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Bur n. 24 del 15 marzo 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 13 del 01 marzo 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto con ambulanza dell'Associazione Montagnana Soccorso, con sede legale a Montagnana (PD), Via Ospedale, 16, con riferimento alla sede operativa principale sita a Montagnana (PD), Via Ospedale, 16.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto con ambulanza a favore dell'Associazione Montagnana Soccorso, con sede legale a Montagnana (PD), Via Ospedale, 16, con riferimento alla sede operativa principale sita a Montagnana (PD), Via Ospedale, 16 e alle ambulanze di trasporto targate: CR606KD - DP737SE - EN010KN.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza di autorizzazione prot. reg. n. 132719 del 30.3.2015;
- visita di verifica in data 24.9.2015, parere datato 26.11.2015 redatto dall'Azienda Ulss n.16 di Padova trasmesso il 29.12.2015 prot. reg. n. 529244.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l’autorizzazione all’esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell’art. 10 della medesima l.r. 22/2002;
  • la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l’altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio;
  • con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

  • l’ Associazione Montagnana Soccorso, con sede legale a Montagnana (PD), Via Ospedale, 16, ha presentato la domanda di autorizzazione all’esercizio di attività di trasporto con ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;
  • la Regione Veneto ha trasmesso all’Azienda Ulss n. 16 di Padova la richiesta di parere e di verifica dei requisiti di cui all’art. 10 della l.r. 22/2002, in ordine al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie della struttura istante, corredata della documentazione agli atti e con richiesta di acquisizione di quella eventualmente mancante in sede di visita di verifica;
  • l’Azienda Ulss n. 16 di Padova, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, di cui alla dgr 1511/2003, ha istituito il “Gruppo tecnico multiprofessionale (GTM)” per la verifica dei requisiti di cui all’art 10 della legge regionale n. 22/2002;

RILEVATO CHE

  • l’esito dell’accertamento eseguito dall’Azienda Ulss n. 16 di Padova in data 24.9.2015 è positivo con prescrizioni rimandando, comunque, l’esame del rapporto di verifica per ulteriore valutazione al Coordinatore del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza come risulta dal rapporto di verifica trasmesso il 29.12.2015 prot. reg. n. 529244, agli atti del presente procedimento;
  • l’esame del Coordinatore CREU (Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza), sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo ritenendo che, rispetto al curriculum del Direttore del corso di primo soccorso, l’attività professionale svolta sia adeguata a garantire il possesso di competenze sufficienti all’erogazione dei corsi previsti dalla DGR 1080 del 2007;
  • ai sensi della dgr 4197/2008, nella seduta del 18.2.2016, la CRITE (Commissione regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia) ha svolto l’analisi coordinata e multidisciplinare del citato rapporto dall’Azienda Ulss n. 16 di Padova, concludendo quindi l’esame con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l’istante all’esercizio di attività sanitaria di trasporto con ambulanza, in quanto la verifica e l’istruttoria sui requisiti di cui all’art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo

VISTI

  • il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la l.r. 22/2002;
  • la dgr 1511/2003;
  • la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la dgr 1080/2007;
  • la dgr 1145/2013;
  • il decreto del segretario regionale per la sanità n. 82 del 06.08.2013

decreta

  1. di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 22/2002, l’Associazione Montagnana Soccorso, con sede legale a Montagnana (PD), Via Ospedale, 16, con le motivazioni di cui alle premesse, all’esercizio di attività di trasporto con ambulanza, con riferimento ai locali descritti nella domanda e oggetto di verifica condotta dall’Azienda Ulss n. 16 di Padova in data 24.9.2015 e identificati come segue:
  1. sede operativa principale ubicata nel Comune di Montagnana (PD), Ospedale, 16;
  2. autoveicoli: ambulanze di trasporto targate: CR606KD – DP737SE – EN010KN;
  1. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dr. Carmelo Mastrandrea, nato a Tusa (ME) il 13.1.1961, e iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ferrara , sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
  2. di prescrivere che l’eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
  3. di dare atto che l’eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all’esercizio;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Claudio Pilerci

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