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Bur n. 97 del 13 ottobre 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 106 del 28 settembre 2015

APORA Società Cooperativa Agricola Impianto di depurazione dello stabilimento APORA di Ficarolo. Aumento della potenzialità di trattamento. Comune di localizzazione: Ficarolo (RO) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato da APORA Società Cooperativa Agricola, che prevede un aumento di potenzialità di trattamento del depuratore attualmente attivo presso lo stabilimento APORA di Ficarolo (RO).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta “APORA Società Cooperativa Agricola” (C.F./P.IVA 00141630400), con sede legale in Pievesestina di Cesena (FC) Via Dismano n. 2785, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 225972 del 29/05/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 04/06/2015;

VISTA la nota prot. n. 236094 del 08/06/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 04/06/2015;

PRESO ATTO che il progetto prevede un incremento di potenzialità massima di trattamento del depuratore esistente, dagli attuali 9.600 a 17.000 abitanti equivalenti, mediante la variazione di configurazione del medesimo, senza tuttavia realizzazione di nuove strutture;

PRESO ATTO che detto potenziamento risulta concomitante all’incremento di alcune lavorazioni stagionali di prodotti vegetali e limitato ad un periodo di circa 2 mesi (generalmente maggio/giugno);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 17/06/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che, in data 22/07/2015, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l’esame del progetto, ha effettuato un incontro tecnico con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO delle osservazioni trasmesse da ARPAV - Dipartimento Provinciale di Rovigo in data 06/08/2015, acquisite con prot. n. 333752 del 14/08/2015, che sono state valutate dal gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA nella propria relazione istruttoria.

CONSIDERATO che, ai sensi della DGR n. 2299/2014, la verifica dell’effettiva non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 09/09/2015, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

-   viste le vigenti norme in materia;

-   valutate le caratteristiche del progetto, la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

-   vista ed analizzata la documentazione presentata dal Proponente in merito a Studio Preliminare Ambientale, la “Relazione di Verifica funzionale e di processo alle due potenzialità”, Planimetria del depuratore e schema semplificato filiera di trattamento, Documento di valutazione di impatto acustico, Dichiarazione di non necessità VINCA;

-   visti gli elaborati progettuali quali la Relazione tecnica illustrativa allegata alla richiesta di Permesso di costruire, la Planimetria generale individuazione nuovo intervento, l'Impianto di depurazione esistente e di progetto, Pianta, sezione e prospetti;

-   viste le autorizzazioni riferite alla costruzione della vasca aggiuntiva quali il Permesso di Costruire n. 13P/003 rilasciato dal Comune di Ficarolo, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Rovigo con Determinazione n. 2332 del 12.08.2014;

-   viste le osservazioni pervenute da ARPAV con comunicazione del 06 agosto 2015, in cui si chiedono approfondimenti in merito alla portata idraulica del canale di scarico Tontola Paradiso e si chiede al Proponente di munire lo scarico dell'impianto di depurazione di un idoneo misuratore di portata;

-   si ritiene che il progetto non debba essere assoggettato a VIA, in quanto l'intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente, con prescrizioni.

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha espresso parere favorevole all’esclusione del medesimo dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1.   Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

2.   I bacini di ossidazione biologica dovranno disporre di sonde per il controllo dell'ossigeno disciolto.

3.   Allo scarico dovrà essere posizionato un campionatore automatico autosvuotante e refrigerato e sonde per il rilievo dei seguenti parametri: pH, redox, conducibilità, torbidità, misura della portata istantanea e totale.

4.   Tutti i dati rilevati con la strumentazione in campo dovranno essere acquisiti e registrati.

5.   Qualora la gestione dell'impianto provochi conclamata situazione di produzione di odori molesti, l'azienda dovrà fornire delle soluzioni alle problematiche emerse e proporre dei piani di monitoraggio. In tale senso, per valutare l'efficacia dei risultati ottenuti si potrà prescrivere l'esecuzione di un'indagine olfattometrica, nella fase di massimo e in quella di minimo carico, secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004.

6.   Si dovrà provvedere alla chiusura dei container utilizzati per lo stoccaggio dei fanghi.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 23/09/2015, è stato approvato il verbale della seduta del 09/09/2015;

decreta

1.   Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2.   Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 09/09/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui alle premesse.

3.   Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

4.   Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta APORA Società Cooperativa Agricola, con sede legale in Pievesestina di Cesena (FC) Via Dismano n. 2785 – CAP 45036 – PEC: apora@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Settore Sistema Idrico Integrato, alla Provincia di Rovigo e al Comune di Ficarolo (RO).

5.   Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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