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Bur n. 46 del 17 maggio 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 55 del 29 aprile 2016

ELITE AMBIENTE S.R.L. Integrazione deposito preliminare (D15) rifiuti CER 170601* - 170603* - 170605*. Comune di localizzazione: Grisignano di Zocco (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., il progetto, presentato dalla ditta ELITE AMBIENTE S.r.l., che prevede l'integrazione al deposito preliminare (D 15) di rifiuti contenenti amianto e lana di roccia individuati dai codici CER 170601* - 170603* - 170605* all'autorizzazione per l'impianto sito nel comune di Grisignano di Zocco (VI)

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da ELITE AMBIENTE S.r.l. (P.IVA./C.F 01956070245) con sede legale in via Mazzini n.13 – 36040 Brendola (VI), acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 480558 del 25/11/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

VISTO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 4 del 18/02/2016;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

VISTA l’autorizzazione n°146/2014 del 28/08/2014 rilasciata dalla Provincia di Vicenza per l’impianto sito in via Pigafetta, 38 in comune di Grisignano di Zocco (VI);

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 03/12/2015;

VISTA la nota prot. n. 500613 del 09/12/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 03/12/2015;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata ha la finalità di ottimizzare la logistica della raccolta dell’amianto, dedicando parte dello stoccaggio al deposito preliminare (D15) per circa 8 tonn/giorno di materiali contenenti amianto (MCA) e lana di roccia individuati con i seguenti codici CER:

170601*   Materiali isolanti contenenti amianto;

170605*   Materiali da costruzione contenenti amianto;

170603*   Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose.

Il deposito, da ubicarsi all’interno del capannone 1 aziendale, in un’area interna identificata come B2, già attualmente dedicata allo stoccaggio dei rifiuti recuperabili e/o al deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi, non andrà a modificare il quantitativo attualmente autorizzato;

PRESO ATTO delle integrazioni volontarie presentate dal proponente con nota acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 48391 del 08/02/2016;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 21/12/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 22/01/2016, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del02/03/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • Valutato che non risulta chiara la procedura di accettazione del materiale contenente amianto;
  • Valutato che l’aspirazione dei camini non è dotata di un conta-ore non manomissibile e non sono previsti delle registrazioni che vincolino l’attivazione dei camini con le attività di riconfezionamento (R12-D14) e raggruppamento (D13);
  • Valutato che sono presenti alcune soluzioni di continuità tra pavimentazione e pannelli delimitanti il confine di proprietà, in particolare lungo il lato adiacente alla vicina roggia Sinosa;
  • Valutato che il bacino di contenimento, sottostante i serbatoi di deposito carburante posti esternamente al corpo di fabbrica, non è dotato di idonea chiusura della sezione di scarico;
  • Valutata che non è stata predisposta una procedura di emergenza per la messa in sicurezza dei contenitori ed involucri dei materiali contenti amianto che accidentalmente potrebbero essere lesionati;
  • Valutato che la richiesta di verifica di assoggettabilità che formula la Ditta, riguarda l’apporto di rifiuti pericolosi in D15, per il codice delle MCA (materiali contenti amianto), tipologia di rifiuto non ricompresa nell’autorizzazione in essere;
  • Valutato che la Ditta non ha mai ottenuto e nemmeno formulato in passato istanza di VIA sull’impianto di Grisignano, né alla Regione né alla Provincia;

ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale VIA del 02/03/2016 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore VIA, con nota prot. n. 84760 del 02/03/2016, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente, con nota del 14/03/2016, acquisita con prot. n. 101029 del 14/03/2016, ha depositato le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 06/04/2016, preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio, di seguito riportate:

  • vista e considerata l’autorizzazione della Provincia di Vicenza n. 146/2014 del 28/08/2014;
  • vista la normativa vigente in materia, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013;
  • visto il parere di assoggettabilità a VIA rilasciato dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 02/03/2016;
  • preso atto e condivise le osservazioni addotte dalla Ditta in relazione alla comunicazione di cui all’art. 10 bis della L. 241/1990 presentate con la nota “Osservazioni Vs Comunicazione, ai sensi art.10 bis L. 241/90 ss.mm.ii.” avente prot. n. 101029 del 14/03/2016 riguardante i seguenti argomenti:
  • la procedura di gestione amianto con definite le modalità di accettazione del materiale;
  • i lavori di sistemazione-miglioria del confine adiacente alla roggia Cinosa;
  • l’istallazione del tappo filettato per la corretta chiusura della sezione di scarico del serbatoio di carburante;
  • la procedura di emergenza per la messa in sicurezza dei contenitori ed involucri;

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, esprime all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Si ritiene altresì opportuno precisare alla Ditta che qualsiasi richiesta di modifica futura, sia essa di natura gestionale, come l’eventuale incremento di codici CER, o dei quantitativi di rifiuti trattabili, di nuove operazione di recupero o di smaltimento ovvero di variazione delle caratteristiche di funzionamento dell’impianto (ad es. inserimento di nuove attrezzature, di nuovi cicli di lavorazione e simili), sarà inevitabilmente oggetto di assoggettamento alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al D-D.Lgs. n. 152/2006.

PRESO ATTO del voto favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. espresso da Provincia di Vicenza e Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza nella seduta di Commissione VIA del 06/04/2016;

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 19/04/2016, è stato approvato il verbale della seduta del 06/04/2016;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 06/04/2016 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta ELITE AMBIENTE S.r.l. (P.IVA./C.F 01956070245) con sede legale in via Mazzini n.13 – 36040 Brendola (VI) – PEC: eliteambiente@pec-mail.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Regionale Tutela Ambiente - Settore Gestione Rifiuti, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Grisignano di Zocco (VI) e alla Direzione Generale di ARPAV.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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