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Bur n. 80 del 18 agosto 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 93 del 06 agosto 2015

SAVE S.p.A. Parcheggio provvisorio "Villette" per il recupero di posti sottratti dai cantieri Comune di localizzazione: Venezia (VE) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato dalla ditta Save S.p.A., che prevede la realizzazione di un parcheggio provvisorio denominato "Villette", con capacità di 240 posti auto, nell'ambito dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia.

Il Direttore

VISTA  l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta Save S.p.A. (C.F./P.IVA 02193960271), con sede legale in Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei 30/1, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 151826 del 10/04/2015, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO  l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO  che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 13/04/2015;

VISTA  la nota prot. n. 161658 del 17/04/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 13/04/2015;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio provvisorio denominato “Villette”, con capacità di 240 posti auto, nell’ambito dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia.

CONSIDERATO  che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 22/04/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO  che, in data 04/05/2015, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l’esame del progetto, ha effettuato un incontro tecnico con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO  che il proponente, con nota acquisita con prot. n. 219800 del 26/05/2015, ha depositato documentazione integrativa volontaria.

PRESO ATTO che, entro la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e pareri, sono pervenute osservazioni da parte del Sig. Nicola Benetazzo (in data 28/05/2015), acquisita con prot. n. 225305 del 28/05/2015, e da parte del “Comitato Cittadini di Tessera e di Campalto” (in data 20/05/2015), acquisita con prot. n. 226359 del 29/05/2015, che sono state valutate dal gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA nella propria relazione istruttoria.

PRESO ATTO  che il proponente, con nota acquisita con prot. n. 250685 del 17/06/2015, ha trasmesso un documento di controdeduzioni alle osservazioni pervenute nel corso dell’istruttoria di verifica.

PRESO ATTO  che la Sezione Urbanistica, con nota prot. n. 243474 del 12/06/2015, ha rilasciato al proponente autorizzazione paesaggistica n. 8 del 11/06/2015.

CONSIDERATO  che, ai sensi della DGR n. 2299/2014, la verifica dell’effettiva non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA   la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 15/07/2015, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • Il proponente ha originariamente presentato un progetto definito “provvisorio”, in quanto finalizzato a sopperire ad una situazione di emergenza dovuta alla presenza di cantieri operativi, che stanno sottraendo temporaneamente spazi ai parcheggi dell’aeroporto.
  • In corso d’istruttoria, il proponente ha depositato documentazione integrativa volontaria, con cui è stato specificato in particolare che il parcheggio verrà mantenuto fino all’anno 2021 e che, successivamente, le opere stradali verranno demolite al fine di ripristinare l’offerta di sosta dello stato di fatto, riproponendo sostanzialmente le aree a verde attualmente presenti, seppur mantenendo i sottoservizi realizzati (vedi elaborato “Integrazioni Volontarie allo Studio Preliminare Ambientale” codice PP-IS01.0-00, acquisito con prot. n. 219800 del 26/05/2015).
  • La Planimetria di Progetto Configurazione all’anno 2021 evidenzia il sostanziale ripristino dello stato dei luoghi, con il mantenimento del tracciato di progetto del Canale Pagliaghetta.
  • Vicino all'area di progetto è presente il parcheggio P5 oggetto di caratterizzazione. Sulla base degli esiti della caratterizzazione il proponente (SAVE S.p.A.) è tenuto alla elaborazione della analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (AdR) e in caso di superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) calcolate provvedere alla redazione dell’eventuale Progetto Operativo di Bonifica (POB); a giudizio di ARPAV non dovrebbero però sussistere interferenze tra i due parcheggi.

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha espresso parere favorevole all’esclusione del medesimo dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

  1. Qualora, nel corso dell’esercizio provvisorio del parcheggio “Villette”, il proponente intendesse prolungare l’utilizzo del medesimo oltre la data del 31/12/2020, facendo decadere di fatto il carattere di provvisorietà dell’opera, in sede di autorizzazione dovrà essere verificata dall’ente preposto la coerenza della stessa rispetto al piano di sviluppo aeroportuale. In caso di modifica, l’opera dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità definitiva.
  2. La gestione delle terre provenienti dagli scavi previsti a progetto, di cui non è ipotizzato il riutilizzo nel cantiere stesso, deve essere conforme alla legge n°98/2013 art. 41 bis e nota circolare n. 397711 del 23/9/2013 della Regione Veneto.
    Il materiale fresato proveniente dalla scarifica dei conglomerati bituminosi delle sovrastrutture stradali esistenti devono essere gestiti secondo la normativa rifiuti.
  3. In base agli esiti della caratterizzazione del Parcheggio P5 vengano valutate, con apposita relazione da inoltrare all’ARPAV, eventuali interferenze con l’area in oggetto.

CONSIDERATO  che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 29/07/2015, è stato approvato il verbale della seduta del 15/07/2015;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 15/07/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui alle premesse.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Save S.p.A., con sede legale in Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei 30/1 – CAP 30173 – PEC: savespa@legalmail.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Infrastrutture, alla Provincia di Venezia e al Comune di Venezia.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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