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Bur n. 26 del 22 marzo 2016


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 22 del 27 gennaio 2016

Revoca del decreto n. 66/2014 e nuova autorizzazione all'esercizio per l'Ipab "Casa di Riposo di Asiago", Viale Dei Patrioti 69, Asiago (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Note per la trasparenza

L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la nuova capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. 723 del 30/10/2015 parere dell'Azienda ULSS 3 trasmesso con prot. 62814/15 del 23/12/2015

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che l’Ipab “Casa di Riposo di Asiago” via Patrioti 69, è stata autorizzata all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 66 del 12/8/2014 per la capacità ricettiva di 32 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale; presso la struttura è attivo anche un centro diurno per persone anziane non autosufficienti di 12 posti autorizzato all’esercizio con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 368 del 3/10/2013.

A seguito di trasformazione di posti letto per persone autosufficienti, con nota protocollo 723 del 30/10/2015 l’Ipab ha chiesto nuova autorizzazione all’esercizio; l’Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa ha effettuato la visita di verifica in data 15/12/2015.

Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell’Azienda ULSS con nota protocollo 62814/15 del 23/12/2015, risulta che l’Ipab è autorizzabile all’esercizio per 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale suddivisi in due nuclei posti al piani primo e secondo della struttura.

Nel documento l’Azienda ULSS ha posto in evidenza quanto segue:

  • requisito GENER06.AU.1.1.3: “esiste una valutazione dei rischi ed è in corso la revisione in base alla nuova strutturazione del centro di servizi.”;
  • requisito GENER06.AU.1.2 e 1.3: “è stato richiesto un programma di completamento della formazione entro il 2016.”;
  • requisito GENER06.AU.1.4: “il controllo dell’igiene alimentare riguarda le fasi di ricevimento, conservazione e distribuzione degli alimenti in relazione al fatto che il servizio è affidato all’esterno.”;
  • requisito CS.PNA.RM.AU.1.1: “il personale in servizio risulta adeguato numericamente rapportato all’attuale numero degli ospiti ad eccezione dell’area sociale che risulta sotto standard per sei ore settimanali. Oltre ad indicare la necessità di adeguamento di tale area si è evidenziato l’obbligo di incrementare la pianta organica in rapporto al graduale aumento degli ospiti non autosufficienti previsto e consentito dalla nuova autorizzazione.”.

Considerata la mutata situazione di fatto e gli atti acquisiti, si ritiene opportuno autorizzare l’Ipab con un nuovo atto relativo alla sua attuale nuova capacità ricettiva e revocare nel contempo il decreto n. 66 del 12/8/2014. Si ritiene altresì di assegnare all’Azienda ULSS 3 l’incarico di riscontrare le evidenze relative alle osservazioni riportate al capoverso precedente.

Visto:

che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 3 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 177/2014;

l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;

che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

  1. considerata la mutata situazione di fatto e gli atti acquisiti, di revocare il decreto di autorizzazione all’esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali n. 66 del 12/8/2014;
  2. di rilasciare nuova autorizzazione all’esercizio per l’Ipab “Casa di Riposo di Asiago” via Patrioti 69, Asiago (VI) per la capacità ricettiva di 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
  3. di specificare che la presente autorizzazione, valida 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all’art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
  4. di incaricare l’Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa di una verifica integrativa a 3 mesi dalla data del presente provvedimento e dell’invio a 30 giorni di un riscontro relativo alle evidenze per i requisiti secondo i termini in premessa specificati;
  5. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 3 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 177/2014;
  6. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
  7. di dare atto che avverso il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  8. di trasmettere il presente provvedimento all’ente autorizzato, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa (VI), al Comune di Asiago (VI), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 3 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

                                                                                                         

Franco Moretto

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