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Bur n. 33 del 08 aprile 2016


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 11 del 04 aprile 2016

Approvazione del nuovo modello regionale del simbolo distintivo di classificazione della struttura ricettiva "albergo" (art. 31 della L.r. n. 11 del 2013 e DGR n. 807 del 2014).

Note per la trasparenza

Si approva il nuovo modello regionale della simbologia grafica da utilizzare per esporre il segno distintivo di classificazione della struttura ricettiva “albergo”.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la l.r. 14 giugno 2013, n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina all’articolo 31 la classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali;

- ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera e) della citata legge regionale, la Giunta regionale, con provvedimento, definisce : “il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali”;

- in data 13 giugno 2014 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 807 del 27 maggio 2014, con oggetto: “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29,31,32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n.11” Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto“. Deliberazione n.10/CR dell’11 febbraio 2014 “;

DATO ATTO CHE

- con la citata DGR n. 807/2014, Allegato A, articolo 9 “Simboli distintivi delle strutture ricettive alberghiere”, sono state date le seguenti indicazioni e direttive relativamente alla realizzazione del simbolo grafico distintivo delle strutture ricettive alberghiere, tra le quali sono comprese gli alberghi/ hotel :

- il simbolo distintivo della classificazione essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale delle strutture ricettive alberghiere e non costituisce messaggio pubblicitario;

- il simbolo distintivo è costituito, per tutte le strutture alberghiere, da una chiave su fondo verde racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde;

- nella parte superiore dell'ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura ricettiva alberghiera, con lettere scritte in maiuscolo: ALBERGO;

- nella parte inferiore dell’ellisse appaiono, sempre in rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria assegnata all'esercizio da una a cinque stelle;

- alle stelle è aggiunta una S maiuscola sempre in rosso, per gli hotel classificati con tre stelle superior e quattro stelle superior;

- alle stelle è aggiunta una L maiuscola sempre in rosso, per l’hotel classificato con cinque stelle lusso;

- il simbolo distintivo della classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare avente le dimensioni, le forme, i colori e le immagini, approvati con decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo;

CONSIDERATO CHE

- le strutture ricettive, tra cui gli alberghi, ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 2013, devono esporre, in modo ben visibile all’esterno, il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e) del citato articolo;

- i titolari delle strutture ricettive, tra cui gli alberghi, che non espongono o espongono in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00= a euro 2.000,00= ai sensi della lettera e) del comma 3 dell’articolo 49 della l. r. n. 11 del 2013;

- a decorrere dal 13.6.2014, ai sensi del comma 6 dell’art.50 della l.r.n.11/2013, tutti gli alberghi, sia di nuova apertura, sia quelli già regolarmente esercitati in vigenza della l.r.n.33/2002, devono essere classificati dalla Provincia in conformità alla citata DGR n.807/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

- gli alberghi, già classificati al 13 giugno 2014 ai sensi della l.r.n.33/2002, devono presentare la domanda di classificazione, ai sensi della l.r.n.11/2013, tramite Suap alla Provincia, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, disposto dalla DGR n.152 del 26.2.2016;

DATO ATTO CHE

- nel punto n.3 del deliberato della citata DGR n. 807/2014 si autorizza il Direttore della Sezione regionale Turismo, con proprio decreto, ad individuare il modello regionale del simbolo grafico per esporre il segno distintivo di classificazione da collocare in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale della struttura ricettiva alberghiera “ALBERGO”;

RITENUTO OPPORTUNO

- adottare il suddetto simbolo distintivo di classificazione, secondo le disposizioni dell'art.9 dell'Allegato A) della DGR n. 807/2014, con livello di classificazione da una a cinque stelle per la tipologia di struttura ricettiva alberghiera “ALBERGO", come specificato nell'Allegato A al presente provvedimento;

- richiamare, per omogeneità di immagine, le misure, le forme ed i colori, già approvati con la DGR n.3707 del 14 giugno 1988 disciplinante i simboli distintivi delle strutture ricettive alberghiere, fatte salve le particolarità conseguenti all'inserimento del marchio turistico regionale disciplinato dalla DGR n.418 del 31 marzo 2015;

- disporre, per i motivi citati, che il simbolo distintivo specificato nell'Allegato A sia realizzato in un cartello rettangolare con le seguenti prescrizioni tecniche :

- il simbolo distintivo è costituito da una chiave, su fondo verde racchiuso in un’ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde;

- nella parte superiore dell’ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura alberghiera, con lettere scritte in maiuscolo “ALBERGO” o in alternativa “ HOTEL”;

- nella parte inferiore dell’ellisse sono riportate le stelle a cinque punte, sempre in rosso, che specificano la categoria di classificazione assegnata all’esercizio da 1 a 5 stelle;

- alle stelle è aggiunta una S maiuscola sempre in rosso, per gli hotel classificati con tre stelle superior o quattro stelle superior;

- alle stelle è aggiunta una L maiuscola sempre in rosso, per gli hotel classificati con cinque stelle lusso;

- il simbolo è riprodotto in una targa identificativa con ellisse esterna di 24 cm. di larghezza e 16 cm di altezza inserita in un rettangolo di cm. 37 x cm 20, con materiale di metallo o plastico;

- i modelli devono essere riprodotti con i seguenti colori:

- fondo del rettangolo in cui sono inseriti: bianco;

- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell’ellisse : verde pantone 347;

- bordino esterno dell’ellisse, scritta in alto che specifica l’attività e le stelle : rosso pantone Warm Red/C;

- all’interno dell’angolo inferiore sinistro del rettangolo è posizionato il marchio turistico regionale per l’Italia, da realizzarsi in conformità alle disposizioni del manuale d’uso contenuto nell’Allegato D della DGR n.418 del 31 marzo 2015, pubblicata sul BUR n.38 del 17.4.2015; il marchio comprende un leone marciano, una stella bianca a sette punte inserita in un cerchio che ritaglia altrettanti spicchi di colore diverso, il logotipo : Veneto, il pay-off : Tra la terra e il cielo, il dominio del portale : www.veneto.eu

- le misure citate potranno essere adeguatamente ridotte solo nel caso di oggettiva carenza di sufficiente spazio espositivo all’esterno dell’ingresso principale della struttura, mantenendo comunque inalterate le proporzioni e gli altri elementi del modello nonché garantendo sempre la leggibilità delle scritte e dei simboli;

RITENUTO OPPORTUNO

- tutelare l’affidamento dei titolari di alberghi, che hanno già sostenuto le spese per realizzare la targa con il simbolo distintivo conforme alle prescrizioni tecniche contenute nella DGR n.3707 del 14 giugno 1988 ;

- confermare quindi la validità dei simboli distintivi degli alberghi, già realizzati alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento e conformi al modello regionale di cui alla DGR n.3707 del 14 giugno 1988, a condizione che gli alberghi siano dotati di classificazione ai sensi della DGR n.807/2014 corrispondente a quella indicata nel simbolo e che non modifichino il livello di classificazione indicato nel simbolo realizzato;

- confermare, sempre per il principio di tutela dell’affidamento, per gli alberghi, già classificati con tre stelle superior e quattro stelle superior ai sensi della DGR n.807/2014 alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, la validità dei simboli distintivi conformi al modello della DGR n.3707/1988 integrati con una S, purchè già realizzati alla data suddetta ed a condizione che i suddetti alberghi non modifichino il livello di classificazione indicato nel simbolo realizzato;

- adottare il nuovo simbolo distintivo di classificazione, secondo le disposizioni dell’art.9 dell’Allegato A) della DGR n.807 del 2014, con livello di classificazione da una a cinque stelle per la tipologia di struttura ricettiva alberghi, come specificato nell’Allegato A al presente provvedimento;

- approvare le prescrizioni tecniche per la realizzazione del citato simbolo distintivo descritte in premessa;

CONSIDERATO CHE

- la realizzazione del simbolo distintivo della classificazione e la sua affissione richiedono adeguati tempi tecnici;

- per un principio di proporzionalità, l’obbligo di esposizione del simbolo distintivo della classe assegnata non può avere efficacia immediata coincidente con la data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, perché i titolari degli alberghi non avrebbero il tempo di adeguarsi al nuovo obbligo;

RITENUTO OPPORTUNO

- disporre che il simbolo distintivo della classificazione, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, realizzato secondo le prescrizioni tecniche citate, sia obbligatorio, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, per le seguenti strutture :

a) alberghi che, successivamente alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, ottengano per la prima volta la classificazione alberghiera ai sensi della DGR n.807/2014;
b) alberghi che, successivamente alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, ottengano una modifica del livello di classificazione alberghiera rispetto a quello conseguito in vigenza della l.r.n.33/2002 o in vigenza della l.r.n.11/2013;

DATO ATTO CHE

- ai sensi del comma 1 dell’art.9 dell’Allegato A della DGR n.807/2014, il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale degli alberghi e non costituisce messaggio pubblicitario;

- il simbolo distintivo della classificazione è esente dall’imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs.n.507 del 1993, art.17, comma 1, lettera i), perché si tratta di targa la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge;

RITENUTO OPPORTUNO

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

VISTI il D.lgs.n.507/1993; la l.n.241/1990; la l.r. n.33/2002; la l.r.n.11/2013; le DDGR n.3707/1988, n.807/2014; n. 418/2015; n.152/2016;

decreta

  1. di confermare, per i motivi citati in premessa, la validità dei simboli distintivi degli alberghi già realizzati alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento e conformi al modello regionale di cui alla DGR n.3707 del 14 giugno 1988, a condizione che gli alberghi siano dotati di classificazione ai sensi della DGR n.807/2014 corrispondente a quella indicata nel simbolo e che non modifichino il livello di classificazione indicato nel simbolo realizzato;
  2. confermare, per i motivi citati in premessa, per gli alberghi già classificati con tre stelle superior e quattro stelle superior ai sensi della DGR n.807/2014 alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, la validità dei simboli distintivi conformi al modello della DGR n.3707/1988 integrati con una S, purchè già realizzati alla data suddetta ed a condizione che i suddetti alberghi non modifichino il livello di classificazione indicato nel simbolo realizzato;
  3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale di simbolo distintivo della classificazione assegnata agli alberghi, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento;
  4. di approvare tutte le prescrizioni tecniche descritte in premessa per la realizzazione del suddetto simbolo grafico;
  5. di disporre, fatti salvi i casi di cui al n.1 ed al n.2, che il modello regionale di simbolo distintivo della classificazione, approvato con il presente Decreto, sia obbligatorio, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, per le seguenti strutture :

a) alberghi che, successivamente alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, ottengano per la prima volta la classificazione alberghiera ai sensi della DGR n.807/2014;
b) alberghi che, successivamente alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, ottengano una modifica del livello di classificazione alberghiera rispetto a quello conseguito in vigenza della l.r.n.33/2002 o in vigenza della l.r.n.11/2013;

  1. di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell’art.9 dell’Allegato A della DGR n.807/2014, il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale degli alberghi e non costituisce messaggio pubblicitario;
  2. di dare atto che il simbolo distintivo della classificazione è esente dall’imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs.n.507 del 1993 art.17, comma 1, lettera i);
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

Paolo Rosso

(seguono allegati)

11_Allegato_DDR_11_04-04-2016_319808.pdf

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