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Bur n. 6 del 22 gennaio 2016


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 3 del 14 gennaio 2016

Approvazione del nuovo modello regionale del simbolo distintivo di classificazione della struttura ricettiva complementare "alloggi turistici" (art. 31 della l.r. n. 11 del 2013 e DGR n. 419 del 2015). Revoca del Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 85 del 23 dicembre 2015.

Note per la trasparenza

Si approva il nuovo modello regionale della simbologia grafica da utilizzare per esporre il segno distintivo di classificazione della struttura ricettiva complementare “alloggi turistici”. Si revoca il precedente modello.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la l.r. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina all’articolo 31 la classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali;

- ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera e) della citata legge regionale, la Giunta regionale, con provvedimento, definisce il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali”;

- in data 24 aprile 2015 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 419 del 31 marzo 2015, con oggetto:“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione n. 1/CR del 20 gennaio 2015, legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 31, comma 1”;

DATO ATTO CHE

- con la stessa deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015, Allegato A, articolo 10 “Simboli distintivi delle strutture complementari”, sono state date le seguenti indicazioni e direttive relativamente alla realizzazione del simbolo grafico distintivo delle strutture complementari tra le quali sono compresi gli “alloggi turistici”:

a) il simbolo distintivo di classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale della struttura ricettiva complementare;

b) il simbolo distintivo è costituito da un letto per tutte le strutture complementari, su fondo verde racchiuso in un’ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde. Nella parte superiore dell’ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura complementare, con lettere scritte in maiuscolo: CAMERE;

c) il simbolo distintivo di classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare così composto:

- ellisse con, nella parte inferiore, i leoni che specificano la categoria di classificazione assegnata all’esercizio da 2 a 5 leoni;

- forme, colori e immagini stabilite da decreto del Direttore della sezione regionale Turismo;

DATO ATTO CHE

- le strutture ricettive, tra cui gli alloggi turistici, ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 2013, devono esporre, in modo ben visibile all’esterno, il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e) del citato articolo;

- i titolari delle strutture ricettive, tra cui gli alloggi turistici, che non espongono o espongono in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00= a euro 2.000,00= ai sensi della lettera e) del comma 3 dell’articolo 49 della l. r. n. 11 del 2013;

- a decorrere dal 24 aprile 2015, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art.50 della l.r.n.11/2013 e degli articoli 1 e 11 dell’ Allegato A della DGR n.419/2015, tutti gli alloggi turistici, sia quelli di nuova apertura, sia quelli già classificati o regolarmente esercitati come strutture ricettive extralberghiere in vigenza della l.r.n.33/2002, devono essere classificati dalla Provincia in conformità alla citata DGR;

- in particolare, le strutture ricettive extralberghiere, già classificate al 24 aprile 2015 nelle seguenti tipologie, previste dall’abrogato articolo 25 della legge regionale n. 33/2002: affittacamere, attività ricettive in esercizi di ristorazione, attività ricettive in residenze rurali, devono classificarsi come alloggi turistici entro il 24 aprile 2017, con domanda da presentare tramite Suap alla Provincia almeno 60 giorni prima del 24 aprile 2017 (ossia entro il 23 febbraio 2017), salvo motivata richiesta di proroga di sei mesi;

- in particolare, le foresterie per turisti, previste dall’abrogato articolo 25 della legge regionale n. 33/2002 e già regolarmente esercitate al 24 aprile 2015, escluse quelle presenti nel Comune di Venezia, devono classificarsi come alloggi turistici o come case per vacanze entro il 24 aprile 2016, con domanda da presentare tramite Suap alla Provincia almeno 60 giorni prima del 24 aprile 2016 (ossia entro il 24 febbraio 2016), salvo motivata richiesta di proroga di sei mesi;

- in particolare, le foresterie per turisti, previste dall’abrogato articolo 25 della legge regionale n. 33/2002 e già regolarmente esercitate al 24 aprile 2015, presenti nel Comune di Venezia, devono classificarsi come alloggi turistici o come case per vacanze entro il 24 ottobre 2016, con domanda da presentare tramite Suap alla Provincia almeno 60 giorni prima del 24 ottobre 2016 (ossia entro il 25 agosto 2016), salvo motivata richiesta di proroga di sei mesi;

DATO ATTO CHE

- nel punto 10 del deliberato della citata DGR n. 419/2015 si autorizza il Direttore della Sezione regionale Turismo, con proprio decreto, ad individuare il modello regionale del simbolo grafico per esporre il segno distintivo di classificazione da collocare in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale della struttura ricettiva complementare “alloggio turistico”;

- sul BUR n. 2 del 8.1.2016, è stato pubblicato il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.85 del 23.12.2015 con oggetto : “ Approvazione del modello regionale del simbolo distintivo di classificazione della struttura ricettiva complementare "alloggi turistici " (art. 31 della L.r. n. 11 del 2013 e DGR n. 419 del 2015)”;

CONSIDERATO CHE

- alcuni operatori economici hanno recentemente segnalato alla Sezione regionale Turismo una criticità nelle premesse del Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.59 del 29.10.2015, relativamente al modello regionale di simbolo distintivo del bed & breakfast, poiché le dimensioni dell’ellisse, ivi indicate in cm 30 x cm 20, sembrano eccessive in rapporto alle dimensioni del rettangolo;

- la stessa criticità è presente anche nel modello regionale di simbolo distintivo degli alloggi turistici;

RITENUTO OPPORTUNO

- ridurre conseguentemente le misure dell’ellisse esterna, indicate nelle prescrizioni tecniche del citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.85/2015, riducendo la larghezza da 30 cm a 23 cm e riducendo la altezza da 20 cm a 15 cm;

- mantenere, comunque, le forme, i colori, le proporzioni, le particolarità legate al marchio turistico regionale, nonché il posizionamento dei vari elementi grafici, già presenti nell’Allegato A al citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.85/2015;

- mantenere comunque la facoltà di realizzare il citato simbolo in materiale metallico o plastico, come previsto dal citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.85/2015 ;

RITENUTO OPPORTUNO

- revocare conseguentemente il Decreto n. 85 del 23.12.2015 del Direttore della Sezione regionale Turismo, per agevolare la lettura e la comprensione delle modifiche normative intervenute, in modo da consentire agli interessati di avere, nel presente Decreto, un unico testo coordinato ed aggiornato, con tutte le prescrizioni tecniche necessarie, per la realizzazione del simbolo distintivo dell’alloggio turistico;

- tutelare l’affidamento dei titolari di alloggio turistico, che hanno già sostenuto le spese per realizzare la targa con il simbolo distintivo conforme alle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.85 del 23.12.2015;

- confermare quindi la validità dei simboli distintivi degli alloggi turistici, già realizzati alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento e conformi al modello regionale di cui al Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.85 del 23.12.2015;

RITENUTO OPPORTUNO

- adottare il suddetto simbolo di classificazione, secondo le disposizioni dell’art. 10 dell’Allegato A) della DGR n. 419 del 2015, con livello di classificazione da due a cinque leoni per la tipologia di struttura ricettiva complementare “alloggi turistici”, come specificato nell’Allegato A al presente provvedimento;

- disporre, per i motivi citati, che il simbolo distintivo specificato nell’Allegato A sia realizzato con le seguenti prescrizioni tecniche:

- il simbolo è costituito da un letto visto di profilo, sovrastato da un cuscino a forma di ellisse in posizione obliqua;

- il suddetto simbolo, di colore bianco su fondo verde, è racchiuso in un’ellisse delimitata da bordini in rosso bianco e verde;

- la specificazione della tipologia di struttura complementare, deve essere riportata in rosso nella parte superiore dell’ellisse con lettere scritte in maiuscolo : CAMERE;

- nella parte inferiore dell’ellisse appaiono, di colore bianco all’interno di cerchi di colore rosso, i leoni alati veneziani, visti di profilo, in numero da due a cinque, corrispondente al livello di classificazione assegnato alla struttura ricettiva;

- il simbolo è riprodotto in una targa identificativa con ellisse esterna di 23 cm. di larghezza e 15 cm. di altezza inserita in un rettangolo di cm. 40 x 21 con materiale di metallo o plastico;

- i modelli devono essere riprodotti con i seguenti colori:

- fondo del rettangolo in cui sono inseriti: bianco;

- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell’ellisse : verde pantone 347;

- bordino esterno dell’ellisse, scritta in alto che specifica l’attività e i leoni alati veneziani: rosso pantone Warm Red/C;

- all’interno dell’angolo inferiore sinistro è posizionato il marchio turistico regionale per l’Italia, da realizzarsi in conformità alle disposizioni del manuale d’uso contenuto nell’Allegato D della DGR n. 418 del 31 marzo 2015, pubblicata nel BUR n. 38 del 17 aprile 2015; il marchio comprende un leone marciano, una stella bianca a sette punte inserita in un cerchio che ritaglia altrettanti spicchi di colore diverso, il logotipo: Veneto, il pay-off: Tra la terra e il cielo, il dominio del portale: www.veneto.eu

- le misure citate potranno essere adeguatamente ridotte solo nel caso di oggettiva carenza di sufficiente spazio espositivo all’esterno dell’ingresso principale della struttura, mantenendo comunque inalterate le proporzioni e gli altri elementi nonché garantendo sempre la leggibilità delle scritte e dei simboli;

DATO ATTO CHE

- in conformità alla tabella dell’art.1 dell’Allegato A della DGR n.419/2015, nella tipologia di struttura ricettiva “alloggi turistici”, attualmente vigente secondo l’art.27 della legge regionale n. 11 del 2013, possono rientrare le seguenti tipologie di strutture ricettive, già previste dall’abrogato art. 25 della l.r.n.33/2002,: Affittacamere; Attività ricettive in esercizi di ristorazione/Locande; Attività ricettive in residenze rurali/Country house; Foresterie per turisti;

- il comma 2 dell’articolo 10 dell’Allegato A della DGR n. 419/2015 prevede per gli “alloggi turistici”, l’obbligo di specificazione della tipologia della suddetta struttura ricettiva complementare nella parte superiore dell’ellisse, da riportare in rosso con lettere maiuscole: CAMERE oppure, a scelta del titolare dell’alloggio turistico, le corrispondenti parole straniere : ZIMMER/CHAMBRES/ROOMS;

CONSIDERATO CHE

- il comma 2 dell’articolo 10 dell’Allegato A della DGR n. 419/2015 prevede, per gli “alloggi turistici” classificati con denominazione aggiuntiva/sostitutiva di “Country house”, la facoltà di riportare tale specificazione sostitutiva nel simbolo distintivo, nella parte superiore dell’ellisse in rosso, con lettere maiuscole: COUNTRY HOUSE;

- ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 dell’Allegato A della DGR n. 419/2015, gli “alloggi turistici" dotati di un ristorante aperto al pubblico, possono avere la denominazione aggiuntiva/sostitutiva di ”Locanda” e conseguentemente si deduce la facoltà di riportare tale specificazione sostitutiva nel simbolo distintivo, nella parte superiore dell’ellisse in rosso, con lettere maiuscole: LOCANDA;

- analogamente si deduce, per interpretazione del combinato disposto degli articoli 27 e 29 della l.r.n.11/2013 e dell’art.10 dell’Allegato A della DGR n.419/2015, la facoltà, per i titolari di alloggi turistici, di riportare la denominazione tipologica “alloggio turistico” nel relativo simbolo distintivo, nella parte superiore dell’ellisse in rosso, con lettere maiuscole : ALLOGGIO TURISTICO, come peraltro richiesto recentemente da alcuni operatori turistici alla Sezione regionale Turismo;

RITENUTO CHE

- la facoltà di utilizzare, in sostituzione della parola CAMERE nel simbolo distintivo dell’alloggio turistico, le parole straniere ZIMMER/CHAMBRES/ROOMS o le denominazioni sostitutive COUNTRY HOUSE o LOCANDA, oppure la denominazione tipologica ALLOGGIO TURISTICO, è attribuita alla scelta del titolare dell’alloggio turistico, che però dovrà rispettare, nella parola scelta per il simbolo distintivo, le stesse dimensioni, caratteri e colori della scritta CAMERE, come definita nel modello regionale, specificato nell’ Allegato A) al presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE

- la realizzazione del simbolo distintivo della classificazione e la sua affissione richiedono adeguati tempi tecnici;

- per un principio di proporzionalità, l’obbligo di esposizione del simbolo distintivo della classe assegnata non può avere efficacia immediata coincidente con la data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, perché i titolari degli alloggi turistici non avrebbero il tempo di adeguarsi al nuovo obbligo;

RITENUTO OPPORTUNO

- disporre che il simbolo distintivo della classificazione, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, realizzato secondo le prescrizioni tecniche citate, sia obbligatorio, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, per tutti gli alloggi turistici classificati ai sensi della DGR n. 419/2015;

DATO ATTO CHE

- ai sensi del comma 1 dell’art. 10 dell’Allegato A della DGR n. 419/2015, il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale degli alloggi turistici e non costituisce messaggio pubblicitario;

- il simbolo distintivo della classificazione è esente dall’imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lettera i), perchè si tratta di targa la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge;

RITENUTO OPPORTUNO

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

VISTI il D.lgs.n.507 del 1993; la legge n. 241/1990; la l.r.n.33/2002; la l.r. n. 11/2013; la DGR n.418/2015; la DGR n. 419/2015; il Decreto n.85 del 23.12.2015 del Direttore della Sezione regionale Turismo;

decreta

  1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.85 del 23.12.2015;
  2. di confermare, per i motivi citati in premessa, la validità dei simboli distintivi degli alloggi turistici già realizzati alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento e conformi al modello regionale di cui al Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.85 del 23.12.2015;
  3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale di simbolo distintivo della classificazione assegnata agli alloggi turistici, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento;
  4. di approvare tutte le prescrizioni tecniche descritte in premessa per la realizzazione del suddetto simbolo grafico;
  5. di disporre, fatto salvo il caso di cui al n.2, che il modello regionale di simbolo distintivo della classificazione, approvato con il presente Decreto, sia obbligatorio, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, per tutti gli alloggi turistici classificati ai sensi della DGR n.419/2015;
  6. di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell’art.10 dell’Allegato A della DGR n.419/2015, il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale degli alloggi turistici e non costituisce messaggio pubblicitario;
  7. di dare atto che il simbolo distintivo della classificazione è esente dall’imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs.n.507 del 1993 art.17, comma 1, lettera i);
  8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

                                                                                                                  

Paolo Rosso

(seguono allegati)

3_Allegato_DDR_3_14-01-2016_315162.pdf

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