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Bur n. 119 del 22 dicembre 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 137 del 09 dicembre 2015

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero nel Comune di Castelfranco Veneto Comune di localizzazione: Castelfranco Veneto (TV) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni il progetto, presentato dal Consorzio di Bonifica Piave, che prevede la sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero sita in Comune di Castelfranco Veneto (TV).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dal Consorzio di Bonifica Piave (P.IVA. 04355020266) con sede legale in Via Santa Maria in Colle n.2 - 31044 Montebelluna (TV), acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 349916 del 01/09/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

VISTA la D.G.R. n. 3094 del 01/10/2004 (scheda D 1.33) e la D.G.R. n. 1169 del 25/06/2012 (scheda B.11) relative al finanziamento per il progetto in oggetto per complessivi € 1.700.000;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, covertito con L. 11 agosto 2014, n.116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 07/09/2015;

VISTA la nota prot. n. 367579 del 15/09/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 07/09/2015;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO che l'istanza presentata prevede la “Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero”, avente la finalità il contenimento del rischio idraulico nel territorio comunale compreso nel bacino idrografico che interessa la frazione di Salvatronda e che si riverbera nel bacino scolante in Laguna di Venezia e la depurazione delle acque trasportate dai canali che attraversano le aree urbanizzate e produttive del territorio comunale;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un’area di espansione, che si colloca in una posizione tale da poter ricevere il canale che prende origine dalla confluenza tra scarico via Sile Ramo I e canale Quadri Ramo I da nord ed il canale Scarico di Salvatronda da est. I due canali suddetti saranno fatti confluire nell’area di espansione mediante la costruzione di due opere di imbocco costituite da manufatti scatolari in cemento armato di larghezza 2,00 m ed altezza 1,50 m. La superficie del bacino al netto delle scarpate sarà di 2,5 ha ed il volume che sarà in grado di invasare l’opera sarà di circa 50.000 m3 e sarà in grado di gestire portate massime anche a seguito di eventi meteorici con TR 100 anni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 23/09/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 04/11/2015,atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio secondo cui gli elaborati presentati portano a ritenere che a seguito della realizzazione dell’opera non vi possano essere impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le prescrizioni e la raccomandazione di seguito elencate:

PRESCRIZIONI

  1. Vengano rispettate le mitigazioni indicate nella documentazione presentata dal proponente;
  2. Entro il termine di sei mesi dall'approvazione del progetto il proponente dovrà presentare a Regione e ARPAV un piano di monitoraggio (portate/concentrazioni) delle acque, che valuti il carico di azoto e fosforo sia in ingresso che in uscita;
  3. Il piano di campionamento dovrà essere conforme ai criteri stabiliti dalla norma UNI EN ISO 5667-1:2007, in particolare per la stima del numero di campioni necessari (in rapporto all'incertezza desiderata) e per la valutazione statistica della rappresentatività dei campioni;
  4. Il primo ciclo di campionamenti e la prima relazione sull'efficacia di rimozione dovranno essere completati entro due anni dall'entrata in esercizio del bacino;
  5. In fase di progettazione esecutiva, in considerazione dei livelli di massima escursione della falda rilevati, venga analizzata la soluzione che preveda un innalzamento del fondo del bacino di 20 cm rispetto a quello di progetto.

RACCOMANDAZIONE

  1. Dovrà essere richiesto al Comune di Castelfranco Veneto ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21/2009, prima dell'inizio delle attività di cantiere, di poter operare in deroga ai limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, nonché in deroga al limite differenziale di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 17/11/2015, è stato approvato il verbale della seduta del 04/11/2015;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto dei pareri espressi dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 04/11/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Piave, con sede legale in Via Santa Maria in Colle n.2 - 31044 Montebelluna (TV) – pec: consorziopiave@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Progetto Venezia – Settore Legge Speciale per Venezia, alla Provincia di Treviso e al Comune di Castelfranco Veneto.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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