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Bur n. 65 del 30 giugno 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 73 del 05 giugno 2015

Vallortigara Servizi Ambientali S.P.A.: Modifiche non sostanziali dell'AIA DSRAT N.50 del 29/07/2009, adeguamento tecnologico impianto esistente di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Comune di Localizzazione: Torrebelvicino (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999 e ss.mm.ii.) Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto per la realizzazione di modifiche all'AIA DSRAT N.50 del 29/07/2009, per un adeguamento tecnologico dell'impianto esistente di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, richiesto dalla ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.P.A..

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla Vallortigara Servizi Ambientali S.P.A., acquisita dagli Uffici del Settore VIA con prot. n. 3408740 del 1/10/2014, relativa all’intervento in oggetto specificato;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di modifiche non sostanziali dell’AIA DSRAT N. 50 del 29/07/2009, per un adeguamento tecnologico dell’impianto esistente di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

Preso atto che l’intervento rientra tra quelli indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al n. 7 lett. z.a) z.b);

Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 ;

Vista la L.R. n. 10 del 26/05/1999;

Vista la D.G.R. n. 575 del 3/05/2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27/09/2011 e sua contestuale revoca”;

Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento, e che l’avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato sul sito web del Settore VIA il giorno 03/10/2014 ed a partire da tale data decorre l'avvio del procedimento, come comunicato dagli Uffici VIA al proponente con nota prot. 423530 del 9/10/2014;

CONSIDERATO che la ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. ha presentato delle richieste per modifiche, che il proponente sostiene essere non sostanziali, rispetto alle autorizzazioni e alle procedure già in essere.

Esse sono riassumibili nel modo seguente:

1.    Data scadenza Autorizzazione Integrata Ambientale DSRAT 50 del 29/07/2009

Si richiede la specificazione della data di scadenza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale DSRAT 50 del 29/07/2009.

2.    Quantificazione operazioni R3, R4, R5, R12, D13 e D14 e quantificazione della capacità di trattamento complessiva

Il proponente afferma che nelle precedenti autorizzazioni e a rilascio dell’AIA con D.S.R.A.T. n°50 del 29/07/2009, non sono state esplicitate le quantità massime gestibili per le operazioni autorizzate R3, R4, R5, R12, D13 e D14. Si richiede quindi di definire la quantità massima di rifiuti gestibili dall’impianto nel suo complesso a 90000 t/a, sulla base dei rifiuti gestiti per attività in D9 e della quantità di rifiuti trattati nel 2008 in operazioni diverse da D15 e D9.

In relazione allo storico delle autorizzazioni successivamente riportato si riscontra che:

  • la quantità massima di rifiuti gestibili dall’impianto (operazioni diverse dal D15 e R13) pari a 60000t/a riportata al punto 6.2 del DSRAT 50 del 29/07/09 (Figura 3) è riferita alle sole operazioni D9 di inertizzazione e di trattamento chimico-fisico (punti 5.3 e 5.4). Infatti sia nella precedente autorizzazione provinciale n°8 del 1.12.03 (rilasciata dalla Provincia di Vicenza e sostituita dall’Autorizzazione in oggetto) che nel Giudizio di compatibilità ambientale e approvazione del progetto di adeguamento di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel Comune di Torrebelvicino rilasciato dalla Regione Veneto con DGRV n. 1713 del 29 GIU 2001, la quantità massima trattabile di 60000 t/a è riferita alle sole operazioni di trattamento D9 (inertizzazione per rifiuti solidi e trattamento chimico-fisico per liquidi);
  • nelle precedenti autorizzazioni alla DSRAT 50 del 29/07/09, le quantità massime gestibili per le operazioni autorizzate R3, R4, R5, R12, D13 e D14 non sono esplicitate;
  • le quantità di rifiuti ritirati negli anni in D15 e R13 e, in parte, successivamente trattati in D9 negli anni sono di seguito riportate:

 

Anno

Quantità di rifiuti ritirati
in D15 e R13 (t)

Quantità di rifiuti trattati
in D9 (t)

2003

86228

1387

2004

88162

8965

2005

59951

27944

2006

45064

18353

2007

40648

10823

2008

43976

13435

2009

51491

18438

2010

56493

21857

2011

72445

34417

2012

64061

31743

2013

65589

36648

 

Quantità di rifiuti ritirati e trattati dall’impianto dal 2003 al 2013.

L’anno precedente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva sono state trattate circa 30000 t/a in operazioni diverse da D15 e D9 (si precisa che nel 2008 non si era autorizzati alla operazione R12 quindi la stessa era ricompresa nell’operazione R13):

 

anno

Quantità di rifiuti trattati, espresse in t

R3

R4

R5

R12

R13

D13

D14

2008

350

1804

405

/

7183

/

18140

 

3.    Inserimento di nuovi codici CER da avviare all’operazione di inertizzazione D9

Si richiede l’inserimento tra i codici trattabili in D9 all’impianto d’inertizzazione anche dei seguenti codici, già autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, R5 e R4:

  • 12 01 01; limatura e trucioli di materiali ferrosi
  • 12 01 02; polveri e particolato di materiali ferrosi
  • 12 01 03; limatura e trucioli di materiali non ferrosi
  • 12 01 04; polveri e particolato di materiali non ferrosi
  • 16 03 03*; Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
  • 16 03 04. Rifiuti inorganici diversi di quelli alla voce 16 0303

I codici per i quali si richiede l’inserimento in elenco sono derivanti dagli stessi cicli produttivi e contengono gli stessi inquinanti da inertizzare di quelli già iscritti in elenco; i codici per i quali si richiede l’inserimento in elenco per operazioni in D9, hanno stato fisico solido polverulento come altre tipologie di rifiuti già autorizzate al trattamento chimico-fisico in D9 come per esempi i seguenti: 010410 (polveri ed affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407), 080201 (polveri di scarto di rivestimenti), 100319 (polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose).

4.    Integrazione codici CER dei rifiuti stoccabili nelle vasche denominate 3a e 3b

Si richiede l’inserimento dei seguenti codici CER, già autorizzati per operazioni di stabilizzazione/solidificazione, di rifiuti destinati allo smaltimento e/o trattamento presso altri impianti, tra quelli stoccabili nelle vasche denominate 3a e 3b:

  • 17 05 03;
  • 17 05 05;
  • 17 09 03;
  • 19 02 03;
  • 19 02 04;
  • 19 08 05;
  • 19 13 01;
  • 19 13 03;
  • 19 13 05.

Le vasche 3a e 3b (allegato B del DSRAT. n. 50 del 29/07/09) ossia le vasche per lo stoccaggio dei rifiuti solidi sono dotate di copertura ed aspirazione convogliata all’impianto di abbattimento A01 (impianto di abbattimento emissioni inertizzatore).

5.    Inserimento del codice CER 17 09 04

Si richiede l’inserimento del codice CER 17 09 04 tra i rifiuti trattabili all’impianto di inertizzazione in D9, facendo presente che tale codice CER era già autorizzato in D9 con autorizzazione della Provincia di Vicenza n°8 del 1/12/03 (vedere Autorizzazione 2, allegato A.03 pp.9).

In fase di rilascio dell'AIA definitiva (2009) è stato escluso perché "lo stesso è classificato come non pericoloso e normalmente smaltito in discariche per rifiuti inerti".

Nell’elaborato A2, Relazione Tecnica, Rapporti di Prova si riportano le analisi esemplificative, n°10264-11 del 28/02/11 e n°48300-13 del 18/07/13, che dimostrano la necessità che alcuni rifiuti classificati con il CER richiesto debbano essere trattati poiché alcuni parametri effettuati sul test di cessione risultano essere superiori ai limiti anche per lo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi.

6.    Inserimento del codice CER 19 02 99, per eventuali trattamenti D9

Essendo stati ricodificati con il codice CER 19 02 99 i rifiuti liquidi e con il CER 19 02 05/19 02 06 i rifiuti solidi derivanti dalle operazioni di trattamento effettuate nell’impianto chimico-fisico, si richiede che il codice CER 190299 venga riportato anche tra le operazioni D9 chimico-fisico in allegato A (elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER e indicazioni delle attività consentite con riferimento al punto 5) del DSRAT n°50 del 29/07/2009, almeno per poter ritrattare eventuali carichi respinti.

7.    Riorganizzazione interna dell’area di stoccaggio rifiuti

Si richiede l’autorizzazione per alcune modifiche delle zone per lo stoccaggio rifiuti, in modo da poter meglio differenziare, tener separate e poter meglio controllare le tipologie di rifiuti che, a seguito del processo di inertizzazione (D9), possono avere destinazioni finali differenti.

Tale modifica permetterebbe una riorganizzazione migliorativa nella gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita e non richiede aumenti delle capacità autorizzate di trattamento e stoccaggio.

Si richiede:

  • integrazione alle aree 7a, 7b e 7c dedicate allo stoccaggio e alla miscelazione di rifiuti solidi/fangosi con due ulteriori aree, individuate nella planimetria di progetto come 7d e 7e, dedicate al solo stoccaggio di rifiuti.
  • Tale misura è resa necessaria al fine di poter meglio differenziare, tener separate e controllare le tipologie di rifiuti che, a seguito del processo di inertizzazione (D9), possono avere destinazioni finali differenti (ad es. discarica di rifiuti non pericolosi autorizzate a limiti sul test di cessione differenti).
  • Le aree 7d e 7e sono costituite da due box in cemento armato chiusi su tre lati di dimensioni pari a circa m4.5x5 cadauno per un’altezza pari a m2.5.
  • Lo spostamento dell’area 11a (stoccaggio di rifiuti derivanti dalla cernita), nell’area 11, area in cui attualmente avviene fisicamente la cernita stessa;
  • Lo spostamento dei cassoni contenenti imballaggi in più materiali (area 20), dove ora vi è situata l’area 11a che, come descritto al punto precedente, verrebbe ricollocata.

8.    Sostituzione Silos calce e cemento e rifiuti.

Si richiede la sostituzione dei silos (individuati in planimetria con il numero 14) che contengono calce-cemento e rifiuti, senza modificare il quantitativo totale istantaneo di rifiuti presente nell’impianto pari a 1000 t.

I silos attuali hanno capienza pari a mc 36 ciascuno e si richiede la sostituzione con 2 silos di capienza pari a mc 90 ciascuno.

La sostituzione dei silos è principalmente dovuta alle seguenti considerazioni:

  • la capacità del silo n. 1 è inferiore a quella necessaria per lo stoccaggio del quantitativo di rifiuto trasportabile tramite i camion “cipolla” da 30 t (fino a 61 mc) e quindi difficilmente utilizzabile per lo stoccaggio degli stessi;
  • la sostituzione permetterebbe inoltre di conferire con un unico trasporto una maggiore quantità di materie prime utilizzate per l’inertizzazione.

I nuovi silos verrebbero posizionati nello stesso punto di quelli esistenti.

INTEGRAZIONI

All’interno delle documentazioni integrative presentate nel febbraio 2015 (pag. 27 dell’elaborato Integrativo A2 - paragrafo 03.03 Conclusioni)la ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. ha espresso le seguenti richieste:

“Vengano corrette, tenendo conto delle precedenti autorizzazioni:

  • la quantità massima di rifiuti gestibili dall’impianto per operazioni in D9 pari a 60000 t/anno;
  • la quantità massima di rifiuti esercibili in impianto pari a 1000 t/istantanee per le operazioni D13, D14,D15, R3, R4, R5, R12 e R13.

Vengano confermate le quantità autorizzate dalla Valutazione Impatto Ambientale del 2001,tenendo in considerazione che nel 2001 non vi era l’identificazione delle operazioni in R3 e R12 e che,da una più approfondita analisi del progetto, le 90000 t/a (richieste nel capitolo 2 dell’ elaborato A2, Relazione Tecnica, progetto) non trovano riscontro nella tabella 1. Lo storico indicato negli elaborati presentati (elaborato A2, Relazione Tecnica, progetto, pp13) era da intendersi quale esemplificazione puramente indicativa dei quantitativi delle operazioni effettuate dalla ditta in relazione alle autorizzazioni provinciali e di VIA in essere.”

La medesima ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A.(pag. 27 dell’elaborato Integrativo A2 - paragrafo 03.03 Conclusioni)della relazione tecnica integrativa dichiara che “…Per i motivi sopra descritti si evince quindi che non vi è in essere nessuna richiesta di aumento di potenzialità dell’impianto e quindi, non vi è necessità di presentare un nuovo dimensionamento dell’impianto rispetto a quello già autorizzato negli anni precedenti.”

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, non sono pervenute osservazioni;

Considerato che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 22/10/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

Considerato che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno svolgere un sopralluogo in data 13/11/2014, con la partecipazione degli enti e soggetti interessati;

Considerato che la Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 17/12/2014, ha espresso una richiesta di integrazioni progettuali;

Preso atto che la ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste, che sono state acquisite dal Settore VIA in data 04/02/2015 con prot. n. 47420;

Considerato che la verifica di conformità alla DGR n. 3173/2006 e ss.mm.ii. della dichiarazione di non necessità alla procedura per la Valutazione d’Incidenza Ambientale, fornita dal proponente, dovrà esser effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 25/02/2015, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientra fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Viste le vigenti norme in materia,

Valutate le caratteristiche del progetto, la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,

Vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art.20 della D.Lgs.152/06, presentata dalla ditta Vallortigara, acquisita dal Settore VIA con prot. 3408740 del 1/10/2014, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale.

Viste ed analizzate le documentazioni progettuali allegate all’istanza del 1/10/2014;

Viste ed analizzate le integrazioni depositate dalla ditta proponente in data 04/02/2015 ed acquisite con prot. n. 47420;

Visto e considerato che l’analisi degli impatti risulta adeguata all’opera in progetto;

Valutate le singole richieste della Ditta Vallortigara S.p.A. e le specifiche risposte della Commissione

Considerato che in base al PAT Vigente nell’elaborato n. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale l’area oggetto d’intervento risulta parzialmente ricadere in vincolo Idrografia/Fasce di rispetto (art. 11). Vista l’entrata in vigore il 29 aprile 2014 della prima variante al Piano degli Interventi, si prende atto che nell’elaborato 03/2 - Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli l’area oggetto d’intervento non risulta più ricadere in vincolo Idrografia/Fasce di rispetto.

Ha valutato che il Progetto debba essere assoggettato a VIA poiché le richieste di modifica contenute nell’istanza costituiscono variante sostanziale rispetto a quanto autorizzato e quindi come tali sono meritevoli di un approfondimento mediante procedura di V.I.A.

CONSIDERATO che nella seduta della Commissione Regionale VIA del 11/03/2015 è stato approvato il verbale della seduta del 25/02/2015;

Vista la nota del Settore V.I.A. prot. n. 97283 del 5/03/2015, con la quale è stato comunicato al proponente l’apertura della procedura ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e sono stati resi noti i termini per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

Vista la nota della ditta Vallortigara del 9/03/2015, acquisita agli atti con prot. n. 107418 del 12/03/2105, con la quale il proponente ha chiesto:

  • il dettaglio delle motivazioni tecniche che hanno portato la Commissione Regionale V.I.A. a decidere per l’assoggettamento a VIA ovvero la precisazione a livello tecnico riguardo la sostanzialità delle modifiche proposte;
  • la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 10 bis così da permettere alla ditta, una volta chiarite le considerazioni tecniche della Commissione Regionale V.I.A., di eventualmente proporre delle relative controdeduzioni.

SENTITA la Commissione la quale, riunita nella seduta del 22/04/2015, con riferimento alle richieste della ditta contenute nella nota prot. n. 107418 del 12/03/2105, ha confermato e motivato l’assoggettamento a VIA con le seguenti precisazioni:

1.    Data scadenza Autorizzazione Integrata Ambientale DSRAT 50 del 29/07/2009

Per quanto concerne la specificazione della data di scadenza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale DSRAT 50 del 29/07/2009, l’autorità competente è il Segretario regionale all'ambiente che ha rilasciato detto decreto. Spetta a tale autorità valutare le eventuali modalità di proroga come specificate dal D.Lgs. 46/2014 e tenuto conto della nota del Ministero dell'Ambiente "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46." (DVA-00_2014-0035061).

2.    Quantificazione operazioni R3, R4, R5, R12, D13 e D14 e quantificazione della capacità di trattamento complessiva.

Come precisato nel Decreto AIA DSRAT 50 del 29/07/2009, la quantità onnicomprensiva di rifiuti trattabili è 60.000 t/anno.

In considerazione dell’attuale disposizione logistica, considerata anche gli spazi ridotti dell'impianto, si ritiene di non consentire l'aumento della capacità di trattamento complessivo richiesta e di subordinare eventuali aumenti a una valutazione approfondita da svolgersi in sede di valutazione di impatto ambientale.

La Commissione non è in grado, fra l'altro, di valutare le modalità di applicazione di criteri gestionali (quali quelli indicati al punto sotto) connessi alla variazione richiesta.

3.    Inserimento di nuovi codici CER da avviare all’operazione di inertizzazione D9

La documentazione presentata non consente di individuare le operazioni cui verrebbero sottoposti i rifiuti per cui è richiesta l'integrazione. Il proponente non ha chiarito quali CER saranno avviati alle specifiche linee di processo e i benefici attesi. Al fine di individuare le misure più idonee per la movimentazione, lo stoccaggio e il trattamento, sia ai fini ambientali, sia per assicurare condizioni di elevata sicurezza, non sono stati precisati per ogni specifico o gruppi di codici CER richiesti:

  1. il quantitativo massimo che può essere trattato;
  2. le attrezzature per ogni tipo di trattamento;
  3. le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed in uscita ed i percorsi interni;
  4. le modalità di verifica dell’efficacia del processo, monitoraggio e controllo ambientale;
  5. le misure precauzionali (in particolare: nello stoccaggio di rifiuti pericolosi il rispetto delle norme che disciplinano le sostanze pericolose contenute)
  6. l’effettivo riutilizzo e/o smaltimento dei rifiuti trattati;
  7. il dimensionamento dei sistemi di aspirazione ed abbattimento delle emissioni convogliate e diffuse;
  8. la previsione di operazioni di mera miscelazione di rifiuti, sia in deroga che non in deroga, all’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., suddivisi per gruppi di miscelazione.

4.    Integrazione codici CER dei rifiuti stoccabili nelle vasche denominate 3a e 3b

Cfr. Osservazioni della Commissione al punto 3) sopra.

5.    Inserimento del codice CER 17 09 04

Cfr. Osservazioni della Commissione al punto 3) sopra.

6.    Inserimento del codice CER 19 02 99, per eventuali trattamenti D9

Trattasi di un rifiuto autoprodotto dall’impianto. Cfr. Osservazioni della Commissione al punto 3) sopra.

7.    Riorganizzazione interna dell’area di stoccaggio rifiuti

La Commissione ritiene di non avere elementi sufficienti per potersi esprimere favorevolmente alla riorganizzazione interna proposta. Non è possibile sulla base degli elementi conoscitivi forniti valutare se le modalità operative non comporteranno, in particolare, incrementi delle emissioni acustiche e delle emissioni in atmosfera, anche diffuse. La Commissione ritiene pertanto di subordinare la richiesta ad una valutazione su una documentazione più dettagliata da svolgersi in sede di valutazione di impatto ambientale.

8.    Sostituzione Silos calce e cemento e rifiuti

La Commissione ha attentamente considerato le necessità logistiche dell'azienda riguardo la sostituzione degli attuali due silos verticali da mc 36 ciascuno con 2 silos di capienza pari a mc 90 ciascuno, di maggiore altezza, negli stessi punti di quelli esistenti, senza modificare il quantitativo totale istantaneo di rifiuti presente nell’impianto pari a 1000 t.

Dalla documentazione presentata risulta che gli attuali silos sono adibiti uno allo stoccaggio di materie prime inertizzanti e uno allo stoccaggio di rifiuti.

Il proponente afferma che la capacità del silo n. 1 è inferiore a quella necessaria per lo stoccaggio del quantitativo di rifiuto trasportabile tramite i camion “cipolla” da 30 t (fino a 61 mc) e quindi difficilmente utilizzabile per lo stoccaggio degli stessi.

Non è stata giustificata dal proponente la richiesta di aumentare la capacità di entrambi i silos.

Considerato che nella seduta della Commissione Regionale VIA del 6/05/2015 è stato approvato il verbale della seduta del 22/04/2015;

Vista la nota del Settore V.I.A. prot. n. 204372 del 14/05/2015, con la quale sono state comunicato al proponente le precisazioni espresse dalla Commissione V.I.A. e la riapertura della procedura ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e sono stati resi noti i termini per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

Preso atto che sono decorsi i termini definiti dalla nota prot. n. 204372 del 14/05/2015, senza che il proponente abbia presentato osservazioni formulate in merito al parere di assoggettamento alla procedura di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A.;

decreta

  1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 25/02/2015 e delle successive conferma e precisazioni nella seduta del 22/04/2015, in merito al progetto così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.P.A, con sede legale in Via dell’Artigianato n.21, Torrebelvicino (VI), di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, ai Comuni di Torrebelvicino (VI), alle Sezioni regionali Urbanistica, Coordinamento Commissioni ( VAS VINCA NUVV), Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza, ai Settori Gestione Rifiuti, Tutela Atmosfera,  Sistema Idrico Integrato, alla Direzione generale di Arpav, al Dipartimento provinciale Arpav di Vicenza;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Mascia

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