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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 34 del 26 febbraio 2016
EN&EN S.R.L. UNIPERSONALE Impianto idroelettrico sul torrente Orsolina. Comuni di localizzazione: Borca di Cadore e San Vito di Cadore (BL). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni e una raccomandazione.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e una raccomandazione il progetto presentato dalla ditta "En&En S.r.l. Unipersonale" che prevede di apportare alcune migliorie impiantistiche per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul T. Orsolina (BL) autorizzato in precedenza ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 con DGR n.1948 del 28/10/2013.
Il Direttore
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta “En&En S.r.l.Unipersonale” (C.F. / P.IVA 01104420250), con sede legale in via Caffi n.15 a Belluno (VI) – CAP 32100, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 433290 del 27/10/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 10/11/2015;
VISTA la nota prot. n. 458911 del 11/11/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 10/11/2015;
PRESO ATTO che il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul T. Orsolina della Società En&En S.r.l. Unipersonale ha ottenuto l’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio ai sensi del D.Lgs. n. 387/2013 con DGR n. 1948 del 28/10/2013;
VISTO che in fase di progettazione esecutiva il progettista ed il committente hanno ravvisato l’opportunità di introdurre delle piccole migliorie impiantistiche sull’impianto che riguardano in particolar modo la parte interrata o interna delle opere;
CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Decentrata di Belluno ha espresso parere favorevole con voto n.2 del 23/01/2015 e successivamente dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente che ha espresso parere favorevole con prescrizioni nella seduta del 29/01/2015;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 17/11/2015 durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio incaricato dell’approfondimento del progetto;
VISTE la nota pervenuta via PEC acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 31843 del 27/01/2016, la nota pervenuta via PEC acquisita con prot. n. 38722 del 01/02/2016 e la nota acquisita con prot. n. 41924 del 03/02/2016, con le quali la Società ha presentato integrazioni volontarie alla documentazione;
CONSIDERATO che, ai sensi della DGR n. 2299/2014 , l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 03/02/2016, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni ed una raccomandazione:
PRESCRIZIONI
“Per il proseguo delle attività di cui al presente programma di monitoraggio, si dovrà tener conto del fatto che i metodi assunti per monitoraggio delle specie, basati sulla verifica della presenza e di un'analisi quantitativa delle popolazioni, non risulterebbero efficaci nel determinare la variazione occorsa del grado di conservazione qualora non fosse possibile determinare il valore di riferimento iniziale. Dalla documentazione esaminata tale situazione si rappresenta per: Coronella austriaca, Pernis apivorus, Bonasia bonaria, Tetra° urogallus, Glaucidium passerinum, Aegolius fiusereus. Dryocopu.s. martius, Picus canus, Picoides tridactylus, Lanius collurio, Dryomis nitedula.
Appare pertanto plausibile per questi casi che i dati quantitativi sulla popolazione acquisibili durante il monitoraggio costituiscono solamente patrimonio informativo complementare e orientativo nell'attestare l'effettiva idoneità degli ambienti presenti all'interno dell'area di indagine per ciascuna specie monitorata. Conseguentemente, come già indicato con nota n. 435724 del 17/10/2014, le analisi andranno riferite anche rispetto agli elementi dell'habitat importanti per ciascuna specie in relazione ai relativi bisogni biologici e rispetto all'ambito omogeneo (totalmente o in parte ricompreso all'interno dell'area di influenza del progetto). Pertanto, posto che nei documenti esaminati non si trova definizione puntuale di ciò, dovranno essere espresse nel dettaglio e in riferimento alla tipicità dei luoghi le informazioni relative alla caratterizzazione della struttura degli habitat delle specie di cui all'ambito omogeneo.
Nel caso in cui non fosse possibile provvedere alla definizione di tale quadro, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario ritenute vulnerabili, si Farà riferimento ai valori di cui al rapporto ex art. 17 della direttiva 92/43/Cee e al rapporto ex art. 12 della direttiva 09/147/Ce:
In merito al grado di conservazione di riferimento fissato per le superfici riconducibili all'habitat 91E0* "Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)" presenti all'interno dell'ambito di influenza, si riscontra una modifica sostanziale (e peggiorativa) tra la prima versione del programma di monitoraggio e la seconda senza che siano stati forniti ulteriori e più dettagliati elementi descrittivi dei caratteri diagnostici rispetto a struttura e funzioni. Non appare quindi giustificato lo scadimento riconosciuto a livello di funzione sulla base di una generica indicazione di presenza dell'habitat all'interno di versanti contraddistinti da marcati fenomeni franosi sia per le caratteristiche (anche geometriche) delle patch che compongono l'habitat (di gran lunga più estese dei versanti franosi) e sia perché non espressa rispetto alla locale dinamica dei complessi di vegetazione perialveale che ne caratterizzano il geosigmeto di riferimento. Inoltre, come da verifica dal repertorio ortofotogrammetico regionale, l'evoluzione morfologica dei versanti prospicienti al torrente può essere ritenuta sostanzialmente stabile. Ne deriva quindi che, in ragione dei presupposti espressi nella documentazione analizzata, non può essere esclusa una puntuale caratterizzazione delle comunità presenti lungo l'asta sottesa del torrente Orsolina in particolare qualora il criterio applicato per la misura del grado di conservazione sia espresso rispetto al verificarsi di fenomeni franosi. Diversamente il riferimento in questione corrisponde a quello indicato nella prima versione del programma di monitoraggio per la struttura e per le funzioni era attribuito un valore pari a "B".
Inoltre, al fine di dirimere questioni interpretative derivanti dalla non completa concordanza tra lo studio per la valutazione di incidenza e la caratterizzazione ante operam, anche per quanto riguarda gli habitat 9130 "Faggeti dell'Asperulo-Fagetum" e 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)", si precisa che il rilievo fitosociologico va correttamente inquadrato sintassonomicamente (mediante specifica elaborazione dati) per determinarne la rispondenza sintassonomica e la sussistenza anche dei sottotipi e delle varianti di cui al manuale di interpretazione degli habitat. E preferibile rifarsi a tale riferimento per la stima dell'entità della variazione del grado di conservazione in quanto rispondente ai criteri fissati nel manuale degli habitat poiché espressi in via esclusiva rispetto alle caratteristiche intrinseche dell'habitat. Altrimenti, stante i criteri espressi nel programma di monitoraggio, è necessario provvedere all'esplicita parametrizzazione per ciascun habitat di ogni fattore di perturbazione che lo influenza e sulla base delle caratteristiche di accadimento di ciascuno di questi fattori di perturbazione.
Per questi ultimi tuttavia si rileva che il programma di monitoraggio riguarda esclusivamente H06.01, H06, H04.03, J03, J02.05.02. Si ricorda che dovranno essere oggetto di monitoraggio tutte quelle situazioni progettuali (ricondotte alle codifiche di cui alla Decisione 2011/484/Ue) per le quali non è stato possibile definire con metodi oggettivi l'impossibilità di incidenza.
Si osserva inoltre la non conformità del geodatabase riguardante i rilievi fitosociologici rispetto le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1066/07. L'adeguamento dovrà pure ovviare all'erronea associazione, tra il punto rilievo e il tipo di ambiente rilevato, rinvenuta nella precedente trasmissione (di cui alla nota n. 342847 del 11/08/2014). Nel caso in cui si ritenesse necessario predisporre anche ulteriori geodatabase, andrà altresì riportata la relativa struttura dati.
Appare infine utile precisare che i metodi utilizzati per la determinazione degli errori espressi nel presente programma fanno in realtà riferimento al metodo di valutazione di conformità del monitoraggio; i precedenti metodi fanno riferimento esclusivamente alla fase di analisi dei dati e non alla fase di acquisizione.
Pertanto il presente programma di monitoraggio può essere avviato tenuto conto delle indicazioni ivi riportate e di quanto evidenziato e non ancora recepito della precedente nota del 17/10/2014. Si chiede di acquisire contestualmente alla fase di reporting del primo anno di monitoraggio in corso d'opera gli adeguamenti richiesti al programma esaminato”.
RACCOMANDAZIONE
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Sovraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di VE, BL, PD e TV con nota n. 0004102 del 24/02/2015 conferma l’autorizzazione alla realizzazione del progetto con le raccomandazioni indicate dalla Sovraintendenza Archeologica.
“Si ritiene opportuno che tutti gli interventi di rimozione del suolo vengano effettuati con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, esterni a questa Amministrazione, con onere non a carico della scrivente Soprintendenza, alla quale spetta tuttavia la direzione scientifica delle indagini archeologiche. Si precisa inoltre che, nel caso di affioramenti dì preesistenze antiche in corso d'opera, occorrerà procedere a puntuali verifiche stratigrafiche, in modo da permettere la valutazione della natura e della consistenza dei resti .al fine di stabilire le più opportune misure di tutela. Al termine delle indagini, dovrà essere redatta una documentazione tecnico-scientifica secondo le modalità di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico. Si chiede di conoscere, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori e il nominativo della ditta. archeologica incaricata dell'assistenza”
CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 17/02/2016 è stato approvato il verbale della seduta del 03/02/2016;
decreta
Luigi Masia
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