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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 94 del 06 agosto 2015
Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso Lavori di pronto intervento per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave a monte e a valle dei ponti stradali della S.P. 92 nei Comuni di Cimadolmo, Maserada sul Piave, Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave e Spresiano - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A..
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. i lavori di pronto intervento per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave, realizzati in regime di somma urgenza, secondo quanto stabilito dall'OPCM 3906 del 13/11/2011.
Il Direttore
PREMESSO quanto segue:
gli intereventi in oggetto sono già stati realizzati in regime di somma urgenza, secondo quanto stabilito dall’OPCM 3906 del 13/11/2011, in quanto, a causa di eventi meteorologici, è stata riscontrata una situazione di pericolosità idraulica con erosioni e cedimenti delle opere idrauliche per un fronte di circa 3 Km sul ramo di Maserada sul Piave sulla sponda sinistra dell’isola delle Grave di Papadopoli;
tali interventi erano stati considerati dalla Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso non soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto considerati non in grado di incidere sul regime delle acque e pertanto non riferibili al p.to 7 lett. o) dell’All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come evidenziato con nota prot. n. 72369 del 18/02/2013 dell’Unità di Progetto Genio Civile di Treviso;
la Commissione europea, a seguito di segnalazioni ricevute, ha attivato la procedura EU Pilot 5060/ENVI per acquisire informazioni circa i “Lavori di disostruzione dell’alveo del fiume Piave”, successivamente conclusasi con l’apertura della procedura di infrazione n. 2013/2170;
nella lettera di messa in mora C(2013)7826 del 20/11/2013, inviata alle Autorità italiane ai sensi dell’art. 258 del TFUE, la Commissione europea, partendo dalla valutazione del caso specifico in oggetto, ha evidenziato la non conformità della trasposizione della Direttiva 2011/92/UE nella normativa nazionale italiana, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’Allegato II punto 10.f) della citata Direttiva. Nello specifico veniva contestato il fatto di limitare l’obbligo di verifica di assoggettabilità a quei soli interventi destinati ad incidere sul regime delle acque (punto 7 lett. o) dell’All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), andando ad escludere pertanto dall’obbligo di verifica gli interventi che, pure non in grado di incidere sul regime delle acque, rientrerebbero comunque nel campo di applicazione della direttiva VIA ai sensi della normativa comunitaria;
con nota prot. 394143 del 19/09/2013 il Segretario regionale all’Ambiente, in riscontro alla nota prot. n. 5921 del 09/08/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha comunicato l’impegno a effettuare una specifica procedura di verifica di assoggettabilità per gli interventi realizzati sull’alveo del fiume Piave. Tale valutazione, come specificato nella citata lettera, si caratterizza quale valutazione ex-post, essendo gli interventi già realizzati in regime di somma urgenza ai sensi dell’ OPCM 3906 del 13/11/2011. Tale impegno è stato favorevolmente accolto dalla Commissione europea come evidenziato dalla stessa con lettera 19151 del 21/11/2013;
con D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, lo Stato ha provveduto ad adeguare la normativa nazionale alla Direttiva comunitaria modificando il p.to 7 lett. o) dell’Allegato o) dell’All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, per estendere l’obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA a tutte le “opere di canalizzazione e regolazione dei corsio d’acqua”, indipendentemente dal fatto che le stesse risultino o meno in grado di incidere sul regime delle acque;
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 147342 del 08/04/2015 relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell’intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 04/05/2015;
VISTA la nota prot. n. 197000 del 11/05/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 04/05/2015;
PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20/05/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 15/07/2015, preso atto delle valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio, di seguito riportate:
tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
decreta
Luigi Masia
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