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Bur n. 97 del 13 ottobre 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 105 del 28 settembre 2015

ENEL GREEN POWER S.p.A. Impianto idroelettrico di Mignano: recupero energetico del Deflusso Minimo Vitale Comune di localizzazione: Campolongo sul Brenta (VI) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato dalla ditta ENEL GREEN POWER S.p.A., che prevede la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico della potenza di 190 kW per il recupero del DMV da rilasciare nel fiume Brenta, in corrispondenza dello sbarramento di Mignano, in Comune di Campolongo sul Brenta (VI).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta “ENEL GREEN POWER S.p.A.” (C.F./P.IVA 10236451000), con sede legale in Roma – Via Regina Margherita n. 125 CAP 00198, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 260196 del 24/06/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 26/06/2015;

VISTA la nota prot. n. 268984 del 30/06/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 26/06/2015;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico della potenza di 190 kW per il recupero del DMV da rilasciare nel fiume Brenta, in corrispondenza dello sbarramento di Mignano, in Comune di Campolongo sul Brenta (VI).

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 15/07/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che, in data 07/08/2015, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l’esame del progetto, ha effettuato un incontro tecnico con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO delle osservazioni trasmesse dalla Provincia di Vicenza in data 06/08/2015, acquisite con prot. n. 324678 del 07/08/2015, che sono state valutate dal gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA nella propria relazione istruttoria.

PRESO ATTO che il proponente, con nota in data 21/08/2015, acquisita con prot. n. 341035 del 24/08/2015, ha depositato nuova documentazione integrativa volontaria.

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014 e ss.mm.ii., l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 09/09/2015, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • viste le vigenti norme in materia;
  • valutate le caratteristiche del progetto, la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
  • vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art.20 della D.Lgs.152/06, presentata da Enel Green Power SpA, con prot.260196 in data 24/06/2015, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;
  • visto e considerato che l’analisi degli impatti risulta adeguata all’opera in progetto;
  • visto il parere della provincia di Vicenza (prot.324676 del 07/08/2015);
  • si ritiene che il progetto non debba essere assoggettato a VIA con prescrizioni;

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha espresso parere favorevole all’esclusione del medesimo dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

  1. Nell’ambito della gestione dei materiali risultanti dalle operazioni di scavo previste dal progetto, si prescrive di fare riferimento alla vigente normativa vigente in materia di Terre e Rocce da scavo, ovvero:
  • D.M. n.161/2012;
  • L.98/2013 art.41 e art.41bis;
  • Circolare della Regione Veneto n. 397711 del 23/9/2013.
  1. Si prescrive di impiegare macchinari non vetusti ed effettuare periodici controlli degli scarichi, assicurandosi che siano conformi alle specifiche prescrizioni di omologazione dei mezzi ed alla Direttiva macchine (marchiatura CE).
  2. Si prescrive di evitare di movimentare materiale con livelli di umidità particolarmente bassi, in tal caso sarà necessario provvedere ad attività di innaffiamento.
  3. Relativamente al transito dei mezzi di cantiere è necessario porre in essere le seguenti attenzioni:

4.1.   limitazione della velocità, soprattutto in corrispondenza di recettori;
4.2.   assicurarsi che i mezzi in transito sulla viabilità pubblica risultino puliti (sistemi di lavaggio periodico dei mezzi) e non abbiano perdite di carico (copertura dei cassoni).

  1. Dovrà essere condotto un monitoraggio di controllo – concordato preventivamente con gli Enti competenti e con ARPA Veneto - sulla qualità delle acque, sulla fauna ittica e componente biologica. Le indagini dovranno essere eseguite in due stazioni sul fiume Brenta, una a monte e una a valle della presa di derivazione. Tali rilievi dovranno essere ripetuti in base a determinate frequenze da concordare ed i risultati dovranno essere periodicamente consegnati alle competenti autorità territoriali. In seguito agli esiti derivanti da tali studi verrà valutata l'eventuale necessità di inserimento della scala di risalita per fauna ittica.
  2. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta. Vengano adottate tutte le misure di mitigazione indicate nello studio preliminare ambientale ed in particolare in fase di cantiere.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 23/09/2015, è stato approvato il verbale della seduta del 09/09/2015;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 09/09/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui alle premesse.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta “ENEL GREEN POWER S.p.A.” (C.F./P.IVA 10236451000), con sede legale in Roma – Via Regina Margherita n. 125 - CAP 00198 – PEC: enelgreenpower@pec.enel.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Difesa del Suolo, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Campolongo sul Brenta (VI).
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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