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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 22 del 27 gennaio 2016
Revoca del decreto n. 66/2014 e nuova autorizzazione all'esercizio per l'Ipab "Casa di Riposo di Asiago", Viale Dei Patrioti 69, Asiago (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la nuova capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. 723 del 30/10/2015 parere dell'Azienda ULSS 3 trasmesso con prot. 62814/15 del 23/12/2015
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che l’Ipab “Casa di Riposo di Asiago” via Patrioti 69, è stata autorizzata all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 66 del 12/8/2014 per la capacità ricettiva di 32 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale; presso la struttura è attivo anche un centro diurno per persone anziane non autosufficienti di 12 posti autorizzato all’esercizio con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 368 del 3/10/2013.
A seguito di trasformazione di posti letto per persone autosufficienti, con nota protocollo 723 del 30/10/2015 l’Ipab ha chiesto nuova autorizzazione all’esercizio; l’Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa ha effettuato la visita di verifica in data 15/12/2015.
Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell’Azienda ULSS con nota protocollo 62814/15 del 23/12/2015, risulta che l’Ipab è autorizzabile all’esercizio per 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale suddivisi in due nuclei posti al piani primo e secondo della struttura.
Nel documento l’Azienda ULSS ha posto in evidenza quanto segue:
Considerata la mutata situazione di fatto e gli atti acquisiti, si ritiene opportuno autorizzare l’Ipab con un nuovo atto relativo alla sua attuale nuova capacità ricettiva e revocare nel contempo il decreto n. 66 del 12/8/2014. Si ritiene altresì di assegnare all’Azienda ULSS 3 l’incarico di riscontrare le evidenze relative alle osservazioni riportate al capoverso precedente.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 3 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 177/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
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