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Bur n. 109 del 17 novembre 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 116 del 30 ottobre 2015

Destro Roberto Eredi S.r.l. Modifica dell'attività di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali ed urbani pericolosi e non pericolosi esercitata presso l'impianto esistente (autorizzato) della società Destro Roberto Eredi S.r.l. Comune di localizzazione: Vigonza (PD) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato dalla ditta "Destro Roberto Eredi S.r.l.", che prevede la modifica dell'attività di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali ed urbani pericolosi e non pericolosi esercitata presso l'impianto ubicato in Comune di Vigonza (PD).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta “Destro Roberto Eredi S.r.l.” (C.F./P.IVA 03478370285), con sede legale in Via Regia n. 98 – 35010 Vigonza (PD), acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 303339 del 23/07/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTOche il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 27/07/2015;

VISTA la nota prot. n. 315017 del 31/07/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 27/07/2015;

PRESO ATTO che il progetto prevede un aumento del quantitativo totale di stoccaggio di rifiuto (da 520 a 730 t/giorno), con tuttavia una riduzione del quantitativo dei rifiuti pericolosi (da 18 a 5 t/giorno), e un aumento dei rifiuti gestiti annui (da 31.200 a 36.000 t/anno) e giornalieri (da 120 a 144 t/giorno).

PRESO ATTO che il progetto propone modifiche di natura esclusivamente gestionale e non prevede la realizzazione di nuove opere infrastrutturali e/o l’installazione di nuovi impianti, attrezzature e tecnologie per il trattamento dei rifiuti; la configurazione edilizia/impiantistica attuale del sito non subirà alcuna modifica strutturale. La gestione di nuove attività sullo stato di fatto prevede:

  • La messa in riserva R13 di nuovi rifiuti speciali non pericolosi identificati da codici C.E.R. appartenenti alle medesime tipologie attualmente gestite, la messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da apparecchiature fuori uso (NON rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 49/2014 sui R.A.E.E.) e la messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi costituiti da imballaggi contaminati o contenenti residui di sostanze pericolose e da assorbenti e materiali filtranti;
  • Implementazione, nella filiera del recupero, dei pretrattamenti R12 “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle, operazioni indicate da R1 a R11” ed estensione del campo di applicazione ai rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi (mediante introduzione dell’operazione di riduzione volumetrica – R12RV), ai rifiuti di plastica (mediante introduzione delle operazioni di miscelazione e riduzione volumetrica – R12MIX e R12RV), ai rifiuti del settore tessile e calzaturiero (mediante introduzione delle operazioni di miscelazione e riduzione volumetrica – R12MIX e R12RV), ai rifiuti inerti del settore delle costruzioni e demolizioni (mediante introduzione dell’operazione di eliminazione impurità – R12EI ) ed ai rifiuti da apparecchiature fuori uso (mediante operazioni di eliminazione impurità e smontaggio - R12EI e R12SMT);
  • Introduzione, nella filiera del recupero, di una nuova operazione R3 “riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (…)” riferita al recupero completo dei rifiuti costituti da “cartone fibrato” (C.E.R. 04 01 09) in conformità al disciplinare interno che farà riferimento allo standard UNI 643:2014 e ATICELCA MC – 501:13; la potenzialità di progetto di tale nuova operazione di recupero R3 è pari a 24 t/giorno;
  • Estensione dell’operazione di smaltimento D15 “deposito preliminare (…)” ai rifiuti speciali non pericolosi di plastica, tessili e derivanti dal trattamento meccanico (C.E.R. 19 12 12) ed a nuove tipologie di rifiuti speciali pericolosi costituiti da imballaggi contaminati o contenenti residui di sostanze pericolose e da assorbenti e materiali filtranti; la potenzialità di tale operazione di smaltimento D15 non subirà alcun incremento e rimarrà pari a 40 t/giorno (di cui 5 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi);
  • Implementazione, nella filiera dello smaltimento, dell’operazione D13 “raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12” ed estensione del campo di applicazione ai rifiuti di plastica ed ai rifiuti del settore tessile e calzaturiero (mediante introduzione di nuove operazioni quali selezione e miscelazione (legge 22/04/1941 n°633, art. 2575 e segg. C.C.) 104 per merceologia - D13SEL e D13MIX); la potenzialità di tale operazione di smaltimento D13 non subirà alcun incremento e rimarrà pari a 30 t/giorno;
  • L’avvio dell’operazione D13 “raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12” intesa riduzione volumetrica mediante pressa meccanica (D13RV) dei rifiuti del settore calzaturiero e tessile, già autorizzata con Provvedimento Unico Provincia di Padova N. 5568/EC/2013 del 18.03.2013, ma mai avviata e collaudata per le stringenti prescrizioni tecnico-operative imposte dall’autorità competente.

PRESO ATTO che il progetto prevede inoltre il superamento di una prescrizione tecnica del precedente parere della Commissione VIA provinciale (Provvedimento Unico Provincia di Padova, Settore Ambiente-Servizio Ecologia N. 5568/EC/2013), che riguarda la realizzazione della tamponatura del capannone presente in impianto, all’interno del quale vengono effettuate operazioni di recupero, quali il trattamento dei cavi mediante rimozione della guaina isolante, che verrà rimossa, e la pressatura di rifiuti del settore della lavorazione delle pelli e del settore tessile, che verrà mantenuta.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 09/09/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

CONSIDERATO che la verifica di conformità alla DGR n. 2299/2014 e ss.mm.ii. della dichiarazione di non necessità dell’avvio della procedura per la Valutazione d’Incidenza Ambientale, fornita dal proponente, dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 06/10/2015, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • La ditta Destro, nell’ambito di una precedente procedura autorizzativa svolta presso la Provincia di Padova, aveva ricevuto delle prescrizioni, in particolare, relative alla tamponatura delle pareti del capannone, entro il quale vengono svolte le operazioni di pelatura dei cavi;
  • Successivamente, la medesima ditta ha presentato un’istanza di modifica progettuale presso la Regione, aggiungendo un piccolo quantitativo di rifiuti speciali pericolosi (5 t/giorno), che rappresentano circa lo 0,7% del quantitativo totale gestito in impianto.
  • L’intento dichiarato dalla ditta è lo stralcio della prescrizione data dalla Provincia circa la tamponatura del capannone, prevedendo l’eliminazione della macchina spellacavi e fornendo uno studio di impatto acustico a supporto di tale modifica;
  • Il gruppo istruttorio ha valutato che l’analisi dell’impatto acustico sia tale da permettere la non realizzazione di questa tamponatura, purché la macchina spellacavi non sia montata;
  • In conclusione il gruppo istruttorio propone, confermando quanto dal proponente previsto nella documentazione progettuale circa la gestione dell’impianto, di escludere, con prescrizioni, il progetto proposto dalla Ditta “Destro Roberto Eredi” dalla procedura di VIA regionale per la scarsa rilevanza delle nuove operazioni di gestione di rifiuti pericolosi nel contesto generale delle attività dell’impianto e di individuare, per il criterio di “prevalenza” contenuto nella DGRV 1298/2014, nella Provincia di Padova l’Autorità Competente all’esame istruttorio della proposta progettuale della Ditta “Destro Roberto Eredi”, nonché al rilascio dei successivi provvedimenti autorizzativi ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

e ribadito di individuare, per il criterio di “prevalenza” contenuto nella DGRV 1298/2014, nella Provincia di Padova l’Autorità Competente all’esame istruttorio della proposta progettuale della Ditta “Destro Roberto Eredi”, nonché al rilascio dei successivi provvedimenti autorizzativi ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ha valutato che, confermando quanto dal proponente previsto nella documentazione progettuale circa la gestione dell’impianto, l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha espresso parere favorevole all’esclusione del medesimo dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

  1. Limitare le lavorazioni della pressa tessili a non più di tre ore settimanali e della pressa materiale ferroso a non più di due ore al giorno (a meno di disposizioni più restrittive della Provincia di Padova), evitare accuratamente l’uso contemporaneo dei due macchinari.
  2. Dismettere l’uso del macchinario “spellacavi”.
  3. Effettuare con periodicità annuale la rilevazioni acustiche presso i ricettori più prossimi per la verifica del rispetto dei limiti di zona e trasmettere i risultati delle medesime ad ARPAV e Provincia di Padova.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 06/10/2015, è stato approvato il verbale della seduta del 21/10/2015; 

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 06/10/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui alle premesse.
  3. Di individuare, per il criterio di “prevalenza” contenuto nella DGRV 1298/2014, nella Provincia di Padova l’Autorità Competente all’esame istruttorio della proposta progettuale della Ditta “Destro Roberto Eredi”, nonché al rilascio dei successivi provvedimenti autorizzativi ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta “Destro Roberto Eredi S.r.l.” (C.F./P.IVA 03478370285), con sede legale in Via Regia n. 98 – 35010 Vigonza (PD) – PEC: destrorobertoeredi.ambiente@pec.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Tutela Ambiente – Settore Gestione Rifiuti, alla Provincia di Padova e al Comune di Vigonza (PD).
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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