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Bur n. 3 del 12 gennaio 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 149 del 28 dicembre 2015

Campedelli Osvaldo Realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Fibbio in località Ferrazze - Comune di localizzazione: San Martino Buon Albergo (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e D.G.R. 575/13. Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude con prescrizioni dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla ditta Campedelli Osvaldo per la realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Fibbio in località Ferrazze.

Il Direttore

VISTA             l’istanza di verifica relativa all’intervento specificato in oggetto, presentata dalla ditta Campedelli Osvaldo ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed acquisita con prot. n. 348543 del 31/08/2015;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ;

VISTA la L.R. n.10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27/09/2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che l’intervento rientra tra quelli indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al n. 2 lett. m): “Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 08/09/2015;

PRESO ATTO che, entro il termine, di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute le osservazioni formulate dal Comune di San Martino Buon Albergo (prot. 22976 del 21/10/2015), acquisite con prot. n. 425748 del 22/10/2015;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 06/10/2015 durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo nell’area in cui è previsto l’intervento in data 06/11/2015, con la partecipazione degli enti e soggetti interessati;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 02/12/2015 la quale ha provveduto alla disamina degli elaborati progettuali da cui emerge che:

  • In fase di procedura di Autorizzazione Unica sono stati acquisiti quasi tutti i pareri degli enti interessati, che sono antecedenti a questa pratica;
  • Valutato che i limiti di immissione in base al Piano di Zonizzazione Acustica sono superati a causa del rumore di fondo della cascatella. I limiti differenziali del progetto è previsto che rientrino nei limiti normativi;
  • Valutato che l’oggetto è incluso in un’area vincolata ai sensi della ex L. 1497/39, si ritiene che l’edificio centrale non si inserisca nel contesto di un ex complesso molitorio di cui permangono parte degli elementi costitutivi d’insieme;
  • Valutato che l’area è sottoposta a pericolosità idraulica molto elevata P4 ma il proponente ha acquisito parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige (prot. 0001256 del 13/06/2014) con cui esprime parere favorevole con la predisposizione di opportuni accorgimenti tecnici che permettano di salvaguardare l’ittiofauna presente nel corso d’acqua, inibendone l’accesso alle turbine, e che le opere e le manovre previste non aumentino il grado di pericolo idraulico cui è sottoposta l’area in questione;
  • Valutato che è disponibile un accesso diretto da via Pedrotta che permette di entrare nel sito senza interferire con la viabilità di penetrazione del borgo di Ferrazze permettendo di raggiungere le opere da realizzare in maniera agevole in fase di cantiere e successivamente anche in fase di gestione.

 

 

SENTITA

la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 02/12/2015, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sentito il parere del gruppo istruttorio incaricato e valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

  1. Il volume dell’edificio centrale venga realizzato con tetto a due falde con finitura in coppi e intonaco civile di tipo tradizionale, la forometria sia in armonia con le parti dell’antico complesso molitorio ancora presenti.
  2. Sia effettuata una verifica dell’impatto acustico ante e post opera, nel caso in cui i rilevamenti effettuati risultino superiori rispetto allo stato di fatto, siano attuate adeguate misure mitigative

 

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente atto;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 02/12/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

  1. Il volume dell’edificio centrale venga realizzato con tetto a due falde con finitura in coppi e intonaco civile di tipo tradizionale, la forometria sia in armonia con le parti dell’antico complesso molitorio ancora presenti.
  2. Sia effettuata una verifica dell’impatto acustico ante e post opera, nel caso in cui i rilevamenti effettuati risultino superiori rispetto allo stato di fatto, siano attuate adeguate misure mitigative
  1. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  2. Di notificare il presente provvedimento alla ditta Campedelli Osvaldo con sede legale in Via Catania n. 44 37138 Verona, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona ed al Comune di San Martino Buon Albergo (VR);
  3. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

                                                                                                    

Luigi Masia

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