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Bur n. 9 del 02 febbraio 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 2 del 15 gennaio 2016

ELLERRE S.R.L. Domanda di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un piccolo impianto idroelettrico ad acqua fluente da realizzarsi sul Fiume Agno in Comune di Valdagno (VI) Comune di localizzazione: Valdagno (VI) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla ditta ELLERRE S.R.L., che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente, con tecnologia "Rubber Dum", sul Fiume Agno in Comune di Valdagno (VI).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta ELLERRE S.r.l. (C.F/P.IVA 03357260169), con sede legale in Medolago (BG), Via Lombardia n. 2 – CAP 24030, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 397964 del 05/10/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 16/10/2015;

VISTA la nota prot. n. 424632 del 21/10/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 16/10/2015;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente, con tecnologia “Rubber Dam”, sul fiume Agno in Comune di Valdagno (VI);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 04/11/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio, in data 19/11/2015 ha svolto un sopralluogo presso l’area di intervento, con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che il proponente, con nota in data 27/11/2015, acquisita con prot. n. 488283 del 30/11/2015, ha depositato presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza una comunicazione di varianti non sostanziali al progetto che aveva ottenuto originariamente disciplinare di concessione n. 169 del 25/11/2013;

PRESO ATTO che la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza, con nota prot. n. 491705 del 02/12/2015, ha trasmesso il decreto di concessione n. 511 del 01/12/2015;

PRESO ATTO che la Sezione Difesa del Suolo, con nota prot. n. 493034 del 02/12/2015, ha trasmesso copia dei pareri/autorizzazioni intervenuti nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica;

PRESO ATTO che il proponente, con PEC in data 07/12/2015, ha trasmesso, per opportuna conoscenza, il parere della Provincia di Vicenza – Settore Gestione delle risorse faunistiche, ripristini e sperimentazioni ambientali , sport in data 26/11/2015 e il decreto di concessione n. 511 del 01/12/2015 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi della DGR n. 2299/2014 , l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 10/12/2015, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • Viste le vigenti norme in materia;
  • Vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art.20 della D.Lgs. 152/06, presentata da Ellerre s.r.l., con prot. n. 397964 del 05/10/2015, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;
  • Valutate le caratteristiche del progetto, la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
  • Considerato che l’analisi degli impatti risulta adeguata all’opera in progetto;
  • Visto i pareri e le osservazioni pervenuti;
  • Considerato che in merito alla gestione del deflusso minimo vitale (DMV), il progetto non prevede specifici rilasci in quanto l’intera portata derivata a monte della briglia esistente verrà rilasciata ai piedi della stessa, garantendo pertanto il rispetto del “valore minimo della portata in alveo, nelle immediate vicinanze a valle delle derivazioni stesse, non inferiore al valore del deflusso minimo vitale” o comunque “uguale a quella in arrivo”, il tutto rispondente al Disciplinare di Concessione idraulica rilasciato dal Genio Civile di Vicenza, che non prevede l’interruzione di alcun processo ecologico;
  • Valutato che la derivazione, poiché prevede l’integrale restituzione delle acque prelevate, non altera il bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino;
  • Considerato che il proponente ha richiesto, nel rispetto del disciplinare di concessione, di commutare la costruzione della scala di rimonta per le specie ittiche con l’osservanza dell’obbligo ittiogenico, nell’impossibilità di risolvere in modo compiuto la discontinuità del torrente Agno data dalla presenza di diverse briglie in sequenza che di fatto interrompono sia a valle che a monte dello sbarramento il continuum fluviale;
  • Valutato che comunque la realizzazione o meno della scala di risalita non può essere considerata una variante sostanziale del progetto;
  • Considerato che, con riguardo alla capacità di raggiungere o meno gli obiettivi di qualità di cui all’art. 76 del D.lgs. 152/2006, sulla base dei criteri di cui al DM 16 giugno 2008, n.131., il corpo idrico è stato definito “non a rischio”;
  • Preso atto che gli Enti di controllo e di programmazione, al fine della tutela della qualità delle acque hanno prescritto piani di monitoraggio e richiesto integrazioni al disciplinare tecnico a corredo dell’autorizzazione;
  • Considerato che, se anche il corpo idrico non è classificato, sarà necessario effettuare un piano di monitoraggio per il controllo degli gli aspetti biologici e idromorfologici;
  • Vista la relazione sugli impatti cumulativi allegata al progetto;
  • Considerato che i movimenti terra in fase di cantiere risultano limitati e temporanei;
  • Visto il decreto n. 511 del 01/12/2015 del Direttore regionale della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza, con cui è stata assentita l’istanza di concessione d’acqua alla ditta Ellerre;
  • Visto il parere in data 26/11/2015 della Provincia di Vicenza – Settore Gestione delle risorse faunistiche, ripristini e sperimentazioni ambientali, sport, con cui si assente alla commutazione dell’obbligo di costruzione della scala di risalita per pesci con la prescrizione al concessionario di provvedere all’assolvimento degli obblighi ittionegici, in particolare mediante il ripopolamento con trotelle e il costante rispetto del deflusso minimo vitale;

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta. Si raccomanda che vengano adottate tutte le misure di mitigazione indicate nello studio preliminare ambientale ed in particolare in fase di cantiere.
  2. Durante la fase di realizzazione dell’impianto dovrà sempre essere garantito l’accesso alla viabilità, comprensiva di rotatoria esistente nell’area circostante l’impianto in progetto.
  3. Dovrà essere predisposto un protocollo d’intervento per la sicurezza idraulica del corpo idrico riguardante la gestione della barriera mobile gonfiabile “Rubber Dam” nonché per la manutenzione della stessa, da concordarsi con il Genio Civile di Vicenza.
  4. Dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio della qualità delle acque e delle portate ante e post operam al fine di verificare l’effetto della derivazione sulle biocenosi acquatiche, con particolare riferimento agli effetti biologici (diatomee bentoniche, macrofito, macro-invertebrati bentonici o fauna ittica) ed eventualmente microbiologici tenuto anche conto della particolare destinazione funzionale del corpo idrico (vita pesci); tale piano dovrà essere sviluppato in accordo con ARPAV, con i contenuti del D.M. 8 novembre 2010, n. 260 "Regolamento recante criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del D.lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 75, comma 3, del medesimo decreto", e dovrà interessare almeno gli elementi di qualità biologica e idromorfologica.
  5. Il monitoraggio dovrà essere esteso per tutta la durata della concessione, concordando con Arpav eventuali modifiche ogni 4 anni.
  6. Dovranno altresì essere recepite eventuali successive prescrizioni impartite da Enti che svolgono funzioni di controllo e vigilanza sull’area di intervento.

RACCOMANDAZIONE

1.  Per quanto attiene al sistema di sbarramento gonfiabile, si segnala alla competente Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza (Genio Civile) l'opportunità di verificare l'efficienza del suddetto sistema. In particolare, per quanto desumibile dagli elaborati progettuali, dovrà essere valutata l'efficienza operativa del meccanismo idraulico in presenza di condizioni di temperatura rigide e di notevole trasporto solido, nonché gli effetti a valle di manovre, anche repentine, di abbattimento della paratoia, Ciò comporterebbe infatti la formazione di onde con possibili riflessi sulla pubblica incolumità. In tal senso si segnala la conseguente importanza di prevedere una regolamentazione di tali manovre. In relazione ai profili che si vengono a creare con il nuovo sistema di sbarramento si evidenzia che "il rigurgito indotto dalla messa in esercizio dell'impianto andrà a lambire l'esistente briglia" a monte. In tal caso andrà verificato se tale condizione si rifletta negativamente su eventuali utilizzi del salto esistente (non noti) o sulle pregresse funzioni della briglia esistente.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 21/12/2015, è stato approvato il verbale della seduta del 10/12/2015;

PRESO ATTO che, successivamente all’espressione del suddetto parere della Commissione Regionale VIA, il Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, con nota in data 14/12/2015, acquisita con prot. n. 509212 del 15/12/2015, ha trasmesso osservazioni ai fini dell’autorizzazione relative all’attuazione della prescrizione n. 4, che risultano trasmesse anche al proponente e alla Sezione Difesa del Suolo;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 10/12/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e la raccomandazione di cui alla premesse.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta ELLERRE S.r.l. (C.F/P.IVA 03357260169), con sede legale in Medolago (BG), Via Lombardia n. 2 – CAP 24030 – PEC: ellerre11@legalmail.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Difesa del Suolo, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Valdagno (VI).
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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