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Bur n. 58 del 09 giugno 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 64 del 27 maggio 2015

DE ANGELI PRODOTTI S.R.L. - Realizzazione impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale da 2,004 MWe - Comune di Localizzazione: Bagnoli di Sopra (PD) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni il progetto per la realizzazione di un impianto di cogenerazione, alimentato a gas naturale da 2,004 MWe, sito in Bagnoli di Sopra (PD).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da De Angeli Prodotti S.R.L., acquisita con prot. n. 16976 del 15/02/2015 dagli Uffici del Settore V.I.A., per il progetto di realizzazione di un impianto di cogenerazione.

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto di cogenerazione, alimentato a gas naturale da 2,004 MWe;

PRESO ATTO che l’intervento rientra tra quelli indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al n. 2 lett. a);

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 ;

VISTA la L.R. n.10 del 26/05/1999;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27/09/2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento, a seguito del quale gli Uffici del Settore V.I.A. hanno comunicato, con nota prot. n.30854, la pubblicazione sul sito web della Regione Veneto dell’avviso di avvenuto deposito del progetto il giorno 19/01/2015 e che, pertanto si è dato avvio al procedimento a decorrere da tale data;

CONSIDERATO che il progetto è stato presentato in Commissione VIA nella seduta del 11/02/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto e che successivamente è stata svolto un sopralluogo in data 10/03/2015.

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

  • Associazione Il Moraro di Bagnoli di Sopra acquisite il 04/03/2015 con prot. n. 95255;
  • Confederazione Italiana Agricoltori sezione di Padova, acquisite il 04/03/2015 con prot. n. 95394;
  • Comune di Bagnoli acquisite il 05/03/2015 con prot. n. 95394.

PRESO ATTO che la ditta proponente ha presentato in data 17/03/2015 integrazioni progettuali controdeduttive rispetto alle osservazioni formulate dal Comune di Bagnoli, acquisite dal Settore VIA in data 20/03/2015 con prot.n. 121294 ed ulteriori chiarimenti il 06/05/2015, acquisiti con prot. n. 189041.

CONSIDERATO che nel progetto depositato agli atti è riportato che:

  • lo stabilimento della De Angeli Prodotti s.r.l. è ubicato nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD) ed è inserito all’interno dell’area industriale comunale. L'accesso all'area avviene attraverso la SP92, direttrice N-S che collega Albignasego e Conselve alla bassa padovana fino al fiume Adige, e che incrocia la appena a N della zona industriale Via del Mare, direttrice E-O che collega la zona industriale di Monselice prima alla A13 (a O della committente) e poi al distretto di Chioggia;
  • la ditta opera nel settore delle lavorazioni meccaniche quali trafilatura laminazione e estrusione delle vergelle di rame e alluminio per l’ottenimento del filo, fino alla smaltatura finale mediante applicazione di prodotti a base di solventi con successiva polimerizzazione. L’azienda effettua attività di rivestimento di filo metallico per avvolgimento. Il processo principale è il trattamento di polimerizzazione e cottura dello smalto, per il quale vengono utilizzati forni e postcombustori, tutti elettrici;
  • La capacità produttiva è di 22.980 tonnellate di filo rivestito, con un consumo potenziale di solvente di 798.767 kg/anno di solvente;
  • L’azienda ha l’esigenza di dotarsi di un cogeneratore per sopperire al fabbisogno di energia termica e coprire parte del fabbisogno di energia elettrica;
  • Il nuovo impianto cogenerativo, fornirà 1,947 MW di potenza termica recuperabile e 15.522 MWh di energia elettrica annui. Il proponente dichiara che parte dell’energia elettrica necessaria all’attività verrà acquistata dalla rete e le tre centrali termiche non verrà smantellate ma conservate in caso di emergenza;
  • L’attività è fortemente energivora, in termini sia elettrici che termici. L’energia elettrica viene acquistata dalla rete e il consumo attuale di energia elettrica è pari a 29.151 MWh anno, l’energia termica viene prodotta tramite tre centrali termiche di potenza nominale pari a 1,35 MW;
  • l’azienda dichiara l’intenzione di dotarsi di un cogeneratore, per sopperire al fabbisogno di energia termica e coprire parte del fabbisogno di energia elettrica. Il nuovo impianto cogenerativo, infatti, fornirà 1,947 MW di potenza termica recuperabile e 15.522 MWh di energia elettrica annui;
  • l’azienda ha l’esigenza di dotarsi di un cogeneratore così da sopperire al fabbisogno di energia termica e coprire parte del fabbisogno di energia elettrica;
  • L’attività è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale per l’applicazione di vernici con utilizzo di solvente superiore a 200 tonnellate l’anno. Attualmente l’attività è autorizzata dal provvedimento provvisorio A.I.A. 102/IPPC/2009 della Provincia di Padova, che ricomprende, oltre all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, anche l’autorizzazione allo scarico acque reflue in gestione al Centro Veneto Servizi.

CONSIDERATO inoltre che:

  • L’intervento proposto , tecnologicamente innovativo e pienamente rispondente alla normativa UE, nazionale e regionale, in particolare anche per quanto riguarda gli obiettivi prioritari clima-ambiente, ovvero il pacchetto “20-20-20”, comporta un impatto ambientale molto inferiore rispetto alla configurazione impiantistica ante-operam, consistente in un parco centrali vetuste e quindi poco performanti si sotto il profilo energetico sia sotto il profilo ambientale; prive inoltre di limiti, di obblighi di monitoraggio e di sistemi di controllo e abbattimento degli inquinanti;
  • Il progetto proposto riduce in modo sostanziale le ricadute degli inquinanti nelle aree vicine, rispetto allo stato di fatto attuale. L’innalzamento del pennacchio ha oltre alla funzione di diluire maggiormente gli inquinanti emessi, di aumentare il tempo di residenza degli inquinanti in atmosfera e conseguentemente aumentarne la conversione in inquinanti meno impattanti. E’ questo il caso degli NOx, che con tempi di vita media di circa 1 giorno, sono in grado di ossidarsi in aria in maniera significativa ad ossidi superiori ed eventualmente ricadere come sostanze a basso impatto, soprattutto come sali nitrati in aree con dispersione in aria di terreni calcarei;
  • Gli effetti del nuovo cogeneratore, considerata la modesta potenza termica, riguardano un intorno alquanto contenuto che si esaurisce sostanzialmente nel raggio di un km, e comunque con effetti assolutamente non significativi oltre questa distanza;
  • Nei modelli pubblicati, le dispersioni non raggiungono neanche il chilometro dichiarato dagli stessi estensori. Questi modelli sono in netto contrasto con i modelli di dispersione calcolati per la stessa fabbrica agli inizi del 1990 e degli studi pubblicati nel SIA del cogeneratore ad olio vegetale di Conselve, del 2006;
  • L’analisi delle immissioni di inquinanti in aria prodotte dall’impianto è stato eseguito mediante applicazione del modello gaussiano a plume windimula 3.0 (WD3), ed è stato scelto un dominio geografico di 2,00 km x 2,00 km, con una maglia quadrata di 0,04 km di lato. Il modello di calcolo Dimula, sviluppato dall’Enea, è inserito nei rapporti dell’istituto Superiore di Sanità - ISTISAN (“Modelli per la progettazione e valutazione di una rete di rilevamento della qualità dell’aria” e “Modelli ad integrazione delle reti per la gestione della qualità dell’aria”), in quanto corrispondente ai requisiti quantitativi per la valutazione delle dispersioni di inquinanti in atmosfera in regioni limitate (caratterizzate da scale spaziali dell’ordine di alcune decine di chilometri) e in condizioni atmosferiche sufficientemente omogenee e stazionarie. Dimula è un modello gaussiano multisorgente che consente di effettuare simulazioni in versione short-term e in versione climatologica. Il modello fornisce un’indicazione significativa sui valori medi di concentrazione; può essere usato anche nei modelli stagionali, a lunga scala temporale. Si può ritenere del tutto adeguato a stimare le ricadute inquinanti nel caso presentato. Altri modelli possono essere applicati con successo. La Regione non richiede l’uso di modelli specifici. Non si è in grado di esprimere valutazioni sui modelli citati dall’osservante, in quanto non sono documenti agli atti del procedimento. Né peraltro è compito della Commissione. Peraltro trattasi di risultati riferiti a contesti storici, probabilmente poco vicini all’attuale situazione impiantistica;
  • Gli impianti citati, tipicamente di potenza termica < 10 MW e con altezza dei camini inferiori a 15-20 m, esauriscano sostanzialmente le ricadute degli inquinanti considerati a causa delle elevate distanze dal sito in oggetto. Gli effetti, intesi come cumulo, sono da ritenere assolutamente non significativi data la loro distanza. L’NO2, che è da ritenere l’inquinante più significativo, è immesso nell’aria delle aree urbanizzate soprattutto dal traffico e, nel periodo invernale, in misura significativa dal riscaldamento domestico;
  • Il Comune di Bagnoli di sopra è dichiarato Città del Vino d'Italia, aderisce all'associazione Nazionale Città del Vino ed ospita la sede del consorzio Vini DOC Bagnoli. L'intero territorio comunale ha la menzione di vino DOC Friulano Classico, e dal 2011 è stata aggiunta la denominazione DOCG.
  • Nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del 2006, nella Tavola 5 Sud, nel Comune di Bagnoli si segnalano importanti beni storici tutelati "edifici di pregio architettonico di interesse provinciale facenti parte del sistema Grandi Edifici Monastici e di archeologia industriale agraria". Vengono inoltre individuate "aree con sistemazione agrarie di pregio paesaggistico";
  • L’impianto in oggetto è inserito all'interno di una “Z.T.O. D1.1 - Industriali Artigianali e ad Magazzini di Completamento” perciò coerente con la suddetta destinazione urbanistica ed essendo il cogeneratore un intervento puntuale l’area di influenza è quella limitata alla zona circostante in cui insiste l’impianto stesso. Si ribadisce inoltre, come riportato nelle varie precedenti controdeduzioni, che la realizzazione del cogeneratore comporta un miglioramento della qualità dell’aria rispetto alla situazione ante-operam.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 11/02/2015,;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 06/05/2015, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientra fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

Viste le vigenti norme in materia,

Valutate le caratteristiche del progetto, la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,

Vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art.20 della D.Lgs.152/06, presentata dalla ditta De Angeli Prodotti S.R.L. e acquisita dal Settore VIA con prot. n. 16976 del 15/01/2015, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale.

Viste ed analizzate le documentazioni progettuali allegate all’istanza del 16/02/2015 nonché le integrazioni presentate in data 20/03/2015 e in data 06/05/2015.

Visto e considerato che l’analisi degli impatti risulta adeguata all’opera in progetto;

Preso atto che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso non comporta impatti negativi significativi sull’ambiente,

Ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e pertanto ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta.
  2. I due gruppi di cogenerazione a gasolio devono essere definitivamente dismessi e smantellati entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di cui al presente Parere.
  3. I tre gruppi CV1, CV2 e CV3 possono essere impiegati solo in alternativa al nuovo cogeneratore. In sede di modifica dell’AIA saranno stabilite le modalità per la periodica attivazione al fine di testarne l’effettiva funzionalità.
  4. La realizzazione della piattaforma in c.a. del cogeneratore potrà essere avviata solo dopo il rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica del sito, già occupato da cisterne interrate di gasolio, da parte dell’autorità competente (Provincia di Treviso), che dovrà accertare la conformità degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, al Progetto approvato dal Comune, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’ARPAV.

CONSIDERATO che nella seduta della Commissione Regionale VIA del 20/05/2015 è stato approvato il verbale della seduta del 06/05/2015;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 06/05/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 con le prescrizioni di cui alle premesse;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. Di notificare il presente provvedimento a De Angeli Prodotti S.R.L., con sede legale in Bagnoli di Sopra (PD), Via Dell’Industria n.1 - 35023, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Bagnoli di Sopra (PD), alle Sezioni regionali Coordinamento Commissioni ( VAS VINCA NUVV), Urbanistica, al Settore Tutela Atmosfera, al Servizio Rifiuti, alla   Direzione Generale di Arpav;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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