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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 22 del 06 maggio 2015
Approvazione del modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da peresentare al Comune tramite il SUAP, per alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and breakfast, ai sensi dell'art. 33 della L.r. 14 giugno 2013 n. 11 e della DGR n. 419/2015.
Si approva il modello regionale per segnalare l’inizio dell’attività (SCIA) degli alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and breakfast, ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP).
Il Direttore
PREMESSO CHE
- in data24 aprile 2015 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 419 del 31 marzo 2015,con oggetto : " Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione N. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 31, comma 1.”;
- la citata DGR n.419/2015, attribuisce al Direttore della Sezione regionale Turismo l’approvazione, con proprio decreto, del modello regionale relativo al modulo per la segnalazione certificata di inizio attività, (SCIA);
- l’art.33 della l.r.n.11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, presenta al Comune, dopo aver ottenuto la classificazione,13lr0011.html#art32 nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la SCIA, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della l n. 241/1990;
- il modulo di SCIA deve contenere i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l’esercizio, nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli art.31,32,33 e 34 della l.r.n.11/2013;
- la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell’art.34 della l.r.n.11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva;
DATO ATTO CHE
- non si può presentare una SCIA per una struttura ricettiva, se questa non ha già ottenuto la relativa classificazione dalla Provincia ai sensi dell’art.32 della l.r.n.11/2013;
- i titolari di strutture ricettive extralberghiere, che hanno presentato per esse una denuncia di inizio attività o SCIA prima del 24.4.2015, ai sensi delle abrogate leggi regionali n.33/2002 e n.49/1999, qualora continuino a gestire le suddette strutture in vigenza della attuale l.r.n.11/2013, non devono presentare nuovamente la SCIA, come risulta stabilito dalla lettera b) del comma 4 dell’art.50 della l.r.n.11/2013;
RITENUTO OPPORTUNO
- di approvare il modello regionale di SCIA, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune, tramite il SUAP, dal nuovo titolare che inizi l’attività ricettiva dopo il 24.4.2015 nelle strutture complementari classificate come alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and breakfast;
RITENUTO NECESSARIO
- disporre che il modello regionale di SCIA contenuto nell’ Allegato A sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
- inserire il contenuto del citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.it
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;
VISTI
- la l.n.241/1990; la l.r. n.11/2013, il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010;la DGR n.419/2015;
decreta
Paolo Rosso
(seguono allegati)
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