Paolo Rosso

(seguono allegati)

21_Allegato_DDR_21_12-05-2016_322676.pdf
Decreto_N._21_Allegato_B_322676.pdf

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