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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 17 del 26 gennaio 2016
Autorizzazione all'esercizio per il nuovo "Centro di Riferimento per Gravi Disabilità" ubicato presso il "Centro Residenziale il Pioppeto" via Don Minzoni 80, Ficarolo (RO) della Istituti Polesani s.r.l., via G. Antonelli 35, Roma. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
L'atto autorizza il servizio all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore dell'attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 22/4/2015 completata con nota del 2/12/2015. parere dell'Azienda ULSS 18 trasmesso con nota protocollo 1493 del 13/1/2016.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.
Premesso che con D.G.R. n. 244/2015 la Giunta Regionale ha approvato i requisiti, gli standard, gli indicatori di attività e di risultato per i Centri di Riferimento per Gravi Disabilità (in seguito “CRGD”) con elevata necessità sanitaria istituiti con la D.G.R. n. 40/2013 in luogo delle c.d. Grandi strutture per persone con disabilità.
Dato atto che con nota del 22/4/2015 la Istituti Polesani s.r.l. di Roma ha presentato istanza di autorizzazione all’esercizio per il nuovo CRGD (ex D.G.R. 244/2015) di 25 posti letto; con nota del 2/12/2015 - registrata agli atti il giorno 11/12 al n. 504307 - sono state acquisite le integrazioni documentali necessarie al completamento dell’istanza acquisita.
Il servizio trova collocazione presso il Centro Residenziale “Il Pioppeto” in Ficarolo, via Don Minzoni 80, per il quale la Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive ha espresso il parere tecnico di competenza con note protocollo 417463 del 16/10/2015 e 441777 del 2/11/2015.
Preso atto che l’Azienda ULSS 18 di Rovigo ha effettuato la visita di verifica in data 28/12/2015.
Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 1493 del 13/1/2016, acquisita agli atti al n. 10918 - l’Azienda ULSS 18 di Rovigo ha riportato quanto segue:
Il rapporto di verifica riferisce, infine, che è stato concordato che “all’avvio dell’esercizio il GTM si recherà nuovamente presso la stessa per verificare se tutti i requisiti valutati in data 28/12/2015 sono stati mantenuti o assolti.”.
Considerati gli atti acquisiti, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e di incaricare GTM dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo di effettuare un sopralluogo a 90 giorni dalla data del presente atto al fine di verificare la conformità ai requisiti secondo i termini specificati nel rapporto di verifica protocollo 1493 del 13/1/2016.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 18 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 139/2014;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92
decreta
Franco Moretto
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