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Bur n. 109 del 17 novembre 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 118 del 30 ottobre 2015

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO Aumento dei tempi di ritenzione per l'autodepurazione nei bacini Giovannelli - Zuccona - Tassi - Foresto Superiore - Rebosola - II° stralcio - Comune di localizzazione: Cona (VE) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni il progetto per l'aumento dei tempi di ritenzione per l'autodepurazione nei bacini Giovannelli - Zuccona - Tassi - Foresto Superiore - Rebosola - II° stralcio in Comune di Cona (VE), richiesto dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, acquisita dagli Uffici del Settore VIA con prot. n. 105883 del 11/03/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;

CONSIDERATOche il progetto prevede per l’aumento dei tempi di ritenzione per l'autodepurazione nei bacini Giovannelli - Zuccona - Tassi - Foresto Superiore - Rebosola - II° stralcio in Comune di Cona ;

PRESO ATTO che l’intervento rientra tra quelli indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al n. 7 lett. o;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 ;

VISTA la L.R. n.10 del 26/05/1999;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27/09/2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento, e che l’avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato sul sito web del Settore VIA il giorno 16/03/2015 ed a partire da tale data decorre l'avvio del procedimento, come comunicato dagli Uffici VIA alla ditta Domus Flow s.r.l. con nota prot.n. 112953 del 16/03/2015;

VISTA la nota prot.n. 112953 del 16/03/2015 con la quale gli Uffici VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e contestualmente al Comune di Cona;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 25/03/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, non sono pervenuti pareri o osservazioni;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A. che, nella seduta del 06/05/2015, ha riscontrato carenze conoscitive e ha stabilito di richiedere al fine della prosecuzione dell’istruttoria integrazioni documentali;

VISTA la nota prot. n. 223768 del 8/05/2015 con la quale il Settore V.I.A. ha comunicato al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le richieste di integrazioni espresse dalla Commissione regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha presentato le integrazioni richieste, con nota acquisita dal Settore VIA con prot. n. 266435/70.08.02 del 29/06/2015;

CONSIDERATO

nella documentazione depositata agli atti contestualmente all’istanza e nelle successive integrazioni risulta che:

  • nel I° stralcio, attualmente in fase di realizzazione, si prevede la costruzione della nuova idrovora, lo scavo del nuovo canale di bonifica lungo i tre bacini Giovannelli, Zuccona e Tassi, oltre a n. 2 manufatti di attraversamento;
  • nel II° stralcio, di cui al progetto definitivo in oggetto, si prevede la realizzazione di n. 5 aree golenali (aree di lagunaggio distribuite lungo il nuovo collettore di Bonifica) e dei restanti n. 4 manufatti di attraversamento rimanenti;
  • il territorio interessato dagli interventi ricade in Comune di Cona in provincia di Venezia, il recapito finale delle portate è il Canale dei Cuori;
  • le opere sono finalizzate al disinquinamento della laguna di Venezia e per questo finanziate;
  • la realizzazione delle opere determinando maggiori tempi di residenza delle portate all’interno delle aree di fitodepurazione in linea, porta un miglioramento sulla qualità delle acque;
  • le opere previste nel progetto non generano impatti rilevanti ma permettono di diminuire la presenza nel corso d’acqua di inquinati quali l’azoto e il fosforo, che altrimenti si sverserebbero in laguna.

SENTITA

la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 06/10/2015, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientra fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Preso atto che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso non comporta impatti negativi significativi sull’ambiente, si valuta di escludere il Progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta. In particolare riguardo la movimentazione e l’utilizzo dei terreni di risulta, nell’eventualità di un conferimento diverso da quanto dichiarato in fase di screening, venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente;
  2. Venga previsto un piano di monitoraggio utile alla valutazione dell’efficienza degli interventi in corso di esercizio.

CONSIDERATO

che nella seduta della Commissione Regionale VIA del 21/10/2015 è stato approvato il verbale della seduta del 06/10/2015;

decreta

  1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 06/10/2015, in merito al progetto così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 con le prescrizioni di cui alle premesse;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con sede legale in via Augustea n. 25, 35042 Este (PD), di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Venezia, al Comune di Cona, alle Sezioni regionali Difesa del Suolo, Urbanistica, Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, alla Direzione generale di Arpav, al Dipartimento provinciale Arpav di Venezia;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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