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Bur n. 31 del 05 aprile 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 40 del 18 marzo 2016

Veneto Acque S.p.A. Modello strutturale degli acquedotti del Veneto Schema del Veneto Centrale Condotta di adduzione DN 500-600 Taglio di Po Ponte Molo. Comune di localizzazione: Taglio di Po (RO) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Istanza acquisita agli atti con prot. n. 528439 del 29/12/2015. Il presente provvedimento esclude dalla procedura di VIA il progetto per la realizzazione della condotta di adduzione dell'acqua, presentato dalla società Veneto Acque S.p.A., localizzato nel territorio del comune di Taglio di Po in provincia di Rovigo.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla società Veneto Acque S.p.A. (P.IVA. 03285150284 - C.F. 03875491007) con sede legale in Venezia-Mestre, Via Torino, n. 180, CAP 30172, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative in data 23/12/2015 con prot. n. 528439 del 29/12/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R: 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 11/01/2016;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede, nell’ambito del progetto preliminare “Revisione generale del sistema di produzione e adduzione idrica, collettamento e depurazione del territorio dell’ATO Polesine”, in conformità ai nuovi scenari programmati in sede regionale con il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mo.S.A.V.), la realizzazione della condotta per il collegamento della rete di adduzione esistente con la centrale di potabilizzazione di Ponte Molo di Taglio di Po, consentendo la futura dismissione della centrale stessa mediante il trasferimento di acque dalla centrale di Corbola e dal sistema MOSAV;

VISTO il decreto n. 92 del 18/09/2002 con il quale il Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente ha decretato il non assoggettamento a VIA del progetto preliminare relativo del “Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Schema Veneto Centrale”;

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto costituisce uno stralcio del progetto generale del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto ed è pertanto riconducibile alla tipologia di cui al p.to 8 lett. t) dell’All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs., n. 152/06, per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale;

VISTA la nota prot. n. 10923 del 13/01/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 04/05/2015;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO che l’Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po con nota prot. n. 4399 del 26/11/2015 ha comunicato che l’intervento risulta esterno alla perimetrazione dell’area protetta del Parco;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20/01/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 3173/2006 e ss.mm.ii., l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 02/03/2016, preso atto delle valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • l’intervento è finalizzato ad assicurare la disponibilità delle risorse acqua anche in occasione di episodi di inquinamento dei fiumi o disservizio delle centrali di potabilizzazione nonché a reperire acque di qualità migliore e garantire le future maggiori richieste idriche;
  • gli impatti negativi dell’opera sono tutti riconducibili alla sola fase di realizzazione e risultano temporanei e reversibili;
  • le vulnerabilità riscontrate, riferibili in particolare al clima acustico ed alla vulnerabilità della falda risultano mitigabili adottando opportune misure in fase di realizzazione;
  • l’esame dei dati progettuali permette di confermare complessivamente l’impatto positivo dell’intervento rispetto al territorio;
  • il tracciato della condotta è esterno alla perimetrazione dell’area protetta del Parco Regionale del Delta del Po;

l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali;

tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
  2. Le aree interessate progressivamente dagli interventi dovranno essere tenute bagnate onde evitare fenomeni di polverosità.
  3. I mezzi di cantiere dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dalle norme in vigore.
  4. L’impatto del rumore: la ditta dovrà intervenire, in caso di superamento dei limiti, con adeguate opere di mitigazione.
  5. Al termine degli interventi dovranno essere ripristinate le condizioni morfologiche e paesistiche precedenti.
  6. Nella successiva fase di progettazione si dovrà studiare per la fase di cantiere un adeguato sistema di well point nelle zone in cui la falda risulta più superficiale.
  7. Per il materiale riutilizzato all’interno delle aree di cantiere la Ditta dovrà dimostrare la non contaminazione del suolo scavato e riutilizzato nello stesso sito di produzione, prendendo a riferimento le procedure di campionamento (per la successiva caratterizzazione chimica e chimico-fisica) previste dall’Allegato 2 al DM 161/2012 e quanto indicato dalle circolari della Regione Veneto – Dipartimento Ambiente n.88720 del 28/02/2014 e 127310 del 25/03/2014. Il Piano di Campionamento dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate sull’area interessata dai lavori.
  8. Il materiale non riutilizzato in loco il materiale da scavo andrà gestito secondo la normativa dei rifiuti oppure alternativamente secondo quando previsto dall'art. 41bis, comma 1, della legge n. 98/2013 (con utilizzo della modulistica regionale).
  9. In fase di progettazione definitiva dovranno essere previste idonee misure per l’abbattimento della torbidità delle acque di well-point prima dello scarico in acque superficiali.
  10. In fase di progettazione definitiva dovranno essere definite puntualmente le modalità di gestione e di scarico delle acque clorate utilizzate per la pulizia della condotta.

decreta

  1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 02/03/2016 in merito all’intervento, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
  2. Le aree interessate progressivamente dagli interventi dovranno essere tenute bagnate onde evitare fenomeni di polverosità.
  3. I mezzi di cantiere dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dalle norme in vigore.
  4. L’impatto del rumore: la ditta dovrà intervenire, in caso di superamento dei limiti, con adeguate opere di mitigazione.
  5. Al termine degli interventi dovranno essere ripristinate le condizioni morfologiche e paesistiche precedenti.
  6. Nella successiva fase di progettazione si dovrà studiare per la fase di cantiere un adeguato sistema di well point nelle zone in cui la falda risulta più superficiale.
  7. Per il materiale riutilizzato all’interno delle aree di cantiere la Ditta dovrà dimostrare la non contaminazione del suolo scavato e riutilizzato nello stesso sito di produzione, prendendo a riferimento le procedure di campionamento (per la successiva caratterizzazione chimica e chimico-fisica) previste dall’Allegato 2 al DM 161/2012 e quanto indicato dalle circolari della Regione Veneto – Dipartimento Ambiente n.88720 del 28/02/2014 e 127310 del 25/03/2014. Il Piano di Campionamento dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate sull’area interessata dai lavori.
  8. Il materiale non riutilizzato in loco il materiale da scavo andrà gestito secondo la normativa dei rifiuti oppure alternativamente secondo quando previsto dall'art. 41bis, comma 1, della legge n. 98/2013 (con utilizzo della modulistica regionale).
  9. In fase di progettazione definitiva dovranno essere previste idonee misure per l’abbattimento della torbidità delle acque di well-point prima dello scarico in acque superficiali.
  10. In fase di progettazione definitiva dovranno essere definite puntualmente le modalità di gestione e di scarico delle acque clorate utilizzate per la pulizia della condotta.
  1. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  2. Di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Acque S.p.A. (P.IVA. 03285150284 - C.F. 03875491007) con sede legale in Venezia-Mestre, Via Torino, n. 180, CAP 30172, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Tutela Ambiente – Settore Sistema Idrico Integrato, alla Provincia di Rovigo ed al Comune di Taglio di Po (RO).
  3. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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